Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18262 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 6350/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il 12/10/1953
avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 27/12/2024, respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Bologna del 28/11/2024, che aveva disatteso due richieste di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzate nell’interesse di NOME COGNOME
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Sotto un primo profilo, evidenzia l’omessa motivazione in ordine alla richiesta dell’imputato di ammissione ad un programma di giustizia riparativa ed in ordine alla dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, relativa alla interpretazione della conversazione carpita nel corso di una intercettazione ambientale del 15/05/2020, evidenziando che le sue parole erano dettate dalle innumerevoli ingiustizie subite; ritiene, altresì, che siano state svalutate le altre questioni pure sottoposte al Tribunale, in relazione alla sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Bologna ed alla dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare in esecuzione, non essendo state rilevate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Sotto un secondo profilo, osserva che Ł stata valorizzata la personalità prevaricatrice dell’imputato, connotato questo che non rientra tra le condotte ostative alla revoca della misura, nonchØ i precedenti penali, che, però, sono risalenti, mentre sono state sminuite le smentite
provenienti dalle persone offese dei reati di usura e di estorsione; che, dunque, l’eccezionalità delle esigenze cautelari Ł stata fondata solo sui precedenti penali e sul contenuto della captazione ambientale di cui si Ł detto, atteso che alcuni elementi addotti dal Tribunale sono frutto di errore, come ad esempio la dichiarazione di abitualità nel delitto; che la motivazione Ł apparente nella parte in cui ritiene evidente ciò che, invece, dovrebbe spiegare, ovvero l’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari; che, invero, il programma delinquenziale di vita risulta sconfessato dalla richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa; che, in ogni caso, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non possono essere desunte dalla gravità del titolo dei reati, nØ possono identificarsi con quelle presunte per legge ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Sotto un ultimo profilo, denuncia l’apparenza della motivazione anche in punto di ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con lo strumento elettronico di controllo, atteso che richiama mere congetture sul concorso di terzi in libertà e sulla commissione dei reati di ricettazione ed in materia di armi.
2.1. In data 02/04/2025 Ł pervenuta memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per essere aspecifico l’unico motivo cui Ł affidato.
1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità Ł ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa – all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (tra molte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME Rv. 265244 – 01).
1.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazione congrua e immune da vizi logici e ritenute ininfluenti sulla intensità delle esigenze cautelari. In particolare, il provvedimento impugnato – nel ribadire gli elementi dai quali ha desunto la eccezionalità delle esigenze cautelari, tenuto conto che la difesa ha reiterato plurime istanze di revoca o di attenuazione della misura cautelare in un breve arco temporale – ha evidenziato, oltre alla molteplicità ed alla gravità degli addebiti (si procede per plurime ipotesi di usura e di estorsione, nonchØ per la violazione della legge
armi), l’allarmante personalità del COGNOME, connotata da una elevata carica di trasgressività, resa evidente dai plurimi precedenti penali, anche specifici per estorsione e porto illegale di armi, dalla contiguità a contesti di criminalità organizzata di stampo camorristico e dal costante uso di metodi violenti e sopraffattori nella gestione dei propri affari. Ha poi ritenuto emblematico di un programma di vita improntato al delitto il contenuto di una conversazione intercettata, nel corso della quale l’odierno ricorrente rivendicava con fierezza la propria contrapposizione allo Stato e la continua lotta ‘contro la legge’, che non era mai riuscita a ‘piegarlo’.
Ebbene, con il presente ricorso la difesa propone una diversa interpretazione del contenuto della captazione ambientale, che evidentemente non Ł ammessa in sede di legittimità per le considerazioni sopra svolte.
Il Tribunale ha poi ritenuto ininfluente sul carattere eccezionale delle esigenze cautelari le condizioni di salute del Vitolo, rilevando che i) non si pone alcun problema di incompatibilità con il regime intramurario, per la verità, nemmeno adombrato dalla difesa; che ii) la documentazione sanitaria allegata all’istanza era incompleta e datata, risalendo al 2021; che, del resto, iii) nessuna criticità risulta essere stata segnalata dalla direzione sanitaria della casa circondariale in cui l’imputato si trova ristretto.
Quanto alla inidoneità della misura custodiale meno afflittiva, accompagnata dagli strumenti elettronici di controllo, in ragione della eccezionalità delle esigenze cautelari il collegio cautelare ha valorizzato le condotte trasgressive tenute anche di recente, appena eseguita la misura cautelare emessa nel presente procedimento. Ha in proposito evidenziato che il COGNOME aveva la disponibilità di un telefono cellulare, con un’utenza intestata a prestanome, che non ha esitato ad utilizzare per comunicare con l’esterno fin dalle prime ore della carcerazione e per i giorni immediatamente successivi, venendo di conseguenza denunciato per il delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. Ulteriori elementi sintomatici della incapacità di rispettare le prescrizioni connesse alla misura meno afflittiva sono stati individuati nella pregressa violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e nella orgogliosa rivendicazione di non essersi fatto ‘piegare’ dallo Stato e l’ordinanza impugnata ha, inoltre, rimarcato che molti dei reati per cui si procede sono stati commessi, per così dire, a distanza, mediante l’affidamento di incarichi operativi a collaboratori operanti o presenti nella zona dell’agro nocerino, luogo in cui il ricorrente ha chiesto di essere collocato agli arresti domiciliari.
A fronte di una motivazione così ampia ed articolata, il motivo risulta generico e, confrontandosi solo apparentemente con essa, anche aspecifico.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 268385 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME