Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Canolo DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 5/5/2023 dalla Corte di appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; fatto non costituisce reato;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 27 ottobre 2015 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui NOME COGNOME è stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 371 bis cod. pen, aggravato dall’art. 416 bis.1 cod. pen.
Secondo entrambi i giudici di merito, NOME COGNOME aveva reso false dichiarazioni al pubblico ministero distrettuale di Reggio Calabria in occasione dell’assunzione di informazioni nel procedimento avente ad oggetto l’omicidio di NOME. In particolare, il ricorrente, al fine di favorire NOME COGNOME imputato nel procedimento n. 1389/08 (operazione Crimine), aveva dato risposte ritenute in contrasto con un’intercettazione ambientale. Il pubblico ministero aveva reso edotto l’imputato dell’esistenza in atti di un’intercettazione relativa ad una conversazione, intervenuta tra NOME COGNOME e il medesimo ricorrente, nel corso della quale quest’ultimo, nel discutere di questioni relative all’organizzazione ‘ndrangheta, operante nella fascia ionica della provincia Reggina, aveva fatto riferimento sia a NOME COGNOME che a NOME COGNOME, affermando di aver discusso personalmente con il “Mastro”, ossia con NOME COGNOME. Su domanda del pubblico ministero, che lo aveva invitato a precisare se il soggetto, di cui parlava nella conversazione, fosse lo stesso di quello di cui aveva riconosciuto l’effigie poco prima, il ricorrente aveva risposto affermativamente, sottolineando, tuttavia, di non conoscere personalmente COGNOME ma di aver solo millantato tale familiarità. Il ricorrente aveva precisato, inoltre, che la conversazione intercettata non riguardava questioni di mafia, riconducibili a NOME COGNOME, ma un terreno di suo interesse.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione per essere state utilizzate contro il ricorrente sia un’intercettazione, effettuata in un procedimento non connesso, instaurato per la cattura del latitante NOME COGNOME, sia dichiarazioni auto indizianti, in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. L informazioni, rese dal ricorrente in qualità di teste al pubblico ministero distrettuale di Reggio Calabria nel procedimento avente ad oggetto un fatto omicidiario, sarebbero state assunte senza le debite garanzie difensive, dovendo il ricorrente essere sentito in qualità di indagato. Peraltro, mancherebbe la prova che le dichiarazioni rese fossero potenzialmente in grado di pregiudicare lo sviluppo delle indagini o di procedimenti in corso.
3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata applicata l’esimente di cui all’art. 384, comma secondo, cod. pen. La Corte di appello non avrebbe considerato che lo specifico precedente penale, sussistente a carico del ricorrente in materia di reati associativi, e, soprattutto, il concre
nocumento alla riacquistata libertà del ricorrente a seguito delle sue evocate vicissitudini giudiziarie avrebbero legittimato le ritenute false informazioni rese al pubblico ministero, al fine di evitare un’accusa penale nei suoi confronti.
3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., per non avere la Corte di appello considerato che, all’epoca in cui l’imputato aveva reso al pubblico ministero le incriminate dichiarazioni, non vi era alcuna sentenza riconoscitiva tanto dell’esistenza di un sodalizio criminale e della partecipazione di NOME COGNOME a quel sodalizio quanto di un ruolo verticistico di quest’ultimo. Ad ogni modo, la successiva condanna di NOME COGNOME era stata circoscritta a una semplice condotta di partecipazione ad associazione mentre il giudice di appello aveva ritenuto il suo ruolo verticistico. La sussistenza dell’aggravante sarebbe stata fondata erroneamente sul ritenuto spessore criminale dei soggetti agenti o sul congetturale presupposto che questi ultimi non potessero non sapere di talune dinamiche interne criminali.
3.4. Violazione di legge e motivazione apparente in ordine alle censure difensive concernenti la concessione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e la richiesta di sospensione della sanzione.
Il 18 marzo 2024 è pervenuta una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con cui sono svolte argomentazioni relative al motivo sub 3) del ricorso. In particolare, si è sostenuto che la motivazione della sentenza impugnata poggerebbe su un dato indimostrato, ossia il ruolo di vertice di NOME COGNOME, mentre dalla stessa documentazione, allegata alla memoria, risulterebbe che COGNOME aveva un ruolo soltanto di partecipe del sodalizio di riferimento. La Corte di appello avrebbe, quindi, erroneamente applicato i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che non riconosce un automatismo tra la finalità agevolatrice di un componente del sodalizio e quella di favorire l’intera organizzazione criminale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, in accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Il primo motivo è privo di specificità.
2.1. COGNOME Il COGNOME ricorrente COGNOME ha COGNOME lamentato, COGNOME innanzitutto, COGNOME l’inutilizzabilità dell’intercettazione della conversazione tra lui e NOME COGNOME, che sarebbe
stata effettuata in un procedimento non connesso, instaurato per la cattura del latitante NOME COGNOME.
La deduzione si appalesa del tutto generica, non avendo il ricorrente né illustrato per quale reato si procedeva nel procedimento in cui era stata autorizzata l’intercettazione telefonica né esposto specificamente le ragioni dell’assenza di un’ipotesi di connessione rilevante ex art. 12 cod. proc. pen.
Né il ricorrente ha indicato se dagli atti del presente procedimento potessero desumersi elementi utili al riguardo.
Tale onere di specifica allegazione si imponeva ancor più ove si consideri che la questione non era stata posta in sede di appello, così che nessun elemento può trarsi neanche dalla sentenza impugnata, che, non sollecitata al riguardo, non ha affrontato la questione.
Non è allora superfluo rilevare che questa Corte (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. c/ Esposito, Rv. 22924501 – 01) ha già affermato che l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazi è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d’ufficio la prova. Grava, infatti, sulla pa interessata a farla valere l’onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedime originario.
Ne discende che, già per come formulata, la doglianza non consente a questo Collegio di verificare la sua fondatezza.
2.2. Alla medesima conclusione del difetto di specificità deve pervenirsi anche con riguardo alla censura relativa alla violazione dell’art. 63 cod. proc. pen.
Deve premettersi che le dichiarazioni indizianti di cui all’art. 63 citato sono quelle rese da un soggetto che, sentito come testimone o persona informata sui fatti, riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi. L’anzidetto art. 63, invece, non riguarda le dichiarazioni attraverso cui il soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato, qual favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la menzionata norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che debba ancora commetterlo.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264481 – 01), che hanno aggiunto che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile
con l’ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri (cfr. anche: Sez. 2, n. 37818 del 25/11/2020, Antinori, Rv. 280361 – 01).
Deve poi evidenziarsi che, ove il ricorrente abbia inteso fare riferimento a dichiarazioni auto-indizianti, relativi a fatti pregressi, potrebbe rilevarsi ch medesimo ricorrente non ha indicato quali fossero tali fatti e, ancor di più, non ha illustrato tutti i presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 63 cod. pro pen.
2.3. Anche la doglianza relativa all’irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese è priva di specificità, non essendosi il ricorrente confrontato con le corrette e logiche argomentazioni della Corte di merito.
Il Collegio di appello, infatti, ha evidenziato che nella conversazione, intervenuta tra l’imputato e NOME COGNOME, si discuteva di questioni afferenti all’organizzazione e alla struttura dei gruppi criminali, radicati nella zona ionica del Comune di Reggio Calabria, e non di un terreno. Nel corso del dialogo i due interlocutori discorrevano di «picciotti» e «locali», palesando una profonda conoscenza delle dinamiche interne all’associazione, delle sue regole fondanti e del suo funzionamento. Inequivocabili erano poi i riferimenti a soggetti di spicco del gruppo criminale, tra cui NOME COGNOME, individuato dagli interlocutori quale figura criminale di rilievo della locale di Canolo.
