Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19692 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Gioia Tauro il 24/09/1975
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIB. del riesame di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’impugnazione avanzata da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti del medesimo con quella degli arresti domiciliari, in relazione a procedimento per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
Ricorre per cassazione il difensore del COGNOME lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante il prevenuto sia stato licenziato dalla società RAGIONE_SOCIALE dall’ottobre del 2023 e gli sia stato revocato il permesso di accesso alle aree portuali; lamenta anche omessa motivazione sulla proporzionalità della custodia in carcere e illegittima valorizzazione dell’esercizio del diritto al silenzio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui, nel replicare alle considerazioni del P.G., insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e va, pertanto, rigettato.
Le censure prospettate dal ricorrente in punto di esigenze cautelari sono ai limiti della inammissibilità nella parte in cui pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così comenon Ł conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, nØ dello spessore degli indizi, non Ł dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di COGNOME, Rv. 269884-01).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha offerto un non illogico percorso argomentativo
R.G.N. 8147/2025
in ordine alla persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore.
Il Tribunale, motivatamente, ha fondato il rigetto dell’istanza sull’insussistenza di elementi dimostrativi dell’affievolimento delle esigenze di cautela, valutando l’incensuratezza del Pinto, le vicissitudini familiari, i problemi di salute e il licenziamento subìto come recessivi rispetto alla gravità della condotta criminosa realizzata dal ricorrente e al suo organico inserimento all’interno di un gruppo di persone deputate all’importazione di ingenti quantitativi di stupefacente, circostanze reputate indicative di spiccata capacità delinquenziale oltre che di un’allarmante familiarità con il mondo del narcotraffico.
Peraltro, il Tribunale ha osservato come un’analoga istanza di sostituzione della misura in atto, fondata su elementi identici a quelli oggi rappresentati, era stata già respinta in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., specificando che gli unici elementi di novità allo stato prospettati sono il decorso di ulteriori sette mesi di carcerazione e l’intervenuta condanna in primo grado ad una pena detentiva di oltre tredici anni, entrambi ritenuti logicamente inidonei a fondare l’affievolimento delle esigenze cautelari. Anzi, proprio con riferimento alla condanna intervenuta in grado, l’ordinanza impugnata ha legittimamente rilevato come il riconoscimento di penale responsabilità e l’entità della pena irrogata palesi la costante proporzionalità della custodia carceraria in corso.
Anche sul piano dell’adeguatezza della misura l’ordinanza impugnata appare esente da vizi logico-giuridici, avendo ritenuto la misura carceraria l’unica idonea e adeguata a fronteggiare il rischio di recidiva, alla luce degli elementi evidenziati, reputando la misura degli arresti domiciliari, pur con l’adozione del c.d. braccialetto elettronico, inidonea ad impedire all’imputato di riprendere i contatti con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, avuto riguardo al contegno processuale serbato dal COGNOME e all’accertata disponibilità in capo ai suoi complici di strumenti di comunicazione criptati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell’istituto penitenziario competente perchØ provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME