Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto e il rigetto, nel resto, del ricorso.
Lette le conclusioni del difensore
c/q
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso quella pronunciata dal medesimo Tribunale con la quale è stata dichiarata non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale dal 15 ottobre 2021 al 14 aprile 2022.
La decisione è stata assunta, sostanzialmente, a ragione delle risultanze del procedimento penale a carico del condanNOME per il delitto di cui all’art. 423 cod. pen. contestato come commesso 1’8 aprile 2023.
All’esito di una valutazione globale della condotta e della personalità di COGNOME, constatato il fallimento dell’opera rieducativa, è stato rilevato e dichiarato l’esi negativo della prova.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l’adozione, da parte del giudicante, di uno schema motivazionale generico e, dunque, carente.
In primo luogo, evidenzia come la valutazione negativa sia stata formulata alla luce di un procedimento penale relativo ad un fatto commesso a quasi un anno dal termine della sottoposizione alla misura alternativa, con conseguente violazione dei principi affermati in materia da questa Corte.
Irragionevole e contraddittoria sarebbe, pertanto, la giustificazione dei giudici di merito laddove hanno dichiaratamente assegNOME rilevanza ad un fatto descritto come avvenuto in epoca «immediatamente successiva» alla cessazione della misura.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce il difetto assoluto di motivazione a fronte della richiesta, formulata dal ricorrente sin dalla proposizione dell’opposizione, avente ad oggetto, per il caso in cui fosse stato dichiarato l’esito negativo della prova, la possibilità di espiare la pena residua con una nuova misura alternativa, ovvero un nuovo affidamento in prova o la detenzione domiciliare.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’annullamento limitatamente alla richiesta di misura alternativa con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Ha chiesto il rigetto, nel resto, del ricorso.
Nell’interesse del ricorrente sono state depositate conclusioni in data 28 ottobre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va rilevata la tardività delle conclusioni scritte del ricorrente in quanto depositate oltre il termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, nella decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell’esito della prova, è possib prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condanNOME dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sé inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualit e gravità, del mancato conseguimento di quell’obiettivo di recupero sociale del condanNOME, cui la misura stessa è preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condanNOME durante l’esecuzione della prova e, dall’altro, dell’effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dal scadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell’esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condanNOME, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale» (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Martola, Rv. 220877 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di principio tutt’ora valido che ha ricevuto ulteriori conferme con arrest successivi i quali hanno avuto modo di precisare che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull’esito della prova, il tribunal sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condanNOME dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condanNOME durante l’esecuzione della prova e, dall’altro, dell’effettiva entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento, operando un’autonoma delibazione in merito all’attribuibilità al condanNOME della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero
4
sociale» (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274482 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, COGNOME, Rv. 240875 – 01).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la condotta posta in essere dal condanNOME che è stato arrestato in flagranza per il delitto di incendio, successivamente qualificato dal Tribunale del riesame ai sensi dell’art. 635 cod. pen., che il ricorrente ha ammesso indicando anche la specifica causale, ossia l’intenzione di danneggiare il locale di una persona con la quale aveva avuto una lite.
In termini ineccepibili, pertanto, è stato ravvisato il totale falliment dell’efficacia rieducativa dell’affidamento in prova, anche tenuto conto dell’epoca ravvicinata (circa un anno) dalla conclusione della misura alternativa.
A tale proposito, sono stati reputati recessivi il formale rispetto delle prescrizioni, lo svolgimento di attività di volontariato e la remissione della querela da parte della persona offesa del delitto di danneggiamento.
Sul punto, laddove, in particolare, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di assegnare rilievo primario alla gravità e all’offensività della condotta di danneggiamento, non è dato ravvisare alcun vizio di motivazione o violazione di legge.
4. Alla luce di quanto esposto, è infondato anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la motivazione circa il fallimento del percorso rieducativo della precedente misura alternativa a causa della gravità della condotta commessa implica un giudizio di sostanziale inaffidabilità e pericolosità del soggetto che risultano totalmente incompatibili con una eventuale detenzione domiciliare e, ancor, meno, con la medesima misura dell’affidamento in prova oggetto della valutazione negativa.
L’intera motivazione del provvedimento tende a sottolineare l’impossibilità di assegnare un credito fiduciario a chi si è reso responsabile di un gesto particolarmente violento ed espressivo di pervicacia criminale e, anche in questo caso, la giustificazione deve ritenersi, oltre che effettiva, priva di vizi evidenti logicamente incompatibile con un eventuale accoglimento dell’istanza di concessione di nuove misure alternative.
A tale proposito, va richiamato il principio generale per cui non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata dalle parti nel caso in cui il relativo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa dello stesso provvedimento (Sez.
4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 – 01; Sez. 5, GLYPH n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01;
Sez. 1, GLYPH n. 27825 del 22/05/2013, GLYPH Caniello, GLYPH Rv. 256340 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187 – 01).
Le superiori considerazioni giustificano il rigetto del ricorso e la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 29/10/2025