Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47152 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47152 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME, nato a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 15/06/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con dell’ordinanza impugnata;
sentiti i difensori dell’indagato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO Acc hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 15 giugno 2023 (moti depositata il successivo 26 giugno), in accoglimento dell’appello proposto dal Procurat Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso il provvedimento con il quale il T dibattimentale di Nocera Inferiore aveva revocato la misura della custodia cautelare applicata nei confronti di COGNOME NOME con ordinanza del Gip emessa il 19 novembre
v’
2021, ha ripristinato la misura in questione, che si riferisce alla contestazione di partecipaz ad associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha presentato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, ricorso nel quale deduce un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento in esame che – a fronte dell esaustiva e logica motivazione del Tribunale di Nocera Inferiore che ha accertato, alla luce del prove emerse in dibattimento, l’insussistenza di apprezzabili esigenze cautélari – ha in mod apodittico ritenuto che le esigenze si fossero ormai definitivamente cristallizzate sulla base differente, quadro indiziario dell’epoca di adozione dell’ordinanza genetica (che risal novembre del 2021).
2.1. In data 27 settembre 2023 sono stati, a mezzo del medesimo difensore, presentati motivi nuovi. Nella relativa memoria viene ribadito che il provvedimento impugnato non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore (di cui è ampiamente riportato il contenuto).
2.2. Il 12 ottobre u.s. l’AVV_NOTAIO, nominato dall’indagato prop codifensore il precedente 6 ottobre, ha depositato un’ulteriore memoria, nella quale contesta deduzioni dell’ordinanza del riesame in relazione alla sussistenza del “giudicato cautelare”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che nell’ambito dell’addebito cautelare relativo all’art. 416-bis cod. pe (associazione a delinquere di stampo camorristico pluriaggravata) a COGNOME NOME viene contestato – unitamente al padre COGNOME NOME – di avere contribuito all’illecita attivi sodalizio nel conseguire il controllo di attività economiche, in specie nel settore dell’install e gestione di slot machine/VLT, tramite la gestione dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” (di cui i predetti erano “titolari e cogestori di fatto”), imponendo l’installazione delle macchinette predetta impresa presso vari esercizi commerciali e comunque taglieggiando sistematicamente le altre ditte alle quali imponevano ed ostentavano la propria presenza e protezione criminal …”. Al COGNOME NOME NOME altresì contestato di aver posto in essere le strategie crimin dell’organizzazione, concorrendo a minacciare le vittime delle estorsioni operate in nome e pe conto della consorteria criminale.
Il Tribunale dibattimentale di Nocera Inferiore, pur confermando la sussistenza degli elementi indiziari – sui quali precisa essersi formato il “giudicato cautelare” – ha ritenuto meno le esigenze cautelari.
3.1. Sul punto, l’ordinanza che ha revocato la misura custodiale ha valorizzato:
la struttura “monocefala” dell’associazione, orbitante intorno alla figura di soggetto u capo promotore (COGNOME NOMENOME NOME in arresto, di tal che gli altri soggetti, tra
NOME – aventi il ruolo di meri “partecipi” – non sono più in grado di far permanere in vit societas sceleris;
la risalenza degli elementi a carico del NOME all’anno 2019, periodo al quale si colloc l’ultima condotta delittuosa ascrivibile all’indagato;
la irrilevanza della mancata costituzione di parte civile delle persone offese dei vari r e della omessa presentazione delle stesse a rendere deposizione nel processo (atteso che le assenze dei predetti testimoni sono state ritenute dal Tribunale giustificate e che, all’esito deposizioni, il PM non ha chiesto l’acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini a norma dell’art. 500 comma 4 cod. proc. pen., ritenendo dunque che non vi erano state pressioni illecite);
il “ruolo limitato svolto” dall’indagato (installazione di macchinette s/ot);
la apoditticità della tesi della strumentalità di un conNOME preliminare avente ad ogg la cessione di 35 slot machine stipulato tra la società RAGIONE_SOCIALE e altra;
la “scarsa partecipazione dell’indagato ai delitti estorsivi ascrittigli”;
la difficoltà di potere ritenere ancora attuale la forza intimidatrice del COGNOME a dist di quattro anni dai fatti e con l’intervenuta detenzione dello stesso e del capo clan COGNOME NOME;
il tempo trascorso e il lungo periodo di detenzione dei predetti;
la risalenza degli ultimi reati scopo a febbraio 2019 e l’assenza di elementi dai qu presumere un pericolo di immediata reiterazione.
