Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50058 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50058 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Nardodipace il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/08/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/08/2023, il Tribunale di Brescia, investito dell’appello che era stato proposto, a sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 26/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari (con il cosiddetto “braccialetto elettronico”) che era stata avanzata dallo stesso COGNOME ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., rigettava il suddetto appello, confermando l’impugnata ordinanza del 26/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia.
La misura cautelare degli arresti domiciliari era stata applicata per essere il NOME gravemente indiziato del delitto di tentata rapina pluriaggravata ai danni
del caveau della società “RAGIONE_SOCIALE” sito in Calcinato nonché dei reati di furto e di detenzione di armi e in relazione ai pericoli di reiterazione di reati della stessa specie e di fuga.
Con sentenza del 19/07/2023, il G.u.p. del Tribunale di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato il NOME alla pena di tre anni dì reclusione, oltre alla multa.
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 274, 275, 299 e 546 dello stesso codice e degli artt. 13, 27 e 111 Cost., nonché il «difetto di motivazione».
Il ricorrente contesta che il Tribunale di Brescia, anche in violazione degli artt. 275, commi 1 -bis e 2, e 299 cod. proc. pen., avrebbe condotto l’esame delle esigenze cautelari senza tenere conto dell’esito del procedimento di primo grado, ritenendo «sufficiente il richiamo ai reati nella loro connotazione statica della contestazione» (così il ricorso) e il mero richiamo alla «gravità dei fatti», senza «opera quella prognosi atta a rivalutare nel tempo quegli elementi in ragione della sopravvenienza di elementi di tenore contrario».
Nel precisare che l’elemento del decorso del tempo di esecuzione della misura (diciotto mesi, cioè quasi la metà della durata della reclusione irrogata con la sentenza di primo grado) era stato addotto insieme con altri elementi che avrebbero dimostrato, nel caso concreto, quanto meno l’affievolimento delle esigenze cautelari, il ricorrente deduce che in tale direzione militerebbe proprio l’esito del giudizio di primo grado – che sarebbe stato illogicamente svalutato dal Tribunale di Brescia per la ragione che «tale profilo attiene strettamente al trattamento sanzionatorio» nonché in ragione del mancato deposito della motivazione della sentenza di condanna – atteso che il suddetto esito, essendo consistito nell’irrogazione della «pena di gran lunga più bassa fra tutti i correi», nell’esclusione «dell’aggravante mafiosa» e delle circostanze aggravanti di cui al n. 2) e al n. 3 -bis) del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. e nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, renderebbe palese «l’evidente ridimensionamento del contributo concorsuale dell’imputato», così da «scardina i presupposti che in fase genetica hanno determinato l’applicazione di una misura custodiale», incidendo proprio sul profilo della gravità dei fatti valorizzato dal Tribunale di Brescia.
Il ricorrente rappresenta che la valutazione del caso concreto avrebbe dovuto essere condotta anche considerando: il suo stato di incensurato; la situazione economica della sua famiglia e l’urgenza di riprendere a lavorare; l’esclusione di
rapporti con la criminalità organizzata; la mancanza di contatti con gli altri imputati, a eccezione del fratello NOME COGNOME; «il complessivo comportamento processuale e la scelta del rito»; il rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari.
Con specifico riguardo al pericolo di fuga, il ricorrente deduce che «le regole di esperienza consentono di poter affermare che a seguito di una condanna a tre anni un soggetto che ha scontato già metà della pena e che ha dinanzi a sé la prospettiva del secondo grado di giudizio e di quello di legittimità giammai potrebbe ipotizzare di darsi alla fuga» e lamenta l’illogicità del riferimento, operato dal Tribunale di Brescia, al fatto che «gli imputati avevano elaborato un preciso piano di fuga», atteso che non emergerebbe da alcun atto processuale un proprio coinvolgimento in tale piano e che «non v’è alcuna possibile correlazione tra quella circostanza e la valutazione ex art. 299 cpp da operare a seguito della sentenza di primo grado».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è fondato.
Si deve premettere che, in tema di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatric di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01).
La Corte di cassazione ha altresì chiarito che l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, COGNOME, Rv. 258191-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, COGNOME, Rv. 246868-01).
Richiamati tal principi, si deve rilevare che il ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Brescia, le esigenze cautelari si dovessero ritenere quanto meno attenuate in ragione, essenzialmente, dell’elemento nuovo costituito dalla sentenza di condanna in primo grado, la quale – avendogli irrogato una pena (tre anni di reclusione, oltre alla multa) asseritamente più mite di quella inflitta agli altri coimputati, avendo escluso l’«aggravante mafiosa» e le circostanze aggravanti di cui al n. 2) e al n. 3-bis) del
terzo comma dell’art. 628 cod. pen. e avendogli concesso le circostanze attenuanti generiche – avrebbe reso palese un «ridimensionamento del contributo concorsuale dell’imputato» e della gravità della condotta a lui attribuita.
Il Collegio reputa che la motivazione resa dal Tribunale di Brescia in ordine all’inidoneità di tale elemento sopravvenuto a comportare l’esclusione o l’attenuazione delle esigenze cautelari già prese in esame in sede di applicazione della misura cautelare non si possa ritenere manifestamente illogica.
Non appare, infatti, manifestamente illogico ritenere, come ha fatto il Tribunale di Brescia, che la mera irrogazione di una pena di tre anni di reclusione (oltre alla multa), in assenza della non ancora depositata motivazione della sentenza di primo grado – essa sì in grado di consentire di apprezzare l’effettiva entità del fatto attribuito all’imputato – non consentisse di ritenere il suddetto esito sanzionatorio del procedimento un elemento in grado di fare di per sé ritenere l’esclusione o l’attenuazione delle esigenze cautelari già considerate in sede di applicazione della misura.
Né, ad avviso del Collegio, appare decisiva, in tale prospettiva, sempre in assenza della motivazione della sentenza di primo grado, l’esclusione di alcune circostanze aggravanti del reato di tentata rapina e la concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto agli invocati elementi dello stato di incensurato, della situazione economica familiare e della necessità di riprendere l’attività lavorativa, dell’esclusione di rapporti con la criminalità organizzata, della mancanza di contatti con gli altri imputati (a eccezione del fratello NOME COGNOME), del «complessivo comportamento processuale e la scelta del rito» e del rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari, si deve osservare che: a) quanto allo stato di incensurato, alla situazione economica familiare e alla necessità di riprendere l’attività lavorativa, essi non appaiono tali da escludere o attenuare le ravvisate esigenze cautelari; b) quanto all’esclusione di rapporti con la criminalità organizzata, ciò non esclude di per sé la persistenza della proporzionalità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari; c) quanto alla mancanza di contatti con gli altri imputati, essa è meramente asserita; d) quanto al «complessivo comportamento processuale e alla scelta del rito», mentre l’invocato «comportamento processuale» non è neppure specificato, la scelta del rito abbreviato costituisce, all’evidenza, un elemento ininfluente con riguardo alla situazione cautelare; e) quanto al rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari, la corretta osservanza di tali prescrizioni, anche in quanto doverosa, non implica logicamente l’esclusione o l’attenuazione delle esigenze cautelari.
La motivazione dell’ordinanza impugnata resiste anche alle censure del ricorrente relative alla parte di essa in cui il Tribunale di Brescia ha fatto riferimento, al fine di ritenere la persistenza del pericolo di fuga, al fatto che «gli imputati avevano elaborato un preciso piano di fuga», atteso che non appare manifestamente illogico ritenere tale elemento come sintomatico dell’esistenza di un pericolo di fuga.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2023.