Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40378 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40378 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORAMONTE NOME NOME a TRADATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 8 D.L. n. 137/20
Motivi della decisione
NOME NOME ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Milano che 1’11 novembre 2022 ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano che ha rigettato l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla PG
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione per avere l’ordinanza impugnata confermato la misura cautelare personale nonostante la palese insussistenza di esigenze cautelari.
Il ricorso che investe solo alla sussistenza delle esigenze cautelari è inammissibile.
COGNOME NOME è indagato del reato di concorso in turbativa d’asta aggravata dall’articolo 416 bis codice penale (metodo mafioso).
In particolare, il tribunale del riesame ha respinto il ricorso sottolineando come la difesa non abbia offerto alcun fatto nuovo in grado di indurre il giudicante a valutazione diverse rispetto a quelle espresse dal AVV_NOTAIO nella impugnata ordinanza che non siano il decorso del tempo e la definizione della procedura esecutiva in cui si collocano le condotte contestate, circostanze queste già note al momento dell’adozione della misura.
La decisione impugnata ha correttamente applicato la disciplina in tema di rilevanza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari e in materia di apprezzamento della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato (peraltro presunte in virtù dell’art. 275 co. :3 c.p.p. stante la contestazione de metodo mafioso).
E’ stato congruamente valorizzato il complessivo contesto dell’articolata vicenda delittuosa: inserita in un più ampio disegno criminoso volto anche alla “affermazione di un potere di controllo sul territorio attraverso indebite interferenze nelle trattative immobiliari” ed avuto altresì riguardo al ruolo de ricorrente all’atto delle intimidazioni nelle quali egli concorre (p. 5 e 6 ordinanz impugnata.). Così come sono state indicate le implicazioni delle descritte modalità della condotta delittuosa ai fini delle citate concretezza e attualità del pericolo dell esigenze cautelari, oggetto di specifica motivazione.
A fronte di quanto indicato dal giudice del riesame il ricorrente si è limitato reiterare le doglianze avanzate in sede di appello senza alcun confronto con le argomentazione del tribunale, con la conseguenza che ricorso si appalesa anche aspecifico.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 04/05/2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presi
NOME COGNOME GLYPH
NOME