Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8277 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a GELA il 25/03/1981
avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG CINZIA COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell’avv.to NOME COGNOME sostituto dell’avv.to NOME COGNOME, difensore di COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso.
Con ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di COGNOME Salvatore l’ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024 che aveva applicato al predetto la misura dell’obbligo di presentazione alla PG in relazione al reato continuato di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90 descritto al capo 71 della preliminare rubrica.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che, con unico motivo, denuncia il deficit di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza lamentando che:
il Tribunale del riesame aveva valutato solo l’intercettazione contraddistinta dal progressivo A2.27473, ritenendo che la stessa non provava la destinazione allo spaccio della droga, ma aveva immotivatamente omesso di considerare una precedente conversazione, intercorsa fra COGNOME e COGNOME il 10/2/2023 (progressivo A2.26882), che, ad avviso del ricorrente, dimostrava la “cointeressenza” fra i due indagati in relazione alla cessione del 16/10/2023;
la conversazione del 16/10/2023, comunque, non era stata adeguatamente valutata dal Tribunale in quanto non era stato considerato che:
COGNOME aveva messo COGNOME al corrente delle interlocuzioni avute con i fornitori;
l’insistenza con cui COGNOME “domandava soddisfazione” per la cattiva qualità dello stupefacente era indicativa del fatto che “egli stesso aveva preso impegni con soggetti ai quali avrebbe dovuto cedere la sostanza”;
COGNOME si rivolgeva a COGNOME “utilizzando il plurale”;
COGNOME NOME mostra una particolare competenza nella valutazione della droga tipica di uno spacciatore;
COGNOME NOME rivelava di aver effettuato delle cessioni di sostanza stupefacente e lamentava che a causa della cattiva qualità della droga aveva fatto una “cattiva figura” con “NOME“, suo cliente abituale;
COGNOME confidò a COGNOME che cancellava i messaggi relativi alla compravendita della sostanza stupefacente.
Tali elementi, ad avviso del ricorrente, imponevano l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuova valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto, non facendo cenno al tema delle esigenze cautelari, non è configurabile un interesse attuale e concreto che sorregga l’impugnazione.
Questa Corte è ferma nel ritenere che il Pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo che le predette possano ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, qui non ricorrente, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1067 dell’11/10/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 01).
Alla mancata allegazione di elementi concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti contestato a COGNOME consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/1/2025