Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27690 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il 13/12/1978
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAMEdi PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentita la requisitoria del Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione del giudice per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME annullando l’ordinanza eme ssa in data 8 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, limitatamente ai reati di cui ai capi 16), 22), 23), 24) e 25) dell’incolpazione provvisoria, confermando nel resto l’ordinanza impugnata, relativa all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati così rubricati:
capo 16) delitto di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416 bis .1, 61 bis cod. pen. per aver costituito, finanziato, promosso, diretto e organizzato l’associazione anche predisponendo le basi operative e quelle logistiche, mettendo a disposizione del sodalizio il laboratorio denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ utilizzato quale luogo di dep osito della sostanza stupefacente, nonché
occupandosi anche direttamente dell’acquisto, del trasporto, della distribuzione e della vendita degli stupefacenti. In Agrigento, Porto Empedocle, Canicattì e altrove dal mese di settembre 2022 al mese di dicembre 2023;
capo 18) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, T.U. Stup., 61 bis cod. pen. per essersi reso cessionario in concorso con terzi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, di kg. 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla successiva rivendita a terzi per un corrispettivo in denaro pattuito in euro 28.000 al chilogrammo. In Canicattì nel mese di ottobre 2022;
capo 21) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 1, T.U. Stup., per avere, in concorso con terzi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di fornitore e trasportatore, illecitamente detenuto, trasportato e ceduto cocaina per il corrispettivo di euro 13.300. In Canicattì e Licata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
capo 22) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 1, T.U. Stup., per avere, in concorso con terzi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di fornitore e trasportatore, illecitamente detenuto, trasportato e ceduto 100 grammi di cocaina destinata alla successiva rivendita a terzi in cambio della cessione di un’autovettura Fiat Panda. In Canicattì e Gela in epoca anteriore e prossima al 18 novembre 2022;
capo 23) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 1, T.U. Stup., perché, in concorso con terzi, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di fornitore e trasportatore, illecitamente deteneva, trasportava e cedeva 40 grammi di cocaina destinata alla successiva rivendita a terzi. In Canicattì e Gela nel mese di dicembre 2022;
capo 24) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, T.U. Stup., perché in concorso con terzi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava stupefacente di tipo cocaina verso un corrispettivo pari a 33.000 euro. In Canicattì, Villaseta e Porto Empedocle il 24 e il 25 novembre 2022;
capo 25) delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 1, T.U. Stup., perché in concorso con terzi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente in qualità di fornitore e trasportatore deteneva, trasportava e cedeva cocaina destinata alla successiva rivendita a terzi in cambio del corrispettivo di circa 8000 euro. In Canicattì e Vavara il 29 novembre 2022.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 292, comma 2 lett. c), e 309, comma
9, cod. proc. pen. per nullità non emendabile dal Tribunale del riesame dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa autonoma valutazione da parte del G.i.p. degli indizi relativi ai reati contestati ai capi 18) e 21) dell’incolpazione prov visoria. Secondo la difesa, il Collegio avrebbe dovuto annullare l’ordinanza anche in relazione al reato di cui al capo 18), in quanto il G.i.p. ha valutato la posizione del Corbo senza operare un’ analisi degli elementi idonei a dimostrare il suo diretto coinvolgimento nella commissione del fatto. Ad analoga conclusione avrebbe dovuto giungere con riguardo al reato contestato al capo 21) in quanto il giudice è tenuto a svolgere un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi senza il ricorso a formule stereotipate, mentre tutto ciò non è avvenuto in quanto a pag. 131 dell’ordinanza genetica si trova soltanto un inappagante rinvio alla richiesta del Pubblico ministero, nè può dirsi espressione di un vaglio effettivo la frase che si legge a pag. 131 dell’ordinanza genetica, poiché non espressiva dell’ iter logico seguito dal giudice nel coordinare fra loro i vari dati.
Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 292, comma 2 lett. c) e cbis , e 309, comma 9, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per nullità dell’ordinanza genetica per mancata esposizione e autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari riferibili al ricorrente e comunque delle concrete specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure meno gravi della custodia in carcere; mancanza di motivazione per omessa risposta all’eccezione di nullità di cui all’art. 292, comma 2 lett. c -bis ), cod. proc. pen. formulata dalla difesa con memoria depositata in sede di riesame. Le argomentazioni svolte dal Tribunale, che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, sono inidonee a superare la fondatezza dell’eccezione difensiva articolata nella memoria depositata all’udienza del riesame, con la quale si richiamava l’assenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari nell’ordinanza genetica e delle ragioni per le quali queste ultime non possono essere soddisfatte con misure diverse e meno afflittive di quella carceraria. Il Tribunale non può, infatti, emendare la carenza motivazionale del provvedimento applicativo della custodia, limitandosi a riportare elementi e valutazioni contenuti nella domanda del pubblico ministero, omettendo ogni valutazione sul tempo trascorso dall’ultimo dei reati contestati, commesso asseritamente il 29 novembre 2022. Si assume che sussiste anche la nullità fondata sul mancato rispetto del disposto dell’art. 29 2, comma 2 lett. cbis ), cod. proc. pen., non essendovi nell’ordinanza genetica autonoma valutazione delle ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con misure diverse da quella carceraria, difettando qualsivoglia
considerazione del tempo trascorso dall’ultimo dei fatti contestati. Il provvedimento impugnato non ha fornito risposta a tale eccezione.
Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., difetto e manifesta illogicità della motivazione in merito all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e in ordine alla ritenuta esclusione dei presupposti per l’applicazione di una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. A seguito dell’annullamento del capo 16) dell’incolpazione provvisoria, non opera la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ciò nonostante, il Tribunale ha reputato attuale e concreto il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede desumendolo dalla personalità negativa del Corbo in quanto già gravato da precedenti penali specifici, nonché dalle modalità della condotta. Tuttavia, si assume, il giudice del riesame ha illogicamente valorizzato precedenti penali dell’indagato omettendo di valutarne la concreta e risalente datazione in quanto si tratta di sentenze emesse nel 2009 e nel 2011 per fatti commessi nel 2008 e nel 2009; per altro verso, ha trascurato di considerare il tempo trascorso dall’ultimo dei reati contestati nonostante tale valutazione fosse stata sollecitata dalla difesa, così incorrendo, oltre che nella violazione dell’art. 274 let t. a) e c), cod. proc. pen., anche in vizio di carenza di motivazione. È, infatti, necessario dare conto della concretezza e attualità delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza esclusiva della misura più afflittiva, costituendo elemento ineludibile la valutazione del tempo trascorso dai fatti, che influisce non solo sulla sussistenza delle esigenze cautelari ma anche sull’individuazione della misura più adeguata. Dal testo del provvedimento impugnato risulta evidente che il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione del tempo trascorso. Risulta apparente e manifestamente illogica la motivazione adottata per escludere la concessione degli arresti domiciliari, considerati «misura che non varrebbe a neutralizzare il rischio di reiterazione del reato né la rescissione dei legami con il circuito criminale del traffico di sostanze stupefacenti: il presidio del controllo elettronico, se importa una tempestiva segnalazione della violazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari, non impedisce tale violazione così come non garantisce l’osservanza della prescrizione del divieto di comunicazione con l’esterno parimenti necessaria per scongiurare l’elevato pericolo di recidiva». Secondo la difesa si tratta di affermazioni apodittiche e adattabili a una pluralità indistinta di casi analoghi, nonché manifestamente illogiche perché impedirebbero sempre e nei confronti di chiunque la concessione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine da un’articolata indagine, compendiata nell’informativa riassuntiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento del 15 luglio 2024 nonché nelle più recenti informative del 2 e 6 dicembre 2024, consistente in attività captative telefoniche, ambientali e telematiche, videoriprese, localizzazioni satellitari a mezzo GPS, servizi di osservazione, escussione di persone informate, nel cui più ampio ambito, in cui si è acquisito un quadro delle attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento/Villaseta e delle attività criminali controllate dai predetti sodalizi, prime fra tutte quelle relative al monopolio del redditizio settore del traffico di sostanze stupefacenti, si collocano le condotte di cui alle ipotesi di reato a carico dell’odierno ricorrente.
Il Tribunale del riesame ha condiviso integralmente il percorso argomentativo svolto dal giudice della cautela, richiamando l’esito delle captazioni, integrate da servizi di osservazione e visione di immagini di videosorveglianza.
Nel corso delle conversazioni intercettate è stato ritenuto che gli interlocutori discutessero inequivocabilmente di attività riconducibili al traffico di stupefacenti, facendo riferimento a quantità, a qualità e a prezzo da corrispondere, solo raramente ricorrendo a termini criptici (ad es. “macchina” o schede”) i quali, tenuto conto del contesto, facevano chiaramente riferimento alla droga.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene il primo motivo di ricorso infondato. Il provvedimento che qui si impugna consiste nella conferma dell’ordinanza applicativa della misura cautelare con riguardo alla gravità indiziaria relativa ai reati rubricati ai capi 18) e 21) attinenti, il primo, al fatto che COGNOME Carmelo si sarebbe reso cessionario, unitamente ad altri, di kg. 2 di cocaina per un corrispettivo in denaro pattuito di euro 28.000 al chilogrammo e, il secondo, al fatto che il Corbo si sarebbe reso responsabile in qualità di fornitore e trasportatore
di detenzione, trasporto e cessione di cocaina illeciti in cambio del corrispettivo di euro 13.300. L’ultimo degli episodi sarebbe databile al novembre 2022. Con riguardo a queste due ipotesi delittuose il Tribunale, dopo aver rilevato la nullità per omessa autonoma valutazione con riguardo a tutti gli altri capi dell’incolpazione provvisoria, ha invece osservato come il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver riportato la richiesta del pubblico ministero, avesse illustrato le ragioni per le quali le risultanze istruttorie potevano essere poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria e analoga autonoma valutazione il Tribunale ha ritenuto essere presente con riguardo alle esigenze cautelari, avendo il G.i.p. esposto le ragioni per le quali sussistessero, indipendentemente dalla doppia presunzione, il pericolo di reiterazione del reato e d ‘inquinamento probatorio a proposito del capo 18), trattato alle pagg. da 497 a 533 della richiesta cautelare.
Il Tribunale ha ritenuto che le attività di indagine avessero consentito di documentare numerose cessioni di sostanze stupefacenti perfezionate dal Corbo e dal coindagato NOME COGNOME aventi a oggetto una partita di droga pari a 2 chili di cocaina, come chiaramente ricavabile dal contenuto delle conversazioni captate a partire dal 23 novembre 2022. Inizialmente, il fornitore COGNOME aveva offerto a NOME COGNOME un quantitativo di stupefacente pari a 150.000 euro, che quest’ultimo aveva ritenuto eccessivo; successivamente , Parla e COGNOME avevano concluso con COGNOME l’accordo per l’acquisto di 2 chili di cocaina per un complessivo importo di 56.000 euro, come emergente chiaramente dal contenuto di una conversazione ambientale del 27 novembre 2022 tra il Parla e il COGNOME nonché da altra conversazione captata il 9 dicembre 2022 tra il Parla e il Graci. I numerosi dialoghi captati e riportati tanto nell’ordinanza genetica quanto, in parte, nel provvedimento impugnato sostengono il giudizio di gravità indiziaria del giudice del merito cautelare, anche con riguardo alla circostanza aggravante del significativo dato ponderale.
Analogamente, con riguardo al capo 21) dell’incolpazione, oltre alle risultanze investigative richiamate dal G.i.p. e presenti alle pagg. 565 e seguenti della richiesta del Pubblico ministero, il Tribunale ha esaminato i plurimi contatti registrati tra NOME, COGNOME e NOME a partire dal 9 novembre 2022, dai quali emergeva come il NOME avesse ricevuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un corrispettivo di euro 13.000 ma avesse pagato solo i primi 5.000 euro, mentre gli ulteriori 8.000 euro appartenevano al Corbo, che li aveva anticipati e che manifestava intenzioni violente al fine di costringere il Giorgio a pagare; eloquente, a tal proposito, è la conversazione intercorsa tra il Parla e il Corbo il 14 dicembre 2022, indicata a pag. 13 dell’ordinanza impugnata.
Occorre osservare, con riguardo al motivo di ricorso in esame, che la disamina degli elementi investigativi risulta adeguatamente vagliata tanto
nell’ordinanza genetica quanto dal Tribunale del riesame e che la necessità di una autonoma valutazione e rielaborazione del materiale indiziario, oltre ad essere richiesta per la sola ordinanza genetica, è tantomeno stringente quanto più pregnanti siano gli elementi investigativi e quanto più chiara sia la loro portata rispetto all’ipotesi accusatoria. A tal proposito, correttamente il G.i.p. ha valutato alle pagg.121-123 con riguardo al capo 18) e a pag. 131 con riguardo al capo 21) come i risultati dell’attività intercettiva restituissero con chiarezza la dinamica del narcotraffico nel quale si è ritenuto fosse coinvolto il Corbo.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, inerenti alla valutazione delle esigenze cautelari, possono essere esaminati congiuntamente. Si tratta di censure inammissibili perché in parte manifestamente infondate e in parte aspecifiche.
In linea di principio, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, COGNOME Rv. 273674 -01; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999 – 01), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. La pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 -01).
Va quindi considerato che nell’ordinanza genetica, a pag. 426, il G.i.p. ha autonomamente valutato le esigenze cautelari con riguardo al Corbo facendo riferimento alle numerosissime condotte di detenzione, trasporto e vendita di stupefacenti in Italia e al l’estero in relazione alle quali tale indagato ha riportato precedenti condanne. Ma occorre anche evidenziare che nell’ordinanza genetica, essendo stata valutata la sussistenza della gravità indiziaria per delitti per i quali
opera la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., inevitabilmente il G.i.p. ha sviluppato tale profilo argomentativo, essendo in esso inclusa la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. Non può, da ciò, desumersi un vizio mot ivazionale dell’ordinanza impugnata, che ha evidentemente esaminato funditus la censura tenendo conto dell’annullamento dell’ordinanza genetica con riguardo al delitto di cui al capo 16). A tal proposito, nelle pagg. 1820 dell’ordinanza impugnata il Tribunale si è soffermato sulla personalità negativa del Corbo, già gravato da precedenti penali specifici, sulle modalità della condotta, ritenute indicative dell’inserimento dell’indagato in un c ontesto criminale dedito in maniera professionale al traffico illecito su larga scala di sostanze stupefacenti, sulla ripetitività degli affari conclusi, sullo stretto legame sussistente con il coindagato NOME COGNOMEattinto da misura custodiale in quanto gravemente indiziato di numerosi reati in materia di traffico di stupefacenti con esponenti mafiosi), che definisce il COGNOME come suo «socio in affari». In un dialogo registrato il 30 giugno 2023 tra NOME COGNOME e il ricorrente, quest’ultimo afferma di non avere problemi a interloquire con alcuni esponenti della famiglia mafiosa di Villaseta per appianare alcune divergenze e ripristinare i rapporti d’affari concernenti il traffico di droga, precisando di aver peraltro regalato al COGNOME un orologio Rolex Daytona; il Corbo indica al Parla i prezzi a cui contrattare l’acquisto dello stupefacente da tali soggetti. La pericolosità del Corbo è stata desunta anche da un’altra conversazione intrattenuta con il Parla, da cui è emerso che , a fronte dell’inadempimento dell’acquirente NOME, debitore dell’importo di 8.000 euro, il Corbo non esita a prospettare reazioni punitive, ritenendole necessarie per difendere il proprio prestigio criminale nella piazza di Canicattì. Con tali specifici argomenti il ricorrente omette di confrontarsi.
Il Tribunale non ha trascurato di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa, ritenendola priva di rilievo ai fini cautelari e ha logicamente valutato come unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, al fine di recidere i contatti dell’indagato con i fornitori della sostanza stupefacente e con la platea di acquirenti, ma anche come unica misura proporzionata alla gravità dei fatti, quella della custodia in carcere.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, dunque, si è espressamente valutata l’inidoneità di altre misure e la concretezza e attualità del periculum libertatis sono state poste in correlazione a elementi specificamente riferibili al ricorrente, aggiungendo anche un giudizio di prognosi negativa in ordine all’attitudine del Corbo al rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una misura più gradata; giudizio fondato sulla pervicacia criminale mostrata dal ricorrente nel mantenere i propri propositi criminosi anche dopo operazioni di controllo da parte della polizia giudiziaria.
Non si tratta, dunque, di motivazione apparente o astratta valevole per ogni possibile indagato, ma di argomentazioni pianamente ancorate alla personalità del singolo indagato, desunta da fatti emergenti dal compendio investigativo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME