Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli
avverso l’ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli il 30/01/2025 nei confronti di NOME COGNOME per i reati di autoriciclaggio, reimpiego ed intestazione fittizia, a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 27478 del 20 giugno 2025), sulle sole esigenze cautelari, della precedente ordinanza del
riesame che con provvedimento del 20/2/2025 aveva negato gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in base all’aggravante agevolativa, prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., non contestata.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge, in relazione all’art.275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione non avendo il Tribunale valutato correttamente: il tempo trascorso dall’indagato in regime custodiale (dal 30 gennaio 2025) per soli quattro capi di provvisoria incolpazione; la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato; i comportamento collaborativo; l’unico precedente; lo svolgimento di un’attività lavorativa prima della misura cautelare; l’interruzione di ogni rapporto con l’omonimo cugino sottoposto al regime penitenziario dell’art. 41-bis; l’assenza di altre ragioni cautelari oltre il rischio di reiterazione; il riconoscimento da parte dell sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione della diversa posizione rispetto a NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva specifica di NOME COGNOME, tale da rendere adeguata la sola misura massimamente contenitiva, valorizzando il suo ruolo di intermediario del cugino detenuto in regime di alta sicurezza, quale esponente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – nelle operazioni di reimpiego, riciclaggio ed intestazioni fittizie volte a garantirne l’illecita accumulazione patrimoniale, con condotte accuratamente pianificate, reiterate nel tempo e in un contesto criminoso strutturato.
Alla luce di questi elementi, non oggetto di contestazione, risultano privi di valore dirimente gli argomenti difensivi proposti: il tempo trascorso in custodia cautelare in carcere, perché soggetto a termini predeterminati per legge; l’unicità del precedente penale e lo svolgimento di un’attività lavorativa prima di essere arrestato elementi perché del tutto neutri ai fini cautelari; l’attività collaborazione perché risultata inidonea ad apportare un serio contributo alleindagini; la scelta del rito abbreviato operato dal ricorrente nel proprio legittimo ed esclusivo interesse processuale.
Anche il dato oggettivo dell’interruzione di ogni rapporto con l’omonimo cugino appare inidoneo ad incidere sulle esigenze cautelari in quanto derivante
non da una scelta, ma dal regime detentivo di entrambi, e non assumendo alcun rilievo le decisioni assunte dalla Corte di cassazione relativamente alla posizione di tale NOME COGNOME di cui non sono indicati né il ruolo né eventuali profili, oggettivi e soggettivi, di identità con quella del ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente v condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 1e/11/2025