Esigenze Cautelari: La Cassazione sul Bilanciamento tra Pericolosità e Tempo Trascorso
In un recente caso, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale della procedura penale: la valutazione delle esigenze cautelari nel tempo. La sentenza analizza quando il trascorrere degli anni e un lungo periodo di detenzione possano portare a un’attenuazione della misura restrittiva, senza però determinarne la completa revoca. Questo accade quando la pericolosità sociale dell’indagato, seppur diminuita, non è considerata del tutto venuta meno.
Il Contesto Processuale
Due fratelli, imputati per il grave reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si trovavano agli arresti domiciliari. Avevano presentato un’istanza per la revoca totale della misura. Il Tribunale del riesame di Napoli, pur riformando parzialmente una precedente decisione, aveva respinto la richiesta di revoca. Tuttavia, riconoscendo un’attenuazione delle necessità di cautela, aveva sostituito gli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva: il divieto di dimora nella Regione Campania.
Le Argomentazioni dei Ricorrenti
Insoddisfatti della decisione, i due fratelli hanno proposto ricorso per Cassazione. La loro difesa sosteneva che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo insufficiente il rigetto della richiesta di revoca. In pratica, se il Tribunale aveva riconosciuto che le esigenze cautelari si erano attenuate al punto da giustificare una misura più lieve, avrebbe dovuto spiegare perché queste stesse esigenze non fossero da considerarsi completamente scomparse, liberando così gli imputati da ogni vincolo.
La Valutazione delle Esigenze Cautelari da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi infondati, confermando la correttezza del ragionamento del Tribunale del riesame. La decisione si fonda su un bilanciamento attento tra diversi fattori.
La Persistenza della Pericolosità Sociale
Il nucleo della motivazione risiede nella valutazione della pericolosità sociale dei ricorrenti. Secondo i giudici, le esigenze cautelari dovevano essere parametrate su un perdurante e storico rapporto di cointeressenza economica tra i due fratelli e un’associazione mafiosa di primissimo rilievo. Questo legame, descritto come un “rapporto societario occulto”, costituiva la base di una convergenza di interessi strategici per il sodalizio criminale, specialmente nel controllo delle attività edilizie e degli appalti pubblici in un comune strategico.
L’Irrilevanza di Elementi Sopravvenuti
La difesa aveva fatto leva sulla revoca delle misure cautelari disposta per altri coimputati, basata su una presunta “occasionalità” delle loro condotte. Il Tribunale, con l’avallo della Cassazione, ha respinto questa argomentazione, ritenendo che le azioni di tutti gli imputati fossero, al contrario, l’espressione di un sistema consolidato e continuativo di controllo criminale del territorio, e non episodi isolati.
le motivazioni
La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sua decisione. La Corte ha chiarito che non esiste un automatismo tra il trascorrere del tempo e l’azzeramento della pericolosità. L’attenuazione della misura è stata concessa non per una scomparsa del rischio, ma per “evidenti ragioni di equità”, tenendo conto del lungo periodo di custodia cautelare già sofferto e del tempo trascorso dai fatti contestati (risalenti al 2017). Questa equità, tuttavia, non poteva tradursi in una revoca totale, poiché la radice della pericolosità – il legame economico-criminale – era ancora ritenuta presente. Il Tribunale ha espressamente affermato che alla pretesa “episodicità dei fatti di reato non corrisponde affatto il concreto azzeramento della attuale pericolosità sociale dei loro protagonisti”.
le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’affievolimento delle esigenze cautelari giustifica una rimodulazione della misura in senso meno gravoso, ma non la sua eliminazione, qualora persista un nucleo di pericolosità sociale ritenuto ancora concreto e attuale. Il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto alla libertà dell’imputato e la tutela della collettività, e in questo caso il persistente legame con ambienti mafiosi è stato considerato un fattore preponderante che impediva la revoca completa della misura.
Il lungo tempo trascorso dai fatti e dalla detenzione cautelare comporta automaticamente la revoca della misura?
No. Secondo la Corte, questi elementi possono portare a una riduzione delle esigenze cautelari e quindi a una misura meno afflittiva, ma non necessariamente alla revoca totale se persiste una pericolosità sociale concreta basata su fatti specifici.
Perché la misura cautelare non è stata revocata del tutto?
Perché il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente una pericolosità sociale legata a un perdurante e storico rapporto di cointeressenza economica tra i ricorrenti e un’associazione mafiosa, che non è stata considerata annullata dal tempo trascorso.
La revoca delle misure per altri coimputati ha avuto un impatto sulla decisione?
No, il Tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante la revoca per altri coimputati. Ha specificato di non condividere la valutazione di “occasionalità” delle loro condotte, sottolineando invece il carattere continuativo e sistemico delle azioni di tutti gli imputati nel supportare il clan.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Sant’Antimo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Sant’Antimo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza del 5 luglio 2023 del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato le istanze di NOME e NOME COGNOME di revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata ai predetti imputati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, mentre ha riformato l’ordinanza del 18 luglio 2023 dello stesso Tribunale, che aveva rigettato le successive istanze degli
imputati di sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora Campania, e ha disposto l’invocata sostituzione della misura cautelare.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso NOME e NOME COGNOME, a mezzo dei loro difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale sostengono che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare il rigetto dell’appello proposto avverso l’ordinanza del 5 luglio 2023, che aveva rigettato le istanze di revoca della misura cautelare; il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a motivare solo l’accoglimento della richiesta di sostituzione della misura, ritenendo scemate le esigenze cautelari, omettendo di indicare le ragioni per le quali dette esigenze non sarebbero completamente venute meno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari osservando che le posizioni dei due ricorrenti sono state più volte valutate e che il Tribunale stesso ha sempre evidenziato nei suoi provvedimenti di rigetto di analoghe istanze, poi confermati anche da questa Corte di cassazione, che le esigenze cautelari vanno parametrate al perdurante rapporto di cointeressenza economica dei COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME con il quale intercorreva un rapporto societario occulto. Il Tribunale segnala che tra i due fratelli ed il RAGIONE_SOCIALE vi è stata una perdurante convergenza di interessi in ragione di uno storico rapporto di cointeressenza economica con esponenti di primissimo rilievo dell’associazione mafiosa.
Unico elemento nuovo intervenuto a seguito della formazione del giudicato cautelare è stata ritenuta la revoca delle misure cautelari in favore dei coimputati degli odierni ricorrenti sulla base di una pretesa occasionalità delle condotte loro ascritte, che il Tribunale del riesame mostra di non condividere, obiettando che tutti gli imputati hanno posto in essere condotte continuative caratterizzate dalla finalità agevolatrice del RAGIONE_SOCIALE e costituenti espressione di una consapevole adesione ad un consolidato sistema di controllo criminale dell’amministrazione del Comune di Sant’Antimo e soprattutto del suo ufficio tecnico, competente al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per speculazioni edilizie ed aggiudicazione di appalti pubblici e quindi strategico per gli interes del sodalizio criminale.
Espressamente il Tribunale del riesame dichiara che alla pretesa «episodicità dei fatti di reato non corrisponde affatto il concreto azzeramento
della attuale pericolosità sociale dei loro protagonisti».
Soltanto «Evidenti ragioni di equità» hanno portato il Tribunale a ritenere solo scemate le esigenze cautelari, in considerazione del lungo periodo di custodia cautelare sofferto dai ricorrenti rispettando le prescrizioni inerenti all misure loro applicate e del tempo ormai trascorso dai fatti per i quali si procede, risalenti al 2017.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/02/2024.