Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10462 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10462 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
preso atto della regolarità delle notifiche del decreto di fissazione della pubblica udienza e del provvedimento con cui il Presidente della Seconda Sezione penale ha disposto la trattazione orale del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha dichiararsi inammissibile ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non ha presenziato all’udienza .
RITENUTO IN FATTO
In data 24 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto nei confronti di NOME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis. 648ter.1 e 512-bis cod. pen.
Con ordinanza del 25 luglio 2025, il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame proposto da NOME COGNOME avverso la menzionata ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.
Il successivo 26 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto nei confronti dell ‘odierno ricorrente la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere anche in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione dell’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. nonché apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
4.1. In relazione al pericolo di reiterazione criminosa, la difesa sostiene che il Tribunale avrebbe fondato il relativo giudizio esclusivamente sull’asserita « straordinaria capacità del COGNOME di far ricorso a meccanismi interpositivi fittizi e di immettere nel circuito economico lecito i proventi di attività delittuose commessi dal suo stesso gruppo » (pag. 26 dell’ordinanza impugnata), valorizzando tali condotte quale indice di una dedizione stabile e professionale all’attività delittuosa e, dunque, qu ale manifestazione della concreta ed attuale pericolosità del COGNOME.
Il ricorrente lamenta, in via preliminare, l’evidente apoditticità dell’affermazione relativa alla presunta esistenza di rapporti con soggetti indicati come esponenti della criminalità organizzata di Cerignola. Secondo la prospettazione difensiva, tale ipotesi era stata già ritenuta priva di fondamento dal giudice per le indagini preliminari, il quale aveva escluso che fosse stato dimostrato il collegamento tra il denaro ‘investito’ dal ricorrente e il rientro, ipotizzato dall’accusa, delle medesime somme nella disponibilità della famiglia criminale dei RAGIONE_SOCIALE, atteso che le società destinatarie degli esborsi risultavano riconducibili agli indagati del presente procedimento e non al menzionato clan.
La difesa deduce, inoltre, che i giudici del riesame avrebbero omesso di confrontarsi con gli elementi di segno contrario prospettati in sede di gravame, e segnatamente: la sopravvenuta assoluzione dell’indagato dalla maggior parte dei reati ritenuti fonte dei presunti guadagni illeciti e, quindi, presupposti delle contestate condotte di ripulitura del denaro; la risalenza temporale dei fatti,
collocati in epoca anteriore al 2021 nonché l’assenza di condanne definitive successive al 1992.
Tali circostanze, secondo la difesa, sarebbero idonee ad escludere l’attualità del pericolo di reiterazione, a fronte delle quali il Tribunale sarebbe venuto meno al rigoroso obbligo di motivazione, soprattutto con riferimento alla ritenuta irrilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei fatti ai fini della valutazione della pericolosità dell’indagato, in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui alla maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde un progressivo affievolimento delle esigenze cautelari.
Secondo la ricostruzione difensiva, inoltre, l’intercettazione del 27 dicembre 2023 valorizzata dai giudici del riesame, non sarebbe idonea a dimostrare l’attualità del pericolo di recidiva, attesa la genericità del contenuto della conversazione captata, suscettibile di plurime e plausibili interpretazioni alternative.
La motivazione sarebbe carente anche con riferimento alla concreta probabilità di commissione di ulteriori reati, non essendo sorretta da un’analisi approfondita di dati fattuali oggettivi e sintomatici delle inclinazioni comportamentali e della personalità del ricorrente, tali da consentire di ritenere che il COGNOME possa, ove se ne presenti l’occasione, reiterare condotte analoghe.
In conclusione, secondo la difesa, la motivazione risulterebbe priva di adeguata dimostrazione sia della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione, sia della ritenuta irrilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei reati oggetto di esame.
4.2. Il ricorrente censura, altresì, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato né confutato le specifiche doglianze difen sive con le quali si era evidenziata l’impossibilità di alterazione del compendio investigativo, costituito da elementi precostituiti di natura intercettiva e documentali e perciò intrinsecamente non manipolabili.
La motivazione impugnata sarebbe, sul punto, meramente congetturale e priva di concreti riscontri, essendosi limitata ad affermare la sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. sulla base dell’ipotetica possibilità di condotte intimidatorie nei confronti di coindagati o di terzi chiamati a deporre in sede dibattimentale, senza indicare specifici elementi fattuali idonei a fondare un giudizio di attualità e concretezza del pericolo.
È stato, altresì, evidenziato che il COGNOME, diversamente da altri coindagati, non risponde di reati suscettibili di incidere sulla ricostruzione dei flussi reddituali delle società coinvolte nel procedimento, circostanza che, ad avviso della difesa, varrebbe ad escludere ulteriormente la configurabilità del rischio prospettato.
4.3. Infine, la difesa deduce carenza e l’illogicità della motivazione anche in ordine ai profili di proporzionalità e adeguatezza della misura intramuraria rispetto al quadro cautelare concretamente ravvisabile nel caso di specie, che secondo la prospettazione difensiva sarebbe adeguatamente fronteggiabile mediante l’applicazione di una misura detentiva meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari con ausilio del dispositivo di controllo a distanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
L’unico motivo di impugnazione si appalesa aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già prospettate in sede di riesame, puntualmente esaminate e
disattese dai giudici di merito con argomentazioni chiare e articolate.
In particolare, il Tribunale non si è limitato a un generico richiamo all’ordinanza genetica, ma ha espressamente esaminato le censure difensive oggi nuovamente riproposte, fornendo risposte puntuali e sorrette da un percorso motivazionale immune da vizi l ogici. Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza impugnata si integra con quella del provvedimento genetico, formando un unitario apparato argomentativo, atteso che i giudici del riesame hanno valutato le questioni sollevate dal ricorrente secondo criteri coerenti con quelli adottati dal giudice della cautela, giungendo a conclusioni convergenti nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione.
Il ricorrente, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni poste a fondamento del rigetto delle censure difensive, si è limitato a riproporre le medesime doglianze già dedotte, assumendo che esse sarebbero state trascurate, e sollecitando questa Corte a una rivalutazione del compendio fattuale, volta a privilegiare una ricostruzione alternativa dei fatti a lui più favorevole. Tale impostazione non si misura con le emergenze valorizzate dai giudici di merito ai fini della formazione del loro convinci mento e determina, pertanto, l’aspecificità dei motivi di ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto condivisibile il percorso motivazionale sviluppato dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione delittuosa, in quanto coerente con le risultanze investigative e immune da incongruenze logiche.
2.1. In particolare, il giudizio prognostico sulla sussistenza del pericolo di reiterazione delittuosa è stato desunto dalla gravità oggettiva dei fatti e dalle peculiari modalità esecutive delle condotte attribuite al COGNOME, individuato quale uno degli org anizzatori dell’associazione per delinquere dedita alla
realizzazione di un articolato e allarmante sistema di riciclaggio e di intestazione fittizia di società. Tale sistema, secondo quanto accertato dai giudici di merito, era gestito in modo continuativo, sistematico e duraturo, nel perseguimento degli interessi economici del ricorrente e del sodalizio criminale al quale egli partecipava.
Entrambi i giudici di merito hanno valorizzato la particolare capacità del COGNOME di avvalersi di complessi meccanismi di interposizione, funzionali all’immissione nel circuito economico lecito di proventi di origine delittuosa, mediante il costante ricorso a soggetti prestanome ai quali venivano formalmente intestati beni utilizzati sia per le esigenze personali del ricorrente sia per sostenere attività commerciali illecite.
È stata inoltre evidenziata, in coerenza con le risultanze investigative, l’intensità dell’elemento soggettivo, desumibile dalla stabile e professionale dedizione all’attività criminosa, ritenuta indicativa di una pericolosità attuale e concreta del COGNOME, il quale ha intessuto relazioni con soggetti di comprovata estrazione criminale e con imprenditori compiacenti al fine di predisporre canali di riciclaggio di ingenti somme di denaro attraverso complesse e reiterate operazioni societarie. La ricostruzione operata dal Tribunale si fonda su valutazioni di fatto prive di contraddittorietà o manifesta illogicità, essendo sorretta da una motivazione completa, coerente e razionale e risultando, pertanto, non sindacabile nella presente sede di legittimità.
2.2. Il Tribunale ha inoltre disatteso, con argomentazioni esenti da vizi logici, l’eccezione difensiva secondo cui la collocazione temporale dei fatti – contestati sino all’anno 2021 -varrebbe ad escludere l’attualità del pericolo di reiterazione. È stato infatti osservato che la mera risalenza delle condotte oggetto di indagine non è, di per sé, idonea ad escludere il rischio di recidiva, specie a fronte dell’elevato numero di episodi delittuosi realizzati nell’arco di un quinquennio mediante operazioni di rilevantissimo valore economico aventi ad oggetto ingenti somme di denaro provento di gravi reati.
In materia di misure coercitive, deve ribadirsi che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non coincidono con l’attualità delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalle modalità delle condotte contestate, pur se risalenti nel tempo, quando esse risultino, Come nel caso del ricorrente, espressive della persistenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n. 38299 dei 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01).
2.3. Alle descritte modalità esecutive, già indicative di una stabile inclinazione al crimine, il Tribunale ha affiancato la valutazione delle ulteriori vicende giudiziarie che hanno interessato il COGNOME nel corso degli anni, come risultanti dal
certificato del casellario giudiziale. Da tali dati emerge un percorso esistenziale caratterizzato dalla reiterata commissione di illeciti, fonte di rilevanti profitti sistematicamente reinvestiti attraverso una articolata rete di interposizioni fittizie. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici della scelta del ricorrente di dedicarsi in modo pressoché esclusivo ad attività delittuose di natura predatoria ed economico-societaria.
2.4. Sulla base di tali elementi fattuali, i giudici del riesame hanno concluso – con motivazione immune da incongruenze logiche e giuridiche – nel senso della concreta prevedibilità di ulteriori occasioni di reato, alle quali il ricorrente non sarebbe in grado di sottrarsi, dovendosi escludere una spontanea e definitiva interruzione dell’attività criminosa alla luce della persistente volontà del COGNOME di perseverare nell’illegalità, emersa dalle indagini. È stata pertanto ritenuta sussistente un’attual e e concreta pericolosità sociale, con prognosi sfavorevole di reiterazione di condotte della medesima indole (cfr. pagg. da 25 a 28 dell’ordinanza impugnata).
2.5. Il Collegio ritiene, infine, ribadire che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non coincide con l’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, essendo invece sufficiente una valutazione prognostica sulla possib ilità di ulteriori condotte criminose, fondata su un’analisi concreta della fattispecie che tenga conto, come avvenuto nel caso di specie, delle modalità di realizzazione dei fatti, della personalità dell’indagato e del contesto socio -ambientale di riferimento (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 dgel 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, COGNOME, Rv. 288197 -01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, COGNOME, Rv. 288476 – 01).
I giudici del riesame hanno evidenziato che gli stessi elementi già valorizzati ai fini della prognosi di reiterazione delittuosa risultano parimenti indicativi della
concretezza e attualità del pericolo di inquinamento probatorio.
In particolare, è stato posto in rilievo che il COGNOME si è reso autore di condotte specificamente orientate a compromettere l’integrità e la genuinità della prova, mediante la sistematica predisposizione di operazioni economiche fittizie, abilmente dissimulate attraverso la creazione di meri simulacri societari funzionali al trasferimento e alla schermatura di risorse di provenienza delittuosa. Tali comportamenti sono stati ritenuti idonei a integrare l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. pagg. 22 e 23 dell’ordinanza impugnata).
3.1. Il Tribunale ha inoltre valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge come il ricorrente abbia esercitato pressioni sui coindagati
COGNOME e COGNOME, imponendo il rispetto delle proprie direttive sia in ordine ai tempi e ai destinatari dei bonifici connessi alle operazioni simulate sia con riferimento all’organizzazione degli incontri. Tali emergenze sono state interpretate come espressione di una significativa capacità intimidatoria del COGNOME, idonea a incutere timore anche in soggetti qualificabili come criminali abituali, quali il COGNOME, ovvero come imprenditori dotati di rilevante capacità economica, quali il COGNOME.
