Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7088 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7088 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.37/2026
CC – 13/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
-Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, in sostituzione degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 13 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello cautelare, ha confermato l’obbligo di dimora, ma con revoca della prescrizione aggiuntiva della permanenza domiciliare notturna, e ha ridotto a tre giorni settimanali l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di NOME COGNOME, condannato per aver partecipato a un’organizzazione dedita ai reati di frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio per rilevantissimi importi, come capo e promotore, e per aver compiuto una serie di reati fine.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per i reati di cui agli art. 416, 648bis , 648ter cod. pen. (capi E, E1, H).
Lamenta che il Tribunale ha desunto in modo illogico la sussistenza dell’esigenza di tutela sociale di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla condanna, senza tener conto del decorso del tempo – era stato ristretto dall’aprile 2021 al luglio 2023 ed era
stato sottoposto agli obblighi per ulteriori due anni e quattro mesi – e senza tener conto dell’assoluzione dai reati di cui ai capi A), C1), C2), E2), 1) e 2) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo 3) perchØ il fatto non sussiste nonchØ dell’eliminazione dell’aggravante mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, relativo esclusivamente alle esigenze cautelari, Ł manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame – premesso che il ricorrente Ł stato condannato con sentenza del 27 giugno 2025 alla pena di anni quattro e mesi undici di reclusione per la partecipazione, a titolo di capo o promotore, a un’associazione dedita a frodi fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio, senza l’aggravante di mafia – ha parzialmente accolto l’appello cautelare, riducendo le misure non custodiali, ma ha mantenuto un minimo presidio di controllo perchØ il COGNOME ha realizzato un’evasione dell’IVA e dell’accisa sui prodotti petroliferi per milioni di euro, dimostrando una notevole capacità delinquenziale.
A differenza di quanto dedotto in ricorso, la motivazione Ł completa perchØ il Tribunale ha apprezzato, dandone evidenza nell’ordinanza, l’assoluzione da alcuni reati, l’eliminazione dell’aggravante mafiosa, il tempo trascorso in misura custodiale e in misura non custodiale, nonchØ il provvedimento della Sezione RAGIONE_SOCIALE Misure di Prevenzione che ha inibito al ricorrente l’accesso e la partecipazione in qualsiasi forma alle società facenti parte del contesto criminale, ciò nondimeno ha ritenuto tali elementi di giudizio inidonei a neutralizzare le esigenze cautelari, considerate la personalità del ricorrente, la tipologia di reati, la gravità dei fatti. La motivazione non Ł manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate.
GLYPHSulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME