Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 901 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FRAGAGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2022 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Taranto, in funzione d giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l’ordinanza 3 giugno 20 del GIP del Tribunale di Taranto con cui era stata applicata a carico del rico la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti d consumata e tentata e per il porto in luogo pubblico di una pistola.
Propone due distinti ricorsi per cassazione, rispettivamente in data 18 luglio 2022 l’indagato COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO.
2.1 Con l’unico motivo articolato, si lamenta vizio di motivazione in relaz alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della carceraria quale unico rimedio adeguato a salvaguardare le esigenze cautela Mancherebbe in particolare il requisito della concretezza delle esigenze caute avendo il Tribunale del riesame fatto riferimento ad elementi meramen congetturali.
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme ‘previste dall’art comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge dicembre 2020, n. 176.
3.1. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – in persona del sostituto NOME COGNOME depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
In particolare, la formulazione dell’unico motivo sconta una sostanzi aspecificità in quanto il ricorrente, pur affermando principi condivisibili, confronta con l’effettivo contenuto della ordinanza impugnata che avev valorizzato la personalità dell’indagato per come desumibile dalla presenza plurimi e significativi precedenti penali, le modalità dell’azione, che evide una attività criminosa che coinvolgeva una seppur rudimentale organizzazione ( rimozione delle targhe dal veicolo, l’uso di una pistola) e un significativo g pericolosità, nonché il mancato ritrovamento della pistola stessa; elementi d coerentemente desumeva una pericolosità non adeguatamente contrastabile con la misura degli arresti domiciliari.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilit del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del rico pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cass delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emerge dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
3.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libert ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziari
ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
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