Il Tribunale dell’appello cautelare nell’ordinanza impugnata ha invece ritenuto che esigenze fossero ancora evincibili in quanto: “il giudicato cautelare si è formato non solo in pu di gravi indizi di colpevolezza ma anche in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura massimo rigore”; deve ritenersi ancora perdurante il sodalizio camorristico, non essendo emersi elementi da cui poterne dedurre il definitivo sfaldamento e neppure dimostrativi dell’intervenu recesso del NOME (quali “una confessione, una collaborazione, una volontà risarcitoria delle persone offese”); l’assenza di significativi elementi di novità che possano ribaltare il “giu cautelare”; l’esistenza di una condanna a carico dell’indagato per estorsione aggravat dall’utilizzo del metodo mafioso; l’irrilevanza del decorso del tempo; la “strumentalità” conNOME di cessione delle macchinette che, lungi da essere elemento a favore dell’indagato “costituisce una ulteriore manifestazione dell’adesione del NOME a logiche criminali perché lascia ipotizzare che egli, avendo capito che la RAGIONE_SOCIALE è società ormai compromessa dalle indagini suscettibile di procedimento di prevenzione, ne sta ricollocando l’azienda presso al società (intestata a terzi come la stessa RAGIONE_SOCIALE) per continuare ad operare indisturbato in altro territorio dove egli non è conosciuto o, comunque, per sottrarla a possibili provvedimenti ablati
La motivazione dell’ordinanza pronunciata in sede di appello cautelare non è idonea a travolgere quella dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore.
5.1. Per quanto riguarda il “giudicato cautelare”, questa Corte ha precisato che «l preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione
ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sic l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda» (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 – 01).
5.2. Nella specie, il Tribunale dibattimentale che sta svolgendo l’istruttoria ha, in modo illogico, ritenuto sulla base di una serie di elementi analiticamente esposti, molti sopravve rispetto all’ordinanza genetica e ai successivi provvedimenti che l’hanno confermata, che l esigenze siano venute meno. A fronte di tale argomentazione – come detto ancorata a dati obiettivi che tengono anche conto dello sviluppo del dibattimento – il Tribunale del riesame valorizzato la situazione oggetto della sua decisione adottata in sede di riesame dell’ordinan genetica (risalente al novembre 2021). E’ vero che «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nell ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato» (Sez. 6, n. 116 del 14/10/2021 – dep. 2022, Di COGNOME, Rv. 282661 – 02); peraltro, detta pronuncia ha opportunamente specificato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da diversi elementi, tra i quali rileva anche «un lungo periodo detenzione in assenza di contatti con la consorteria»; elementi in relazione ai quali «gr sull’interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altr significativi dati di segno contrario».
Dunque, atteso l’intervento di una serie di elementi sopravvenuti (quali quelli evidenzi dal Tribunale dibattimentale) dei quali, in modo non illogico, si è predicata la val dimostrativa del venir meno delle esigenze cautelari, il Tribunale dell’appello cautelare avreb dovuto evidenziare le specifiche ragioni per le quali, ciononostante, dovevano ritenersi det esigenze ancora perduranti. In tale ambito, non risulta logica l’argomentazione secondo cui l’intervenuta cessione di parte delle macchinette ad altra società costituirebbe – non elemento, unitamente agli altri, indicativo della ritenuta cessazione di concrete esige cautelari, come ritenuto dal Tribunale dibattimentale, bensì – circostanza che dimostra perdurante pericolosità sociale dell’indagato. Trattasi, infatti, di ipotesi non corredata da elemento specifico che possa avvalorare la supposta finalità illecita di detta cessione.
5.3. In ordine poi al “tempo silente” (nella specie consistente) questa Corte ha evidenzia che «In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvi all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’uffic ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze caute anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall’art. 7 del n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis cod. pen.), non risulti la dissociazione dell’indagato dal soda criminale» (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, COGNOME, Rv. 281273 – 02). Tale principio deve
7 •
GLYPH
trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui si debba valutare la perdurante sussistenza del esigenze cautelari. Nella specie, gli ultimi delitti scopo ascritti al COGNOME risalgono all’in 2019 e l’ordinanza che ha applicato la custodia carceraria è stata emessa nel novembre del 2021, di tal che la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata non risulta adeguata.
5.4. Per le suesposte considerazioni, considerato che la motivazione del provvedimento dell’appello cautelare si appalesa carente in punto di dimostrazione della permanenza delle esigenze cautelari e non utilmente integrabile, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.