Esito Negativo Affidamento in Prova: Quando la Revoca è Legittima
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento del condannato. Tuttavia, il suo successo non è scontato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la dichiarazione di esito negativo dell’affidamento in prova, confermando che l’inosservanza delle prescrizioni e la pendenza di nuovi reati sono elementi sufficienti a giustificarne la revoca.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva dichiarato non estinta la pena di un soggetto ammesso all’affidamento in prova. Il Tribunale aveva revocato la misura alternativa, disponendo la detenzione domiciliare per la pena residua di 80 giorni. La decisione era motivata dal comportamento del condannato, che non aveva rispettato le prescrizioni imposte e, nel frattempo, era risultato coinvolto in altri tre procedimenti penali. Ritenendo ingiusta la decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione.
Il Ricorso e la Doglianza Unica
Il ricorrente ha presentato alla Suprema Corte un’unica doglianza, con la quale, tuttavia, non contestava specifici vizi di legittimità del provvedimento impugnato. Piuttosto, il suo ricorso mirava a sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito della sua situazione, contestando il giudizio negativo espresso dal Tribunale di Sorveglianza sull’esito della misura. Questo approccio si è rivelato processualmente errato, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
L’esito negativo dell’affidamento in prova: le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione dell’ esito negativo dell’affidamento in prova. I giudici hanno stabilito che il Tribunale di Sorveglianza aveva operato in modo corretto e logico, basando la sua decisione su elementi concreti e inconfutabili.
Inosservanza delle Prescrizioni e Nuovi Reati
La Corte ha evidenziato due fattori chiave che hanno giustificato la revoca:
1. L’inosservanza delle prescrizioni: Il condannato aveva violato le regole comportamentali che costituiscono il cuore del patto rieducativo alla base dell’affidamento in prova.
2. La pendenza di tre nuovi procedimenti penali: Questo elemento, secondo la Corte, è un sintomo inequivocabile della mancata adesione del soggetto al percorso di risocializzazione e della sua persistente inclinazione a delinquere.
Questi due elementi, valutati insieme, hanno correttamente indotto il Tribunale di Sorveglianza a ritenere che il percorso trattamentale intrapreso fosse del tutto inidoneo a raggiungere le finalità rieducative previste dalla legge. La valutazione negativa non è stata quindi arbitraria, ma fondata su un’analisi rigorosa degli atti.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti. Il ricorrente non aveva individuato errori di diritto nell’ordinanza impugnata, ma si era limitato a proporre una lettura alternativa della sua vicenda, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza il principio secondo cui l’affidamento in prova è un’opportunità che richiede impegno e rispetto delle regole. L’ esito negativo dell’affidamento in prova è una conseguenza diretta e legittima quando il comportamento del condannato dimostra, attraverso violazioni e nuove pendenze penali, di non aver interiorizzato i valori di legalità. La pronuncia della Cassazione serve da monito: il percorso di reinserimento sociale è un patto serio con lo Stato, e la sua violazione comporta la revoca del beneficio e il ritorno a un regime detentivo.
Quando l’affidamento in prova al servizio sociale può avere esito negativo?
L’esito dell’affidamento in prova è negativo quando il condannato viola le prescrizioni imposte dal giudice o quando la pendenza di nuovi procedimenti penali dimostra che il percorso rieducativo intrapreso è inidoneo a raggiungere le sue finalità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un caso?
No, il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge) e non può consistere in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti, che è di competenza dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un esito negativo dell’affidamento in prova?
La conseguenza principale è la revoca della misura alternativa. La pena originaria non si considera estinta e il giudice determina la parte residua da scontare, che può essere eseguita in regime detentivo, come la detenzione domiciliare nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso avverso l’ordinanza dell’il. gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava non estinta la pena per la quale era stato concesso ad NOME COGNOME l’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), applicando contestualmente al condanNOME la detenzione domiciliare per 80 giorni.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugNOME da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito del giudizio negativo sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l’esito negativo dell’affidamento in prova derivava dall’inosservanza delle prescrizioni impostegli – verificatasi 1’8 marzo 2019 – e dalla pendenza di tre procedimenti penali, imponevano di ritenere il percorso trattamentale intrapreso dal ricorrente inidoneo ad assolvere alle finalità rieducative sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 217706 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.