È stato altresì evidenziato che il ricorrente ha potuto contare su un diffuso clima di soggezione instaurato nei confronti dei compartecipi alle attività illecite, i quali si sono dimostrati consapevoli della sua pericolosità. In tal senso sono stati ritenuti significativi i dialoghi intercettati nei quali COGNOME e COGNOME manifestavano l’intento di evitare confronti diretti con il ricorrente, per il timore delle possibili conseguenze di un incontro personale. Tale atteggiamento è stato considerato sintomatico della concreta e attuale possibilità che i medesimi -nonché eventuali terzi chiamati a rendere dichiarazioni -possano subire indebite pressioni, al fine di fornire una rappresentazione compiacente o alterata dei fatti.
3.2. Il Tribunale ha quindi adeguatamente disatteso le deduzioni difensive secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato desunto in via meramente presuntiva dalla natura dei reati contestati e, comunque, escluso dalla circostanza che il compendio investigativo risulterebbe fondato essenzialmente su intercettazioni e documentazione già acquisite, non suscettibili di alterazione.
È stato osservato, in proposito, che alle condotte delittuose di cui all’imputazione si sono affiancati comportamenti intimidatori nei confronti dei coindagati, suscettibili di essere reiterati anche nei confronti dei soggetti chiamati a deporre in ordine alla reale natura delle transazioni economiche e all’effettiva operatività delle società coinvolte.
Il Tribunale, infine, ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferita sia alle prove ancora da acquisire sia alle fonti già raccolte, risultando irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini o la loro eventuale conclusione, non potendosi escludere che l’indagato, ove non sottoposto a misura cautelare, possa indurre i testimoni a rendere dichiarazioni a sé favorevoli (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, Forte, Rv. 284052 -01).
L’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale è, al contempo, generica e aspecifica poiché non si confronta con le puntuali argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha infatti evidenziato, con motivazione coerente e priva di incongruenze logiche e giuridiche, che l’applicazione di una misura non custodiale non sarebbe idonea ad impedire al ricorrente di proseguire nel proprio circuito illecito di affari, rendendone pertanto assolutamente necessaria la restrizione della libertà personale al fine di prevenire il concreto ed attuale pericolo di ulteriori ricadute delittuose.
Secondo i giudici del riesame, soltanto la detenzione intramuraria sarebbe idonea ad allontanare il COGNOME dall’associazione per delinquere nella quale egli riveste una posizione di rilievo, riducendo il rischio che la sua radicata integrazione nel tessuto malavitoso ed imprenditoriale possa tradursi in ulteriori e pericolose manifestazioni di attività criminale, anche con riguardo a possibili operazioni di reinvestimento di risorse finanziarie di provenienza illecita a vantaggio del circuito criminale di riferimento.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che una misura detentiva meno afflittiva non consentirebbe di tenere il COGNOME lontano dall’ampio e allarmante contesto criminale nel quale egli risulta inserito, ambito nel quale può contare anche su soggetti a lui legati da stretti rapporti familiari, attraverso i quali potrebbe veicolare comunicazioni verso l’esterno.
Il Tribunale ha, infine, osservato che il reato associativo, o ggetto dell’ ordinanza impugnata, si inserisce con significativa continuità nella sequenza di delitti già commessi e definitivamente giudicati, circostanza ritenuta indicativa di una marcata indifferenza del COGNOME rispetto alle precedenti esperienze sanzionatorie e ai correlati moniti rieducativi.
Per tali ragioni, i giudici del riesame, con percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, hanno ritenuto inidonea anche la misura degli arresti domiciliari, pur con divieto di comunicazione con l’esterno e con applicazione di strumenti elettronici di controllo, in quanto non sufficiente ad impedire ulteriori contatti con gli altri soggetti coinvolti nel contesto criminale oggetto di indagine.
In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contenga una valutazione complessiva e coerente di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento della concretezza e attualità del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio. Il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame risulta, infatti, immune da errori nell’applicazione delle regole della logica e da contraddizioni interne tra i diversi passaggi del ragionamento decisorio, risultando corretta anche l’attribuzione di valenza dimostrativa agli elementi indiziari valorizzati ai fini della decisione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME