Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47007 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47007 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle modalità di presentazione, da ridurre a quattro volte a settimana.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Messina, in accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Messina avverso l’ordinanza del 10 agosto 2022 con la quale la Corte di appello aveva revocato la misura del divieto di dimora, ha applicato a NOME COGNOME la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia giudiziaria. NOME COGNOME risulta condannato in appello alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e che pende, avverso la sentenza, impugnazione in Cassazione.
2.NOME COGNOME, con ricorso affidato al difensore di fiducia e motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limit strettamente indispensabili ai fini della motivazione, chiede l’annullamento dell’ordinanza di cui denuncia carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sui criteri di scelta della misura. Evidenzia che la revoca della misura del divieto di dimora non era stata disposta ex art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen.. ma per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari e che il Tribunale non ha adeguatamente motivato, rispetto alla sottoposizione a misura di altri componenti dell’associazione e del tempo risalente dei fatti, la sussistenza di esigenze cautelari che sembrano ritagliate, a fronte della corretta osservanza delle prescrizioni nel periodo di sottoposizione alla misura del divieto di dimora, al mero dato della conferma della condanna in appello. Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge (art. 299 cod. proc. pen.) perché il Tribunale, di ufficio, ha applicato al COGNOME una misura più gravosa di quella chiesta dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che aveva limitato l’obbligo di presentazione quattro volte a settimana.
3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LE’ fondato, con valenza assorbente sul secondo motivo di impugnazione, il primo motivo di ricorso.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, scemate ma non cessate, possono essere adeguatamente tutelate con la misura dell’obbligo di presentazione che assolve alla funzione preventiva di garantire un controllo minimo in funzione deterrente e non si appalesa in contrasto con le esigenze abitative e personali, il cui contemperamento renderebbe eccessivamente afflittiva la misura del divieto di dimora.
Il Tribunale ha dato atto che l’imputato era detenuto dal maggio 2012 e che la misura di massimo rigore era già stata sostituita con quella del divieto di dimora, in seguito revocata con il provvedimento impugnato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, essendo decorsi i termini di custodia.
Premesso che effettivamente la misura del divieto di dimora, revocata dalla Corte di appello con ordinanza del 10 agosto 2022, non era stata disposta in sede di dichiarazione di inefficacia della misura ma in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (con ordinanza del 27 aprile 2022), l’ordinanza
impugnata non ha seriamente argomentato la sussistenza di esigenze cautelari, concrete e attuali, ai fini dell’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti.
Al cospetto della motivazione della Corte di appello che, valorizzando il lungo periodo di sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere e a quello trascorso lontano dal Comune di Messina, nonché della detenzione del capo della cosca aveva ritenuto cessate le esigenze cautelari, il Tribunale si è limitato a valorizzare il dato della gravità dei fatti, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato nel quale il decorso del tempo e la corretta osservanza delle prescrizioni applicate con il divieto di dimora avevano assunto rilevanza quali elementi idonei a determinare il venire meno del giudizio di pericolosità.
2.Consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Così deciso il 30 ottobre 2023
Il Consigliere estensor1
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Il Presidente