Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41480 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratric generale NOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 6 aprile 2023 nei confronti di NOME COGNOME per due forniture di droga.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso in ordine alle esigenze cautelari, per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomentazioni apodittiche e senza valutare l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico, non ha considerato che i due soli episodi contestati al ricorrente risalissero a gennaio e febbraio 2019, in assenza di circostanze aggravanti e reati associativi, richiamando un precedente penale del 5 settembre 2017 e carichi pendenti inconferenti vista l’assoluzione di COGNOME dal delitto di associazione dedita al narcotraffico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il provvedimento impugnato, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, ha esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio in ordine alle esigenze cautelari all’adeguatezza della sola custodia in carcere.
Infatti, il Tribunale dopo avere descritto la gravità dei fatti posti in essere NOME nell’ambito di un più ampio contesto criminale, nel quale ha il ruolo di fornitore di cocaina, con argomenti completi e logici, non contrastati in termini specifici dal ricorso, ha valorizzato: la sistematicità delle condotte, evincibile d modalità di comunicazione e dal linguaggio criptico; l’entità dello stupefacente trattato per elevate somme di denaro menzionate nelle conversazioni; il precedente specifico per trasporto illecito di sostanze stupefacenti rimasto privo di efficacia deterrente e la pendenza del procedimento penale per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico.
Si tratta di elementi fattuali idonei a comprovare la perdurante pericolosità dell’indagato, evincibile anche dalla professionalità e pervasività del contesto criminale in cui è inserito, tali da prevalere sulla data dei delitti contestati.
Peraltro, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza del esigenze non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose il cui pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità di queste, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217).
Infine, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di allegazione della sentenza di assoluzione dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che, in quanto rimasta priva di dimostrazione, non è valutabile ai fini richiesti.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorre condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 ottobre 2024
La Consigliera estensora
esidente