Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40407 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il PG COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME, indagato in ordine ai delitti di cui all’art. 110, ai sensi dell’art. 416-bis, cod. pen.; all’art. 416-bis cod. pen.; agli artt. 73 e ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che ha l’appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di Palmi aveva negato di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domicilia elettronico.
2. La difesa propone due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. violazione degli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta della cautela, nel valutare le esigenze cautelari, non hanno considerato, in maniera sopravvenuto congedo del COGNOME dalle funzioni svolte all’interno della Polizia di Stat lungo periodo di tempo trascorso dallo stesso in regime carcerario, così non attribuend il corretto rilievo.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta della cautela non hanno ritenuto la sussistenza di circostanze idonee a d l’affievolimento delle esigenze cautelari e, pertanto, la sostituzione della misura c custodia in carcere con quella, più adeguata, degli arresti domiciliari, omettendo di l’incensuratezza dell’indagato e la non ripetibilità delle azioni delittuose a cagione d congedo dalle Forze di polizia di appartenenza, enfatizzando, al contrario, come rilevanza penale», una condotta tenuta dal COGNOME a distanza di quattro mesi (e non in ricorso – di otto giorni) dalla cessazione di una precedente misura cautelare domicil
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
In relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso inerisco legittimità ha il compito di verificare se il giudice della cautela abbia spiegato ad ragioni che l’hanno indotto ad affermare la permanenza del quadro indiziario dell’indagato e delle esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione canoni della logica e ai principi di diritto, nella peculiare prospettiva dei procedim de libertate.
Nel caso in esame, l’ordinanza in verifica ha analizzato in maniera congrua tutti g indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione as logica e adeguata, ha ritenuto sussistenti e attuali le esigenze cautelari.
La difesa trascura che le circostanze di fatto prospettate nel ricorso son considerate dai giudici d’appello, i quali, a fronte dell’estrema gravità dei reati pe procede, che denotano un marcato pericolo di reiterazione, hanno evidenziato come il luogo e l modalità
di esecuzione proposti per gli arresti domiciliari risultino insufficienti a pervenire tale perico trascurando di sottolineare la preclusione, in sede cautelare, di una rivalutazione della grav indiziaria in presenza di un dispositivo di condanna pari ad anni sedici di reclusione, argomento quest’ultimo, sul quale il ricorrente nulla ha osservato.
Quanto al primo motivo, il tribunale ha sottolineato sia la partecipazione dell’indagato distinte associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, nonché a episodi d’importazion cocaina, sia la commissione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi concludendo che la ritenuta insussistenza, in sede di merito, dell’associazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, alla quale pure l’indagato avrebbe offerto il suo aiuto, non andava a inficiare né la gravità quadro indiziario, né il profilo cautelare a fronte della sintomatica “ricaduta” dello stes condotte penalmente rilevanti, commesse a poca distanza di tempo dall’estinzione di una pregressa misura cautelare, eseguita in sede domiciliare.
Quanto al secondo motivo, il tribunale, per un verso, ha ritenuto sussistente la proporzione tra il tempo trascorso in regime di restrizione, pari a circa quattro anni, e la condanna ad anni sedic reclusione inflitta al COGNOME; per altro verso, ha evidenziato il carattere recessivo delle dimis dal lavoro del COGNOME rispetto alla reiterazione di condotte penalmente rilevanti, segno tangibil di un comportamento spregiudicato e poco incline al rispetto delle regole del vivere civile, co correttamente e logicamente ritenendo, a fronte della possibilità per l’indagato di commettere dal proprio domicilio «ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo», l’adeguatezza della misu cautelare della custodia in carcere in atto.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispone, ai sensi dell’arti. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dell’ordin sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, provveda nei termini di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe