Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46802 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Frascati INDIRIZZORnn) DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 884/23 del Tribunale di Roma del 30/06/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del AVV_NOTAIO; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha ripristinato la misura cautelare in carcere originariamente applicata nei confronti –C- on r —f —órt -H i i di NOME COGNOME, indagato per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (illegale detenzione di cocaina per gr. 639 ca.) nonché 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 (illegale detenzione di pistola semiautomatica priva di matricola) t che il RAGIONE_SOCIALE aveva in un secondo tempo sostituito con gli arresti domiciliari, ritenendo attenuate le esigenze cautelari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che con un unico motivo di censura deduce difetto di motivazione riguardo ai criteri di scelta adottati dal Tribunale nella valutazione dell’attualità e della concretezza delle esigenze cautelari (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.).
In particolare il ricorrente lamenta che nel novero degli elementi di valutazione apprezzati dal Tribunale è a suo avviso indebitamente entrato il rinvenimento della somma di oltre 15.800 euro in contanti, di cui 1.000 contenuti nel proprio porta documenti ed il resto in una cassaforte, in realtà appartenenti al padre NOME, anch’egli in origine tratto in arresto e poi rimesso in libertà con restituzione del denaro, provento di oltre trent’anni di lecita attività lavorativa.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, illegittimamente omesso di considerare che egli ha sempre compiutamente osservato le stringenti prescrizioni accessorie connesse all’applicazione della misura domiciliare, connotandosi la decisione impugnata per la valorizzazione pressoché esclusiva dell’astratta gravità dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La difesa del ricorrente, nell’enunciare un preteso vizio di motivazione nel giudizio espresso dal Tribunale in tema di sussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza esclusiva della misura custodiale in carcere, si è limitata a riproporre le ragioni a sostegno della richiesta di rigetto dell’appello del Pubblico Ministero, non evidenziando in realtà nessuna lacuna o discrasia di ordine logico
nell’ordinanza impugnata.
La motivazione del provvedimento non risulta, del resto, né carente né affetta da manifesta illogicità sul tema della persistenza delle esigenze cautelari e della necessità della misura di massimo rigore, avendo il Tribunale congruamente argomentato in ordine alla relativa sussistenza, ad es. con l’indicato inserimento dell’indagato in contesti di criminalità organizzata di elevato spessore, correttamente desunto dal rinvenimento di un’agenda con cifre e nominativi, rivelatasi essere una sorta di libro di contabilità dei traffici illeciti >nonché di una pistola con matricola abrasa, indici dell’espletamento di un ruolo fiduciario per conto terzi nella detenzione dell’arma e della sostanza stupefacente.
Il Tribunale ha conclusivamente escluso la sopravvenienza di elementi di novità rispetto al precedente provvedimento applicativo e la rilevanza di altri elementi di valutazione allegati (l’attività lavorativa quale deterrente verso la propensione a delinquere, la funzione preventiva della presenza di altri familiari).
Il provvedimento impugnato enuncia, in definitiva, congruamente e non irragionevolmente le ragioni fattuali e giuridiche a supporto di un giudizio di concreta pericolosità sociale del ricorrente che, pertanto e diversamente da quanto prospettato dalla difesa, non si incentra sulla sola gravità degli addebiti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso, 19 ottobre 2023
Il cAVV_NOTAIO st s e ,X)u.
Il Presidente