Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CORSICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di rinvio su appello del PM ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME con riferimento a reati in materia tributaria (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen.
La sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva annullato la prima ordinanza – con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del COGNOME – emessa dal Tribunale su appello cautelare del Pubblico ministero, rinviando per nuovo esame al Giudice di merito in relazione alla scelta della misura concretamente applicabile.
L’ordinanza impugnata, a seguito di nuova valutazione, ha ritenuto adeguata ai fatti e alla personalità del COGNOME la misura degli arresti domiciliari, integrat dall’applicazione della misura del braccialetto elettronico.
Ricorre per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo ormai trascorso dai fatti contestati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste nelle rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le censure prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, sono ai limiti della inammissibilità nella parte in cui pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che
sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01).
Nel caso in esame, si deve aggiungere che la questione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari – costituente indubbiamente un punto della decisione cautelare (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01; ove è chiarito che, rispetto al capo di imputazione, il concetto di “punto della decisione” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo; principio che, mutatis mutandis, può trovare applicazione anche per i provvedimenti in materia cautelare) – aveva già formato oggetto della valutazione operata nella sentenza rescindente, la quale aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l’analoga doglianza sollevata dal ricorrente sul punto.
In particolare, la sentenza di legittimità aveva ritenuto congrua e logica la motivazione offerta dal Tribunale, che nel precedente provvedimento aveva affermato come, nella specie, i pericula libertatis fossero macroscopici, in presenza dell’oggettiva ed impressionante capacità dimostrata dal ricorrente nella gestione di un amplissimo numero di società di persone, conti correnti e banche in ogni parte del mondo, in grado di movimentare con continuità somme di denaro ammontanti, da una prima prudenziale stima, ad almeno 32 milioni di euro. Il Tribunale aveva anche ravvisato estrema disinvoltura da parte del ricorrente nella gestione all’estero dei proventi degli illeciti, a dimostrazione di una disponibilità costante di risorse e riferimenti tali da implementare il rischio di recidiva.
Tali considerazioni, accompagnate – secondo la sentenza di legittimità – da una corretta valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, anche tenuto conto delle modalità realizzative delle condotte, della personalità del ricorrente, del contesto fattuale e della distanza temporale dai fatti, protrattisi sino al 2021, hanno giustificato il rilievo di manifesta infondatezza della censura che era stata prospettata dal ricorrente in punto di esigenze cautelari.
Pertanto, su tale punto della decisione non si può tornare in questa sede, stante la preclusione derivante dalla disposizione di cui all’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che, fra le altre cose, inibisce l’impugnazione del provvedimento del giudice di rinvio per motivi attinenti a punti già decisi dalla Corte di cassazione.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato anche in punto di esigenze cautelari, riscontrando e
confermando il giudizio, in precedenza già espresso in sede di merito e asseverato in sede di legittimità, in ordine alla elevata recidività, professionalità e scaltrezza dimostrata dal COGNOME nelle condotte illecite oggetto di indagine, elementi che hanno ragionevolmente fondato la delibazione anche in punto di persistente attualità e concretezza delle ravvisate esigenze cautelari.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consiglie estensore
Il Presidente