Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50032 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50032 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 28 giugno 2023, rigettava l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico di COGNOME NOME indagato, oltre ad altri reati, per estorsione (capo 6) e del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 132 d.lgs. n.385/93 (capo 4); il giudice aveva ritenuto inammissibile la richiesta per tale ultimo reato in quanto era ancora pendente presso questa Corte su un precedente appello del Pubblico Ministero, mentre aveva riqualificato gran parte delle condotte di cui al capo 6) ai sensi dell’art. 393 cod. e ritenuto insussistenti le esigenze cautelari per le rimanenti condotte.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, rilevando che il Tribunale aveva ritenuto che non vi fosse luogo ad esaminare le esigenze cautelari per il capo 4 in quanto per tale reato la richiesta riguardasse solo COGNOME NOME, mentre in realtà la richiesta di applicazione di misure cautelari riguardava anche COGNOME.
1.2 II Pubblico Ministero eccepisce l’inosservanza ed erronea applicazione degli art. 393 e 629 cod. pen., laddove l’ordinanza impugnata aveva qualificato il fatto descritto al capo 6) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone anziché come estorsione: la stessa ordinanza impugnata aveva riconosciuto che gli autori della condotta descritta al capo 6) avevano esercitato violenza o minaccia al fine di conseguire una prestazione in garanzia da parte di soggetti estranei al rapporto obbligatorio tra COGNOME e NOME COGNOME, in quanto il primo era titolare esclusivamente nei confronti del secondo della pretesa volta alla restituzione dei veicoli alienati e NOME COGNOME NOME COGNOME avevano prestato garanzie nella veste di terzi estranei al rapporto tra venditore ed acquirente, versando un assegno di C 4.000,00 a seguito delle minacce ricevute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere che “È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso
che l’accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante” (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, PMT/Acanfora, Rv. 281010).
Nel caso in esame, le censure espresse dal Pubblico Ministero sulla qualificazione del reato di cui al capo 6) quale estorsione non possono essere esaminate, in quanto non sono state specificate in alcun modo quali sarebbero le esigenze cautelari relative a tale reato e quindi, se anche si ritenesse corretta la tesi de Pubblico Ministero, non sarebbe possibile giungere ad ottenere l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato.
1.2 Quanto al reato di cui al capo 4), si deve rilevare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di rico contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica; nel ricorso, il Pubblico Ministero si duole soltant del mancato esame delle esigenze cautelari di cui al reato contestato al capo 4), senza però indicare in concreto quali siano tali esigenze.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 15/11/2023