Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1889 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1889 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di ANCONA.
Dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020,
come convertito;
esaminati gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto
il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Ancona, adito ex art. 310 cod. proc. pen. dal P.M. territoriale, ha ripristinato l’applicazione, nei confronti dell’indagato, della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari (per il reato di concorso in tentata rapi aggravata provvisorie).
1.1. L’indagato deduce:
I – violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizi di motivazione, per travisamento dei gravi indizi di colpevolezza ed asserita carenza delle esigenze cautelari, sia per l’incensuratezza dell’indagato che in considerazione del tempo trascorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati.
Il riferimento al presunto travisamento dei gravi indizi di colpevolezza non è consentito, poiché il provvedimento impugnato inerisce esclusivamente al profilo della sussistenza o meno di esigenze cautelari.
1.1. Il motivo ulteriore è privo della necessaria specificità, perché non si confronta con le argomentazioni del Tribunale, ed è comunque manifestamente infondato.
Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla conferma della necessità della misura degli arresti domiciliari in quanto idonea a soddisfarle, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 3 dell’ordinanza impugnata) il valore meramente neutro del decorso del tempo, e la residua concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, desumibile “dal carattere preordinato del fatto e dalla scelta degli obiettiv in ragione dello stato di particolare vulnerabilità delle vittime”, in difett documentati sintomi di resipiscenza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto cont dell’elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. c proc. pen.
Così deciso il 21/09/2022