Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41873 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41873 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza l’ordinanza del 23/6/2025 del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/6/2025, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 16/5/2025 dalla locale Corte di appello, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari, disposta con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottob 1990, n. 309.
Propone duplice ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti, sovrapponibili motivi:
violazione di legge per mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione quanto al requisito di attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe valutato elementi rilevanti nell’ottica della permanenza di tali esigenze, specie considerando che il ricorrente sarebbe stato condannato in primo grado per un unico episodio di offerta in vendita di stupefacente di tipo hashish, commesso il 13/1/2020, ed avrebbe ricevuto una pena pari a 4 anni e 2 mesi di reclusione, oltre metà della quale, dunque, già espiata in custodia cautelare, in atto dal 3/5/2023. L’ordinanza non terrebbe conto del notevole tempo trascorso dall’applicazione della stessa misura, elemento invero da valutare a seguito della I. n. 47 del 2015, né considererebbe che molti coimputati, peraltro gravati dalla contestazione di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, a differenza del ricorrente, godrebbero già degli arresti domiciliari. L’ordinanza, ancora, risulterebbe viziata nella parte in cui valuterebbe inammissibile, perché già esaminato in precedente incidente cautelare, il riferimento ad un domicilio che l’imputato avrebbe trovato per l’eventuale esecuzione degli arresti: la precedente istanza in tal senso, infatti, avrebbe riguardato un immobile in Ostia, con contratto di comodato per soli 7 mesi, mentre quella in esame avrebbe ad oggetto un appartamento a Napoli, con contratto di locazione “3+2” anni. La domanda cautelare in esame, pertanto, si fonderebbe su elementi nuovi e diversi dalla precedente;
sotto distinto ma connesso profilo, si evidenzia poi che il pericolo di fuga e di reiterazione del reato sarebbe motivato dal Tribunale con argomenti astratti e generici, peraltro ipotizzando possibili contatti con ambienti criminali senza alcun riferimento concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello con una motivazione che sfugge alla complessa censura sollevata, non riscontrandosi affatto i vizi argomentativi dedotti nei termini della mancanza, della apparenza e della manifesta illogicità della motivazione.
Con particolare riguardo all’individuazione della misura idonea a far fronte alle esigenze cautelari, in sé estranee all’incidente cautelari, l’ordinanza ha innanzitutto evidenziato che il ricorrente era stato condannato alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo
l’8/4/2024; ancora, è stato sottolineato che la condotta che aveva giustificato tale sanzione consisteva sì in un unico reato, come si legge nel ricorso, ma da individuare nella messa in vendita di almeno 3.000 chili di hashish, tali dunque da giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità. Il delitto riconosciuto con la sentenza di primo grado, peraltro, era risultato sostenuto da modalità particolarmente gravi, tali da evidenziare una “connotazione professionale della condotta a livello internazionale.”
Ancora, il Tribunale ha richiamato il pericolo di fuga, altra esigenza a fondamento della misura, sottolineando che l’imputato aveva svolto attività lavorativa anche all’estero e si era frequentemente spostato in diverse nazioni.
Alla luce di questi elementi, l’ordinanza ha quindi richiamato il costante e ribadito indirizzo giurisprudenziale in forza del quale il mero decorso del tempo, anche qualora accompagnato dalla doverosa osservanza delle prescrizioni, non giustifica, di per sé, l’attenuazione delle esigenze cautelari, qualora non sostenuto da elementi concreti che rassicurino in ordine alla (quantomeno) attenuazione delle esigenze cautelari (Sez. 3, n. 43113 del 15/9/2015, K, Rv. 265652; tra le moltissime non massimate, Sez. 1, n. 31326 del 17/7/2025, Heorhiiev; Sez. 6, n. 30461 del 12/6/2025, Milazzo).
La gravità della condotta riconosciuta in primo grado, con i caratteri sopra sinteticamente richiamati, ha quindi condotto il Tribunale – ancora con motivazione priva di illogicità manifesta, dunque non censurabile in questa sede – a ritenere non decisivo il nuovo immobile che l’imputato avrebbe reperito per l’esecuzione degli arresti domiciliari. In particolare, l’ordinanza ha evidenziato che la questione era stata già esaminata in un precedente incidente cautelare, e che poco rileva, in questa sede, che l’immobile indicato si trovi a Napoli (a differenza del precedente, ad Ostia): è stato sottolineato, infatti, l’elevato rischio che l’imputato poss riprendere contatti con ambienti criminali dediti al traffico internazionale d stupefacente, anche a distanza e per interposta persona, dunque con argomento congruo che si sottrae al vizio denunciato.
Con riguardo, infine, alla posizione di altri coimputati, che – per come riportato nel ricorso – già godrebbero degli arresti domiciliari, il Tribunale h evidenziato il carattere assolutamente generico della questione, per come posta. Ebbene, il medesimo carattere si riscontra nel ricorso in esame, privo di ogni specificazione sul punto, così che anche questa censura risulta manifestamente infondata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
Deposi. .a in Camelieria