Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45166 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45166 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Aversa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte de Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno concluso richiamando integralmente i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/05/2023, il Tribunale di Napoli rigettava l’appell proposto nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale Napoli Nord in data 17.3.2023, con la quale era stata rigettata l’istanza di r o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con altra afflittiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 292 cod.proc.pen. con riferimento al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari.
Espone che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo trascor dall’applicazione della misura cautelare può giustificare, unitamente ad elementi, la sostituzione o la revoca della misura cautelare; i motivi di gra evidenziavano proprio la sussistenza di elementi ulteriori rispetto al mero dec del tempo; inoltre, non era condivisibite raffermazione del Tribunale del ries secondo cui difettavano elementi di novità rispetto ai precedenti gravami propos
Con il secondo motivo deduce violazione del principio di gradualità previst dall’art. 275, comma 1, cod.proc.pen.
Lamenta che il Tribunale, nel rigettare l’appello cautelare, aveva omesso valutare la possibilità di applicare una misura cautelare meno afflit esprimendo in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura in atto motivazione assertiva.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla persisten delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen.
Argomenta che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di reiteraz del reato, aveva espresso una motivazione apodittica ed apparente, fondando suo giudizio solo sulla gravità del fatto ed omettendo un’analisi individuali delle situazioni riferibili a ciascuno degli indagati, che per quanto appartene medesimo nucleo familiare, rivestivano all’interno delle associazioni ru eterogenei; inoltre, il Tribunale aveva erroneamente attribuito all’at ricorrente pendenze giudiziarie e sottoposizione a misure cautelari e personal altri procedimenti.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei moti proposti.
Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine all valutazione della permanenza del pericolo di reiterazione criminosa.
Il Tribunale, nel ritenere persistenti i requisiti di concretezza ed attua pericolo di reiterazione criminosa, non si è limitato ad evocare la gravità del di reato ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere ricorrente in relazione alle modalità e circostanze delle “innumerevoli ed allar condotte criminose, per le quali è intervenuta sentenza di condanna, inserite i ben delineato ed collaudato contesto organizzativo, finalizzato alla sistemat continuativa acquisizione di organismi societari deputati a celare, attra l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commercializzazion evasione di imposta, di ingenti quantitativi di prodotti alcolici e al trasfe degli illeciti profitti per il successivo reimpiego in ulteriori attività com (pag 2 dell’ordinanza impugnata).
Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Cort (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013), secondo cui, in tema di esigenza cautel costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, previst 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità- nonché al disposto dell’art. 274 lett c) cod.proc.pen., come modif dalla legge 16 aprile 2015 n. 47.
Va ricordato che la necessaria concretezza del giudizio prognostico discend quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell’art. dalle “specifiche modalità e circostanze del fatto” e dalla personalità dell’im o indagato come “desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi preceden penali”, che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell’inda scongiurando automatismi nell’applicazione delle misure dipendenti dalla mer gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12 dep.14/01/2016, Rv.266177). Il requisito della attualità, poi, sta indic continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la pote criminale dell’indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, i a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la cautelare è chiamata a neutralizzare. L’attualità deve essere intesa, quind come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognos di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congett – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, at al momento della adozione della misura (Sez.6, n.9894 del 16/02/2016,
Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si son realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, il radicato inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici, elementi tutti id a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
Il Tribunale, inoltre, ha tenuto in debito conto e valutato infondato l’elemento evidenziato dalla difesa (decorso del tempo): ha rimarcato che, a fronte delle evidenziate modalità dell’azione, il mero decorso temporale si connota quale circostanza neutra, di per sè inidonea a dimostrare l’affievolimento delle esigenze cautelari, perché non accompagnata ad altri elementi indicativi di un mutamento del quadro cautelare.
Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. t i
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 – 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 – 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 – 01).
Il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla valutazione della adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in atto.
Il Tribunale ha specificamente motivato in merito a tale aspetto, rimarcando che, atteso lo spessore delle ravvisate esigenze cautelar’, queste non erano contenibili se non mediante la misura degli arresti domiciliari attualmente in esecuzione, emergendo dalle stesse modalità delle condotte criminose (plurime e
reiterate nel tempo, dimostrative di un radicato e perdurante inserimento traffico illegale di prodotti alcolici) elementi contrari alla attenuazione dell in atto.
Tale motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae al sindacat legittimità.
Nè ha pregio la doglianza difensiva secondo cui il pericolo di reiterazione potrebbe essere salvaguardato con l’adozione di una misura meno afflittiva, qua l’interdizione a ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche; la valutaz Tribunale, infatti, è stata basata essenzialmente sulle modalità organizzative condotte illecite e prescinde dalla esistenza di cariche sociali in capo all’in onde tale circostanza risulta avulsa dal quadro cautelare; del tutto generica a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie (preclusa in legittimità) è, poi, la doglianza relativa alla contestazione della esist ulteriori misure cautelari e pendenze giudiziarie menzionate nell’ordina impugnata.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 20/09/2023