Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9494 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9494 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
COGNOME NOMECOGNOME nato a Foggia il 16/06/1984
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunal riesame, ha parzialmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Foggia in data 22 agosto 2024, che aveva dispost custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di artt. 56-110-628 e 110-648 cod. pen. e 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, applicando in sostituzione misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ricorre per cassazione, a mezzo del Proprio difensore, NOME COGNOME articolando due motivi di impugnazione, entrambi diretti a censurare – so profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la m considerazione della precedente ordinanza di convalida dell’arresto e applica di misura cautelare emessa – asseritannente per i medesimi fatti – dal Giudi le indagini preliminari di Foggia il 21 febbraio 2022, in particolare, per attiene alle ribadite esigenze cautelari e all’affermata inadeguatezza di una meno invasiva.
2.1. Con il primo motivo, si ribadisce il venir meno delle esigenze caut dopo ventisei mesi dalla cessazione della misura a suo tempo applicata in f del precedente provvedimento cautelare, nell’ambito di distinto procedimento definito in primo grado con la condanna di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa muove dalla premessa che la richie cautelare del Pubblico Ministero postulasse la sussistenza di tutte le tre c di esigenze cautelari previste dall’art. 275 cod. proc. pen., dolendos Tribunale non abbia aggiornato il quadro cautelare, provvedendo due anni e mez dopo l’atto di impulso dell’Ufficio requirente, senza chiarire compiutamente su si fondi il pericolo attuale di recidivanza. Sarebbero, altre immotivatamente disattese le deduzioni difensive inerenti l’efficacia dete della consapevolezza di essere sottoposto a indagini e la mancata reiterazi condotte illecite successivamente alla conoscenza di tali investigazioni.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamen infondati, generici e non consentiti.
I due motivi, articolati su deduzioni parzialmente sovrapponibili, pos essere esaminati congiuntamente.
2.1. In primo luogo, l’ordinanza impugnata ha chiarito le esigenze cautel reiterazione del reato, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contradd Muovendo dalla gravità dei fatti (pieno inserimento in contesti delinque operativi con notevole livello di organizzazione e programmazione, estrinseca in assalti a furgoni portavalori con armi da guerra, con veicoli con contraffatte; contiguità a figure di enorme spessore criminale; ruolo fiduci
seno al suddetto circuito, quale custode del parco mezzi; limitato arco temp di commissione dei fatti), il Tribunale trae logicamente la conclusione dell’ e concreto rischio di reiterazione di condotte analoghe, anche alla luc proclività ad azioni illecite.
Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze caute è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto a rimarcare la prevalenza di taluni elementi a discarico – propone censure che si risolvono diversa valutazione del compendio investigativo esaminato dal giudice di mer (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01).
2.2. Peraltro, per come riportati nello stesso atto di impugnazione, i f cui l’imputato era stato tratto in arresto in flagranza e poi giudicato e co (seppure non in via definitiva) sono, con ogni evidenza e fermo restando il ra di connessione/collegamento, diversi da quelli per cui si procede in questa s primi sarebbero stati commessi in Cerignola, il 18 febbraio 2022, i secondi in A Satriano il precedente 21 gennaio, e la detenzione illegale di armi e la rice oggetto della prima contestazione (che non include anche delitti ex art. 628 cod. pen.) avrebbero avuto diversi oggetti materiali rispetto agli analogh provvisoriamente ascritti nel successivo incidente cautelare. Resta radical esclusa, allo stato, la configurabilità di una preclusione sul punto, neppure di esigenze cautelari; al contrario, la pluralità di gravi condotte crimi potrebbe assumere valore sintomatico contra reum.
Anche la formale incensuratezza perde la gran parte della propria pregnan a fronte di un quadro istruttorio di significativa consistenza posto a fon della sentenza di condanna, non ancora irrevocabile, e prima ancora d precedente misura cautelare. In tale compendio, quale elemento tutt’altr neutro in proiezione prognostica, pur se oggetto di distinto procedimen presente anche il favoreggiamento in favore di prevenuto destinatario di severa condanna a pena detentiva.
2.3. In maniera altrettanto aspecifica vengono criticati, sia pure spendere espressamente l’appropriata fattispecie processuale, i gravi in colpevolezza, ventilando la scarsa provvista indiziaria posta a sostegno misura coercitiva e così tentando di recuperare un contraddittorio su que espressamente già rinunciate dalla difesa (cfr. ordinanza impugnata, p. 6).
Le censure, prima ancora che affatto generiche (a fronte di un ampio appar argomentativo comunque espresso anche sul punto nell’ordinanza impugnata) risultano dunque non consentite, per interruzione della catena devolutiva.
2.4. Sulla scorta di uno scrutinio sereno e approfondito dei fat «valutàzione sincretica dei profili soggettivi e oggettivi dellà vicenda cau premessa l’inequivoca necessità di contenimento, al sacrificio impost destinatario, il Tribunale, moderando le statuizioni dell’ordinanza genetica, adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, rafforzata dall cosiddetto “braccialetto elettronico” e dal divieto di comunicare con l’es Valorizzando la primaria e imprescindibile necessità di recidere i contatti ambienti criminali sopra descritti, posto che le condotte ascritte erano tut realizzate fuori dall’ambito domestico, è stata così individuata la autocustodiale.
Il discorso giustificativo del giudice del merito cautelare, coerente piattaforma investigativa e privo di vizi logico-giuridici, è intangibile in qu di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condan pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una s in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valu profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2025.