Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45703 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Martina Franca il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette GLYPH le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello prop da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto della richiest sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domic
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo vizi di violazio di legge e di motivazione in merito alla ritenuta permanenza delle esigenze cau Si rileva, a tal fine, che molteplici elementi depongono a sostegno dell’affievo di dette esigenze, ovvero: i) il tempo trascorso dai fatti; ii) la sua sott all’esito dell’arresto dell’aprile 2019, alla misura degli arresti domici puntuale rispetto degli obblighi da parte del ricorrente; iv) lo stato deten altri coindagati con il conseguente smantellamento della presunta associazio deduce, inoltre, l’illogicità della decisione rispetto alla concessione de domiciliari nei confronti dei coindagati COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Va, innanzitutto, premesso che il “fatto nuovo” rilevante ai fini della ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamen quadro indiziario o delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del tra cautelare con riferimento al singolo indagato.
In particolare, quanto agli elementi incidenti sulle esigenze cautelari, se consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono irrilevanti il mero decorso del dall’inizio dell’applicazione della misura, l’osservanza puntuale delle prescrizioni, ovvero la decisione cautelare favorevole ai coindagati (Sez. 2, n del 16/09/2016, Rv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007; Poropat, 238763).
Si è, infatti, condivisibilmente affermato che il mero decorso del dall’applicazione della misura non assume di per sé rilievo come fatt attenuazione delle esigenze cautelari, perché la sua valenza si esaurisce nel della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (cfr. S 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832), ma può, comunque, essere considera unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l’incidenza sull’in pericolo di recidiva del prevenuto (Sez.4, n. 34786 del 8/4/2014, COGNOME 260293).
La decisione cautelare favorevole ai coindagati o coimputati può, invece, ri quale fatto sopravvenuto ai soli fini della rivalutazione del quadro indiziario del giudizio di attualità e persistenza delle esigenze cautelari, che devon
vagliate con riferimento a ciascun indagato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141). Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari, la posizione processuale d ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo di reiterazi nel reato, è correlata – oltre che alla diversa entità del contributo materiale e morale assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti – anche a profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risult giustificata l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 – 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266889).
2.1 La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta ad analoghe conclusioni anche in relazione tempo c.d. “silente” intercorso tra la commissione del reato e l’applicazione della misura cautelare. Invero, secondo l’orientamento oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari applicate per un reat di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente”, pur rilevando fini del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari al momento dell’applicazione della misura, non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).
Secondo altro indirizzo, oggi superato, il tempo intercorrente tra il fatto ed momento della decisione rileva sia ai fini dell’applicazione delle misure coercitive, che in relazione alla decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in at che richiede, comunque, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all’attualità sia all’intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo Rv. 257880).
Il Collegio intende dare continuità al primo orientamento che, tuttavia, richiede un’ulteriore specificazione. Analogamente a quanto affermato per il tempo decorso dall’applicazione della misura, ritiene il Collegio che anche il c.d. tempo silente di p sé ha una valenza neutra ai fini del giudizio sull’attenuazione o sul venir meno delle esigenze cautelari, ma può, comunque, rilevare quale chiave di lettura o co-fattore
di giudizio dei “fatti nuovi” allegati dall’interessato ai fini della eventuale r dell’intensità delle esigenze cautelari e del giudizio di proporzionalità ed ade della misura applicata.
2.2 Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi e, con moti adeguata ed immune da evidenti contraddizioni logiche, ha escluso la rileva quale “fatto nuovo”, degli elementi allegati dal ricorrente ovvero il c.d. silente”, il rispetto della misura degli arresti domiciliari in altro procedimento e, soprattutto, la decisione favorevole ad altri coindagati.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il c.d. “tempo sil valutato alla stregua dei principi sopra enunciati, oltre ad essere irrileva “fatto nuovo”, è coperto dal giudicato cautelare per effetto della decisione di emessa da questa Corte con la sentenza n. 155 del 2023. Quanto alle decis favorevoli ai coindagati, nel ribadirne l’irrilevanza ai fini della rivaluta esigenze cautelari, ha, inoltre, rilevato la genericità dell’allegazione del ri quale non ha dimostrato la sovrapponibilità della sua posizione a quel coindagati, elemento, questo, che anche il ricorso in esame omette di conside insistendo apoditticamente sulla rilevanza delle decisioni in questione.
3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagam delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis cod. proc. pen.
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Così deciso il 17 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pr sidente