Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1907 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1907 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Torino rigettava l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del Tribunale in di Asti del 29 marzo 2022, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata a COGNOME NOME, imputato per i delitti di usura, estorsione tentata e consumata.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per manifesta illogicità e carenza, con riguardo al profilo
dell’attualità delle esigenze cautelari; il provvedimento aveva svalutato in modo palesemente errato i precedenti periodi di restrizione, in carcere e presso il proprio domicilio, certamente incidenti sul grado delle ravvisate esigenze; inoltre, non aveva indicato i dati fattuali da cui trarre il giudizio di attualità delle esigenze riguardanti il pericolo di reiterazione, considerato l’ampio spazio temporale in cui, pur fruendo di relativa libertà, il ricorrente non aveva posto in essere condotte di allarme sociale; infine, altrettanto erroneamente era stata considerata la circostanza dell’avvenuta ricusazione di due componenti del Collegio, che aveva assunto la prova dichiarativa attraverso l’esame della parte civile, trattandosi di evenienza che era destinata ad incidere sul giudizio di merito e, conseguentemente, su quello cautelare.
La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L n. 176/2020, applicabili ai sensi dell’art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo dei motivi posti a fondamento dell’appello, oltre che in parte fondato su argomenti inconferentì.
Premesso che, come attestato dalla motivazione del provvedimento impugnato, con l’istanza di revoca non erano stati dedotti, né allegati, fatti e circostanze storiche nuove, tali da incidere sul quadro cautelare, il Tribunale del riesame si è fatto comunque carico di valutare l’unico dato in astratto incidente sul regime cautelare, ossia il tempo trascorso e la pregressa sottoposizione a misure custodiali. In questa prospettiva, la motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 2-3) dà conto delle caratteristiche del fatto oggetto di addebito, indicative di una particolare inclinazione a delinquere e di una peculiare accortezza manifestata dall’imputato nell’evitare situazioni suscettibili di condurre ad acquisire elementi a suo carico; segnala la durata della condotta, l’intensità del dolo manifestato nel recuperare le somme oggetto dei prestiti usurari, con condotte sempre più aggressive, indicatori che rafforzano anche il giudizio sull’attualità delle esigenze; pone a raffronto il grado delle esigenze di cautela, che sono state già ravvisate nei precedenti provvedimenti, con la capacità del periodo di sottoposizione alla restrizione inframuraria nell’incidere sulle dette esigenze, con argomentazioni non manifestamente illogiche, valutando anche il comportamento successivo, che non ha dato conto di atteggiamenti di resipiscenza; in definitiva, il Tribunale ha considerato l’unico elemento
obiettivamente nuovo e lo ha ritenuto allo stato inidoneo a mutare l’assetto cautelare.
Rispetto a questa trama argomentativa, il ricorrente si limita a riproporre il tema, ritenuto non affrontato, della rilevanza del periodo di sottoposizione a restrizione e dell’assenza del carattere di attualità delle esigenze, senza adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Infine, va rilevato come risulti del tutto eccentrica, rispetto al tema della valutazione del quadro cautelare, la vicenda della ricusazione di alcuni componenti del Collegio giudicante, trattandosi di aspetto che non incide sulla validità dei provvedimenti già emessi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022