Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3385 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3385 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLA LITERNO il 05/02/1977
avverso l’ordinanza del 06/08/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con l quale Il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. av l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca degli arresti domiciliari disposti in rela contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, riferit trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Campania alla Puglia.
2.11 ricorrente affida il ricorso a due motivi, come di seguito formulati.
2.1.Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Rappresenta che affermazione del pericolo di recidiva non è supportata da alcun elemento di concretezza, specificità ed attualità. Il rigetto della istanza di revoca della misura domiciliare è indipendente da una verifica dell’attuale sussistenza di occasioni prossime al delitto ed ino stride logicamente con il fatto che il ricorrente, successivamente all’applicazione della mi cautelare domiciliare, sia stato autorizzato a svolgere l’attività lavorativa e a fruire margini di libertà. Il giudice non ha quindi valutato il tempo trascorso, il fatto che il r sia stato autorizzato a riprendere l’attività di trasportatore e a recarsi presso diversi comun Regione Campania, l’interruzione dei rapporti con soggetti dediti al traffico di stupefacent mancata commissione di ulteriori reati dal 2021 in poi, il comportamento rispettoso e conforme alle regole.
2..2. Con il secondo mótivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine al criteri scelta della misura coercitiva adottata, richiamando i medesimi elementi rappresentati nel prim motivo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente, con memoria difensiva, ha ulteriormente articolato ed approfondito i mot di ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.11 ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivaz esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. In presenza, al riguard motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione delle ragioni per le quali eventu misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, COGNOME, Rv. 191652; Sez.1, n. 2523 del 26/05/1994,
COGNOME, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative st (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimost l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore affl (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387).
1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che in ordine ai fatti contestati è emessa sentenza di condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione e di euro 21.080,00 di multa e, restando quindi precluso l’esame del grave quadro indiziario, h affermato la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, per n superato dalle argomentazioni prospettate dal ricorrente, il quale non ha fornito alcun element di rilievo tale da imporre una rivalutazione della pericolosità. Il ricorrente annovera, infat elementi di valenza neutra, come il mero decorso del tempo dal momento dell’applicazione della misura cautelare, di per sé inidoneo ad inficiare o affievolire le esigenze cautelari.
Inoltre, con riferimento all’osservanza delle regole e all’atteggiamento doveroso esib durante l’esecuzione della misura, il giudice a quo ha richiamato una violazione che, sia pur non grave del 2023, evidenzia la contiguità dell’Attianese con gli ambienti criminali, posto ch ricorrente si contesta il trasporto in ben due occasioni di ingenti quantitativi di so stupefacente, elemento sintomatico di affidabilità e fiducia di cui godeva il ricorrente ambienti dediti al traffico di stupefacenti.
Si osserva, peraltro, che il ricorrente formula una nuova istanza mer :amente reiterativa di’ richieste già precedentemente formulate e disattese, senza addurre alcuna sopravvenienza di rilievo rispetto alle precedenti richieste di analogo contenuto e senza confrontarsi con il tes motivazionale dell’ordinanza impugnata, laddove il giudice a quo fa riferimento all’atteggiamento poco incline all’autocontrollo, richiamando la suddetta violazione avvenuta nel 2023.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderen linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri d cui all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione crim non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Sez.4, n.1379 del 24/05/1996,
COGNOME, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzial commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fru circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 d 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza del 29/10/2024
Il consigliere estensore
II Presidente