Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47153 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47153 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 15/06/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentiti i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 15 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 26 giugno) in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso il provvedimento con il quale il Tribunal dibattimentale di Nocera Inferiore aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di NOME NOME con ordinanza emessa il 19 novembre del 2021, ha
ripristinato la misura in questione, che si riferisce alla contestazione di partecipazion associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha presentato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, ricorso nel quale deduce un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento in esame che – a fronte dell esaustiva e logica motivazione del Tribunale di Nocera Inferiore che ha accertato, alla luce del prove emerse in dibattimento, l’insussistenza di apprezzabili esigenze cautelari – ha in mod apodittico ritenuto che le esigenze si fossero ormai definitivamente cristallizzate sulla base differente, quadro indiziario dell’epoca di adozione dell’ordinanza genetica (che risal novembre del 2021).
2.1. In data 27 settembre 2023 sono stati, a mezzo del medesimo difensore, presentati motivi nuovi. Nella relativa memoria viene ribadito che il provvedimento impugnato non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore (di cui è ampiamente riportato il contenuto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che nell’ambito dell’addebito cautelare relativo all’art. 416-bis cod. pen (associazione a delinquere di stampo camorristico pluriaggravata) a COGNOME NOME viene contestato – unitamente al figlio COGNOME NOME – di avere contribuito all’illecita attivi sodalizio nel conseguire il controllo di attività economiche, in specie nel settore dell’install e gestione di slot machine/VLT, tramite la gestione dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” (di cui i predetti erano “titolari e cogestori di fatto”), imponendo l’installazione delle macchinette predetta impresa presso vari esercizi commerciali e comunque taglieggiando sistematicamente le . altre ditte alle quali imponevano ed ostentavano la propria presenza e protezione criminale
Il Tribunale dibattimentale di Nocera Inferiore, pur confermando la sussistenza degli elementi indiziari – sui quali precisa essersi formato il “giudicato cautelare” – ha ritenuto meno le esigenze cautelari.
3.1. Sul punto, l’ordinanza che ha revocato la misura custodiale ha valorizzato:
la struttura “nnonocefala” dell’associazione, orbitante intorno alla figura di soggetto u capo promotore (COGNOME NOMENOME tratto in arresto, di tal che gli altri soggetti, tra NOME NOME NOME NOME ruolo di meri “partecipi” – non sono più in grado di far permanere in vit societas sceleris;
la risalenza degli elementi a carico del NOME all’anno 2019, periodo al quale si colloc l’ultima condotta delittuosa ascrivibile all’indagato;
la irrilevanza della mancata costituzione di parte civile delle persone offese dei vari r e della omessa presentazione delle stesse a rendere deposizione nel processo (atteso che le
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assenze dei predetti testimoni sono state ritenute dal Tribunale giustificate e che, all’esito deposizioni, il PM non ha chiesto l’acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini a nor dell’art. 500 comma 4 cod. proc. pen., ritenendo dunque che non vi erano state pressioni illecite);
il “ruolo limitato svolto” dall’indagato (installazione di macchinette s/ot);
la apoditticità della tesi della strumentalità di un contratto preliminare avente ad ogg la cessione di 35 slot machine stipulato tra la società RAGIONE_SOCIALE e altra;
la “scarsa partecipazione dell’indagato ai delitti estorsivi ascrittigli”;
la difficoltà di potere ritenere ancora attuale la forza intimidatrice del NOME a distan di quattro anni dai fatti e con l’intervenuta detenzione dello stesso e del capo clan COGNOME NOME;
il tempo trascorso e il lungo periodo di detenzione dei predetti;
la risalenza degli ultimi reati scopo a febbraio 2019 e l’assenza di elementi dai qua presumere un pericolo di immediata reiterazione.
Il Tribunale dell’appello cautelare nell’ordinanza impugnata ha invece ritenuto che l esigenze fossero ancora evincibili in quanto: “il giudicato cautelare si è formato non solo in pu di gravi indizi di colpevolezza ma anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura massimo rigore”; deve ritenersi ancora perdurante il sodalizio camorristico, non essendo emersi elementi da cui poterne dedurre il definitivo sfaldamento e neppure dimostrativi dell’intervenu recesso del NOME (quali “una confessione, una collaborazione, una volontà risarcitoria delle persone offese”); l’assenza di significativi elementi di novità che possano ribaltare il “giud cautelare”; l’irrilevanza del decorso del tempo; la “strumentalità” del contratto di cessione macchinette che, lungi da essere elemento a favore dell’indagato, “costituisce una ulterior manifestazione dell’adesione del NOME a logiche criminali perché lascia ipotizzare che egli, avendo capito che la RAGIONE_SOCIALE è società ormai compromessa dalle indagini suscettibile di procedimento di prevenzione, ne sta ricollocando l’azienda presso altra società (intestata a ter come la stessa MB) per continuare ad operare indisturbato in altro territorio dove egli non conosciuto o, comunque, per sottrarla a possibili provvedimenti ablativi”.
La motivazione dell’ordinanza pronunciata in sede di appello cautelare non è idonea a travolgere quella dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore.
5.1. Per quanto riguarda il “giudicato cautelare”, questa Corte ha precisato che «l preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sic l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda» (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 – 01).
5.2. Nella specie, il Tribunale dibattimentale che sta svolgendo l’istruttoria ha, in modo illogico, ritenuto sulla base di una serie di elementi analiticamente esposti, molti sopravven rispetto all’ordinanza genetica e ai successivi provvedimenti che l’hanno confermata, che l
esigenze siano venute meno. A fronte di tale argomentazione – come detto ancorata a dati obiettivi che tengono anche conto dello sviluppo del dibattimento – il Tribunale del riesame h valorizzato la situazione oggetto della sua decisione adottata in sede di riesame dell’ordinanz genetica (risalente al novembre 2021). E’ vero che «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021 – dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 – 02); peraltro, detta pronuncia ha opportunamente specificato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da diversi elementi, tra i quali rileva anche «un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria»; elementi in relazione ai quali «gra sull’interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario».
Dunque, atteso l’intervento di una serie di elementi sopravvenuti (quali quelli evidenzia dal Tribunale dibattimentale) dei quali, in modo non illogico, si è predicata la vale dimostrativa del venir meno delle esigenze cautelari, il Tribunale dell’appello cautelare avrebb dovuto evidenziare le specifiche ragioni per le quali, ciononostante, dovevano ritenersi dett esigenze ancora perduranti. In tale ambito, non risulta logica l’argomentazione secondo cui l’intervenuta cessione di parte delle macchinette ad altra società costituirebbe – non elemento, unitamente agli altri, indicativo della ritenuta cessazione di concrete esigen cautelari, come ritenuto dal Tribunale dibattimentale, bensì – circostanza che dimostra l perdurante pericolosità sociale dell’indagato. Trattasi, infatti, di ipotesi non corredata da elemento specifico che possa avvalorare la supposta finalità illecita di detta cessione.
5.3. In ordine poi al “tempo silente” (nella specie consistente) questa Corte ha evidenziat che «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra u considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvi all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’uffic ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautel anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall’art. 7 dell n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis cod. pen.), non risulti la dissociazione dell’indagato dal soda criminale» (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273 – 02). Tale principio deve trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui si debba valutare la perdurante sussistenza del esigenze cautelari. Nella specie, gli ultimi delitti scopo ascritti al NOME risalgono all’ini 2019 e l’ordinanza che ha applicato la custodia carceraria è stata emessa nel novembre del 2021, di tal che la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata non risulta adeguata.
5.4. Per le suesposte considerazioni, considerato che la motivazione del provvedimento dell’appello cautelare si appalesa carente in punto di dimostrazione della permanenza delle esigenze cautelarì e non utilmente integrabile, deve essere disposto l’annullamento
esigenze cautelari e non utilmente integrabile, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.