Di contro, interrogato sui rapporti intrattenuti con soggetti quali NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’imputato aveva riferito di non conoscerli, procedendo a ridimensionare il contenuto dell’intercettazione e sostenendo che quanto da lui affermato nel corso di quella conversazione non era altro che il frutto di millanterie e di invenzioni e che ogni riferimento a COGNOME doveva essere ricondotto a un contesto di piena legalità afferente a un terreno di suo interesse.
La Corte di appello ha affermato che «l’elevato valore probatorio della risultanza in questione faceva sì che la medesima rivestisse un ruolo fondamentale nell’ambito del separato giudizio penale a carico di NOME COGNOME (cosiddetto processo Crimine), la cui affermazione di colpevolezza veniva fondata, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello, anche sull’elemento di prova in questione, specificamente richiamato nella sentenza di condanna, pronunciata all’esito del procedimento abbreviato celebratosi nei confronti del suddetto imputato».
Il secondo motivo, relativo al diniego dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., è fondato.
Questa Corte (Sez. 6, n. 7006 dell’8/01/2021, COGNOME, Rv. 280840 – 01; Sez. 6, n. 4895 del 21/10/2003, COGNOME, Rv. 227845 – 01; Sez. 6, n. 2537 del 15/12/1982, COGNOME, Rv. 158031 – 01) è costante nell’affermare che la causa di esclusione della punibilità, prevista nei casi tassativi di cui all’art. 384 cod. pe sussiste quando uno dei reati ivi richiamato è stato commesso in stato di necessità, correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell’onore.
Di contro, non può applicarsi l’art. 384 cod. pen. ove il nocumento temuto concerne l’incolumità fisica dell’autore di uno dei fatti criminosi suddetti. Ci perché l’art. 384 cod. pen. trova la sua ragione di essere nel principio nemo tenetur se detegere e nel riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari. Essa, in sostanza, prevede un’ipotesi speciale dello stato di necessità, riferita esclusivamente ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, regolata con norma che deroga a quella generale dell’art. 54 cod. pen. perché, diversamente da quella stabilita in tale articolo, è applicabile anche se il pericolo sia stato volontariamente causato dal soggetto passivo (Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320 – 01).
Deve rimarcarsi che la causa di esclusione della punibilità opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore sia assistito da un giudizio di immediata ed inderogabile consequenzialità rispetto al contenuto della deposizione e non sia frutto di una semplice supposizione (in questo senso Sez. 6, n. 16443 del 25/03/2015, Bontivegna, Rv. 263579 – 01; sia pur con riferimento ad una fattispecie diversa, si veda anche Sez. 6, n. 29940 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283722 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che, «quand’anche si volesse dar credito alla tesi difensiva e ritenere che l’odierno imputato avesse reso le dichiarazioni false di cui al capo di accusa per il timore di incappare in conseguenze giudiziali, lo stesso non potrebbe considerarsi condizione sufficiente al fine della concessione dell’esimente richiesta, non risultando provata l’effettiva sussistenza di quel grave e inevitabile nocumento necessario per giustificare la condotta illecita assunta».
Siffatta motivazione risulta carente, atteso che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni per cui il timore dell’imputato non fosse assistito da un giudizio di immediata ed inderogabile consequenzialità rispetto al contenuto della deposizione.
In altri termini, la Corte di appello non ha verificato quale fosse l’effettiv situazione del ricorrente rispetto all’addotto temuto pericolo per la propria libertà.
Posto che nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, essendo prospettabile, invece, un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudiz in suo favore (Sez. 2, n. 35024 del 9/10/2020, COGNOME, Rv. 280304 – 01; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373 – 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, COGNOME, Rv. 275284 – 01), deve rilevarsi che il ricorrente aveva rappresentato di avere riportato già una condanna per reati associativi e che aveva timore che, se non avesse mentito sul contenuto dell’intercettazione telefonica, inerente a fatti associativi, sarebbe potut derivare una responsabilità penale a suo carico.
A fronte di ciò, la Corte territoriale si è limitata a negare apoditticamente che non fosse sussistente un pericolo di danno per la libertà del ricorrente.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame alla luce dei principi sopra indicati.
4. Le altre censure risultano assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 27/3/2024