Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto pronunciarsi udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova con la ordinanza impugnata ha rigettato in sede di appello cautelare la impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza di rigetto di richiesta di modifica di misura custodiale disposta nei suoi confronti per la ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME proponendo un unico motivo afferente alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare il mantenimento della custodia cautelare in carcere, rappresentando in particolare la illogicità della motivazione con la quale il giudice dell’appello cautelare aveva escluso la adeguatezza di una cautela domiciliare che il ricorrente aveva sollecitato a fronte di disponibilità offerta da un’amica del prevenuto ad accoglierlo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza va evidenziato che l’emissione del decreto dispositivo del giudizio immediato, se da un lato non fa venire meno l’interesse del ricorrente a coltivare la impugnazione de libertate con riferimento alla sussistenza e ala adeguatezza delle esigenze cautelari, dall’altra esonera il giudice della cautela dal concreto riscontro della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati, in assenza di uno specifico interesse manifestato in una prospettiva di riparazione per ingiusta detenzione. Ed infatti il ricorrente si è limitato a proporre censure limitatamente alla scelta della misura cautelare da applicare e, pertanto a contestare la ricorrenza di esigenze cautelari che, allo stato, giustifichino l’adozione della più grave delle misure cautelari.
Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari, pur non sussistendo una preclusione endoprocessuale, il giudice dell’appello cautelare ha fornito adeguato conto sulle ragioni della decisione assunta.
Ha invero evidenziato, con motivazione puntuale e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico, come le esigenze per la protrazione della misura di massimo rigore siano tuttora presenti sia in ragione delle concrete modalità di esecuzione del reato, che attiene alla detenzione di sostanza stupefacente da cui sono ricavabili dosi droganti misurabili in migliaia, sia in ragione dei profili afferenti alla personalità dell’indagato, pluri-pregiudicato per fatti della stessa specie e quindi recidivo, privo di regolarità amministrativa nel soggiornare nel territorio nazionale e in assenza di una dimora stabile ove fissare il proprio domicilio.
2.1. A tale proposito deve ribadirsi il principio secondo cui in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell’ appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, COGNOME NOME, Rv.282292).
2.2. Orbene l’unico fatto nuovo dedotto dalla parte ricorrente è rappresentato dalla disponibilità offerta da un’amica del ricorrente ad ospitarlo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, ma il giudice distrettuale, con ragionamento esente da manifeste illogicità, ha escluso la adeguatezza di una tale misura sia con riferimento al pericolo di recidivanza criminosa che non risulterebbe da una misura fondata sull’auto contenimento, sia con riferimento all’assenza di stabilità del domicilio indicato, tenuto conto dell’assenza in capo alla persona che si é dichiarata disponibile all’accoglienza, di garanzie di natura patrimoniale che assicurino un’adeguata capacità di mantenimento e di assistenza del cautelato, come invece si impone in caso di accoglienza agli arresti domiciliari, dal momento che il ricorrente non solo è privo di un reddito lecito, ma non è neppure in grado di procurarsi autonomamente le elementari risorse per il proprio mantenimento, in ragione della sua posizione di irregolare privo di permesso di soggiorno.
3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo a favore della RAGIONE_SOCIALE dell’Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità per assenza di colpa. Seguono da dispositivo le
statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle
Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94
comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025
COGNOME Il Presidente
Il Consigliere estensore