Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 149 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 149 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SPOLETO il 09/11/1961 avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con sentenza del 23 ottobre 2020, ha annullato con rinvio l’ordinanza del 29 novembre 2019 del Tribunale di Sorveglianza di Roma – che aveva respinto l’opposizione presentata da NOME NOME avverso la dichiarazione del 4 dicembre 2018 dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso in data 4 dicembre 2018 e della mancata estinzione della pena detentiva pari al quantum corrispondente a quello originario di cui al provvedimento di cumulo – limitatamente alla durata dell’espiazione dell’affidamento in prova.
La sentenza rescindente ha chiarito che il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato interamente non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova con motivazione fornita sul punto insufficiente perché incentrata, in maniera pressoché esclusiva, sull’assenza di effetto risocializzante della prova desunto da condotte, anche di rilievo penale, che si collocavano nella prima parte di esecuzione della misura, senza prendere in considerazione, anche solo al fine di spiegarne l’irrilevanza o il carattere recessivo, la lunga durata delle limitazioni patit condannato durante l’esecuzione dell’affidamento e della sua intera condotta durante il periodo trascorso in misura alternativa, sulla quale, peraltro, la relazione conclusi dell’UEPE, datata 24 giugno 2016, aveva concluso positivamente.
A seguito dell’annullamento con rinvio il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza del 22 maggio 2024 ha:
dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova con riferimento al periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2014, dedotti i periodi di carcerazione sofferta dal 18 luglio 2014 al 25 marzo 2015 e dal 2 settembre 2015 al 6 ottobre 2015 (pari a mesi 9 e giorni 14) dichiarando per il periodo successivo l’esito positivo della misura;
-ha ammesso NOME NOMECOGNOME in relazione alla pena residua da espiare come rideterminata, al beneficio della detenzione domiciliare con prescrizioni.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME attraverso difensore di fiducia articolando un unico motivo.
3.1. Con l’unico motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione nella in cui, nell’individuare la decorrenza della pena da espiarsi a seguito dell’esito negativo della messa in prova, ha indicato il periodo dal 10 gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2014 in forza del mero dato formale dell’avvenuto inadempimento di un obbligo di presentazione di una dichiarazione fiscale il cui termine spirava proprio i 31 dicembre 2014 senza considerare il fatto che il condannato era ristretto in carcere e non avrebbe potuto porre in essere l’adempimento.
Il Tribunale di Sorveglianza con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che il condannato non abbia aderito allo spirito della misura alternativa per avere amministrato di fatto una società al di fuori delle prescrizioni dal 15 aprile 2013 al aprile 2014 e per avere, dopo il fallimento della stessa avvenuto in data 9 aprile 2014, omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa al versamento dell’IVA il cui termine di presentazione spirava in data 31 dicembre 2014.
Siffatti avvenimenti avevano condotto all’inizio di un procedimento penale non ancora concluso nel primo grado di giudizio.
L’ordinanza impugnata si presenta manifestamente illogica per non avere considerato che i reati tributari per cui si procede sono stati formalmente considerati prolungati sino al 31 dicembre 2014, ultimo giorno per la presentazione del bilancio.
Inoltre, dal 18 luglio 2014 al 7 ottobre 2015 NOME è stato ristretto in carce proprio in ragione di una sospensione dell’affidamento in prova ed era nella impossibilità di adempiere l’obbligo; né l’obbligo poteva essere adempiuto al momento della scarcerazione avvenuta nel marzo 2015 atteso che a quella data la società era stata dichiarata fallita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ravvisando T.] la palese negatività e trasgressività della condotta tenuta dall’COGNOME sino al 3 dicembre 2014,” ha valorizzato (p.2) le plurime condotte criminose:
-quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dal 15 aprile 2013 al 9 april 2014 poneva essere operazioni dolose causative del fallimento della società, operando senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza in palese divieto della pena accessoria della inabilitazione all’esercizio di impresa e di esercizio di uffici dire presso qualsiasi impresa;
la dichiarazione infedele in relazione a Modello unico per le società di capital ex art. 4 e la omessa dichiarazione annuale ex art. 5 IVA ed IRES di cui al D. Igs. n.74 del 2000;
la condotta di furto aggravato commesso il 23 settembre 2013.
1.1.A seguito di siffatta ricostruzione, l’ordinanza impugnata rispondendo alle indicazioni del giudice rescindente, ha individuato un periodo più circoscritto in relazione al quale dichiarare l’esito negativo dell’affidamento (periodo che va dal 10 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, dedotti i periodi di restrizione in carcere) affermando, invece, l’esito positivo dello stesso per i periodi successivi.
Dunque, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è corretta e logica la valutazione del Giudice del rinvio, atteso che non si è limitata a considerare unicamente l’inadempimento di un obbligo di legge, ma ha richiamato plurime condotte trasgressive che hanno fondato il giudizio negativo per un più ristretto periodo della messa alla prova; inoltre l’ordinanza ha risposto sul punto, evidenziando che lo stato detentivo non assume valore scriminante ai fini della negativa valutazione e ha comunque sottratto ai fini del computo della pena quel periodo di detenzione compreso tra il 18 luglio 2014 al 25 marzo 2015.
2.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 novembre 2024 Il consigliere estensore