Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41896 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cercola il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha rigettato la richiesta proposta avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 24 giugno 2025 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2, e 416bis .1 cod. pen., 10, 12 e 14 l. 497 del 1975.
NOME COGNOME Ł sottoposto a indagini nell’ambito di una piø ampia attività investigativa relativa all’attuale struttura e operatività del RAGIONE_SOCIALE.
La detenzione e il porto abusivo di armi per il quale gli Ł stata applicata la misura si riferisce a quanto accaduto il 24 luglio 2022 allorchØ, per come indicato nella contestazione provvisoria, l’indagato si sarebbe recato unitamente ad altri soggetti presso il cantiere di NOME COGNOME che sarebbe stato minacciato con una pistola che era nella disponibilità di NOME COGNOME.
Il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione al reato di porto e detenzione di armi comuni da sparo sulla base delle indagini effettuate che sono compendiate nelle informative della polizia giudiziaria e consistono nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in alcune videoriprese, nel contenuto delle conversazioni di alcune intercettazioni ambientali, nonchØ nella perquisizione e nel sequestro effettuato presso l’abitazione e l’autovettura di NOME COGNOME dove, all’interno di un borsello di colore scuro, Ł stata rinvenuta una pistola marca Taurus 9 short, quella oggetto della contestazione.
Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto riesame rilevando che dalle indagini non sarebbero emersi elementi dai quali poter desumere che il ricorrente fosse
consapevole della presenza dell’arma e, in subordine, anche facendo riferimento alla documentazione espressamente depositata sul punto, che le paventate esigenze cautelari non sarebbero attuali.
Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le censure.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine alla presenza dell’arma e alla consapevolezza dell’indagato, il giudice del riesame ha indicato: le dichiarazioni rese dalla persona offesa (che ha affermato che una delle persone che lo aveva aggredito lo aveva minacciato con una pistola nera e grigia estratta da un borsello di colore scuro); le videoriprese (dalle quali risulta la presenza del COGNOME sulle scale che dal magazzino portano all’abitazione della persona offesa); alcune conversazioni intercettate.
Quanto alla sussistenza, consistenza e attualità delle esigenze cautelari, il provvedimento evidenzia la gravità del reato, l’esistenza di plurime condanne a carico dell’indagato nonchØ la contiguità con esponenti di rango della criminalità organizzata.
Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, come peraltro ritenuto con riferimento alla diversa contestazione di tentata estorsione, non sarebbero credibili e che nel complesso la motivazione sarebbe carente e manifestamente illogica, ciò anche considerato che il Tribunale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le censure della difesa, contenute in una memoria alla quale erano allegati dei video e della ulteriore documentazione.
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla mancata considerazione degli atti allegati, buste paga, provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Napoli e della Corte di cassazione, dai quali risulterebbe l’assenza di attualità delle esigenze cautelari e della pericolosità dell’indagato nei confronti del quale, in estremo subordine, avrebbe potuto essere applicata la misura gradata degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un comune nella provincia di Pavia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, Ł infondata.
2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile
procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, COGNOME, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, COGNOME, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).
Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, Ł estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279495 – 02).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha risposto in termini adeguati e coerenti alle censure sollevate che sono ora sostanzialmente reiterate.
Nell’ordinanza impugnata, infatti, il giudice ha dato puntuale conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta gravità facendo specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e agli ulteriori e convergenti elementi che le hanno riscontrate e ne hanno confermato la credibilità, come le riprese della scala in prossimità della porta dell’abitazione e il ritrovamento nell’autovettura di Rea dell’arma indicata e del borsello descritti da NOME COGNOME.
Anche la conclusione in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa il porto dell’arma appare coerente.
Quanto a tale specifico aspetto, infatti, la lettura del contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali vi Ł uno specifico riferimento alla disponibilità di armi, non risulta affatto illogico e non Ł pertanto sindacabile anche perchØ «va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione Ł motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724).
Sullo specifico punto, d’altro canto, rileva altresì la circostanza che la contestazione relativa al porto dell’arma Ł, coerentemente, formulata a titolo di concorso per cui si deve ribadire che «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luogo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno, Rv. 285785 – 01 e, piø risalente, Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, COGNOME, Rv. 226971 – 01).
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, consistenza e attualità delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla mancata valutazione degli argomenti esposti in una memoria alla quale era allegata della documentazione.
La doglianza Ł fondata.
3.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte il giudice del controllo Ł tenuto
a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento.
Sotto tale profilo pertanto, in generale, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell’atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito).
Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice Ł pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).
L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perchØ il giudice del controllo non Ł comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali, come pure in precedenza evidenziato, non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630).
3.2. Nel caso di specie il Tribunale, che pure ha fatto riferimento ai precedenti penali dell’indagato e alla gravità del reato, ha omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nella memoria e con gli atti e i documenti allegati alla stessa con riferimento all’attualità delle esigenze cautelari.
Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale non si dà adeguato atto di avere tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e di avere valutato i fatti nuovi nel frattempo sopravvenuti illustrati dalla difesa nella memoria depositata, risulta carente.
Ragione questa per cui l’ordinanza deve essere annullata sul punto con rinvio affinchØ il Tribunale di Napoli, uniformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio in relazione alla sussistenza e all’attualità delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli – sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME