Esigenze Cautelari: Perché il Tempo Passato agli Arresti Non Basta per la Libertà
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di misure restrittive della libertà personale: le esigenze cautelari non vengono meno automaticamente con il passare del tempo, neanche a fronte di una condotta regolare durante gli arresti domiciliari. Il caso, relativo a un reato di maltrattamenti, offre spunti importanti per comprendere come i giudici valutano la pericolosità di un individuo e la necessità di mantenere in vigore misure come gli arresti domiciliari.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una condanna per il reato di maltrattamenti, emessa dal Tribunale di Locri, a una pena di tre anni e sei mesi di reclusione. All’imputato era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa aveva presentato un’istanza di revoca o sostituzione di tale misura, che però era stata rigettata prima dal Tribunale di Locri e poi, in sede di appello, dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
Contro quest’ultima decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che non sussistessero più le esigenze che avevano giustificato l’applicazione degli arresti domiciliari.
I Motivi del Ricorso e le Esigenze Cautelari
La difesa basava il proprio ricorso su alcuni elementi ritenuti di novità, capaci, a suo dire, di dimostrare un’attenuazione delle esigenze cautelari. In particolare, venivano evidenziati due punti:
1. L’esclusione di un episodio: Nella sentenza di condanna, era stata esclusa la responsabilità dell’imputato per un specifico atto di violenza (un pugno che avrebbe causato la rottura di un dente alla vittima).
2. La mancanza di prova: Un altro episodio, relativo a una chiamata della persona offesa alle forze dell’ordine, era rimasto privo di prova.
Inoltre, il ricorrente sottolineava di aver già scontato un periodo di pena superiore alla metà, con un residuo inferiore ai due anni. Questi fattori, secondo la difesa, avrebbero dovuto portare a una riconsiderazione della sua pericolosità sociale e, di conseguenza, a una misura meno afflittiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione del Tribunale del Riesame. La Corte ha ritenuto gli argomenti della difesa ‘aspecifici e generici’ rispetto a una motivazione del Tribunale ritenuta, invece, adeguata e logica.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito in modo netto perché gli elementi portati dalla difesa non fossero sufficienti a modificare il quadro cautelare. Il principio cardine, richiamato anche da precedente giurisprudenza (Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018), è che l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo, anche se accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi imposti. Questi ultimi, infatti, sono parte integrante della misura stessa e non un elemento di novità.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che, a fronte di un singolo episodio di violenza escluso dalla condanna, ‘residuano altrettanti episodi gravissimi di violenza’. L’esclusione di un fatto specifico non era tale da intaccare la valutazione complessiva sulla consistente gravità dei maltrattamenti e sulla persistente pericolosità dell’imputato, aggravata dall’assenza di segni di resipiscenza (ravvedimento).
In sostanza, il Tribunale del Riesame aveva correttamente ritenuto che gli ‘elementi di novità’ proposti non fossero idonei a comportare una modifica del giudizio di pericolosità. Di conseguenza, la misura degli arresti domiciliari è stata considerata ancora adeguata e necessaria.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma l’importanza di una valutazione concreta e attuale della pericolosità dell’indagato o imputato ai fini del mantenimento delle misure cautelari. Non basta il semplice trascorrere del tempo o la parziale ridefinizione del quadro accusatorio per ottenere un allentamento della misura. È necessario che emergano elementi concreti capaci di dimostrare un reale cambiamento nella personalità del soggetto e un’effettiva diminuzione del rischio di reiterazione del reato. In assenza di ciò, soprattutto in contesti di reati gravi come i maltrattamenti, il rigore del sistema cautelare è pienamente giustificato a tutela della collettività e della persona offesa.
Il solo trascorrere del tempo agli arresti domiciliari è sufficiente per ottenere una misura meno restrittiva?
No. Secondo la sentenza, il mero decorso del tempo, anche se accompagnato dal rispetto delle prescrizioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare un’attenuazione delle esigenze cautelari, in quanto la corretta osservanza degli obblighi è parte integrante della misura stessa.
Se una parte delle accuse viene esclusa nella sentenza di condanna, le esigenze cautelari si attenuano automaticamente?
No, non automaticamente. Nel caso esaminato, la Corte ha specificato che nonostante l’esclusione di un singolo episodio di violenza, la gravità degli altri episodi di maltrattamento rimasti confermati era tale da non modificare il giudizio complessivo sulla pericolosità dell’imputato.
Quali elementi sono decisivi per la valutazione delle esigenze cautelari in caso di maltrattamenti?
La valutazione si basa su un giudizio prognostico che considera la gravità complessiva dei fatti, la persistenza di indici di pericolosità sociale e l’assenza di segni di ravvedimento (resipiscenza) da parte dell’imputato. La decisione non si fonda su elementi isolati, ma su un’analisi complessiva del quadro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29925 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Il 24 febbraio 2025 il Tribunale di Locri ha condannato XXXXXXXX in relazione al reato di maltrattamenti alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione assolvendolo da tutti gli altri reati perchØ il fatto non sussiste.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha respinto l’appello avverso l’ordinanza emessa il 13 marzo 2025 dal Tribunale di Locri di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a
XXXXXXXX.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione XXXXXXXX, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale adottato una motivazione apparente sulla attualità e concretezza delle stesse.
La difesa ha individuato come elementi di novità:
-il fatto che nella suindicata sentenza di condanna per maltrattamenti Ł stata esclusa la condotta relativa alla rottura di un dente della vittima conseguente a un pugno del ricorrente;
la circostanza che l’episodio del 24 aprile 2023 (chiamata della persona offesa alle
– Relatore –
Sent. n. sez. 848/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
forze di Polizia per denunciare la violenza subita) Ł rimasto privo di prova.
Il ricorrente ha, infine, evidenziato di avere espiato un periodo superiore alla metà della pena con un residuo inferiore a due anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.La difesa propone argomenti aspecifici e generici rispetto ad un percorso motivazionale che si sviluppa adeguatamente sulla carenza di elementi che possano favorire un giudizio prognostico di autocontrollo dell’indagato con la concessione di una misura coercitiva di minore rigore rispetto a quella degli arresti domiciliare, in presenza di indici di segno contrario, come la consistente gravità dei maltrattamenti, e l’assenza di resipiscenza.
Premesso che, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133), deve osservarsi che, nel caso in esame, a fronte di un singolo episodio di volenza ritenuto escluso (la difesa non ha prodotto, però, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria), residuano altrettanti episodi gravissimi di violenza.
In ragione di ciò, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’asserito elemento di novità non sia tale da comportare una modifica del giudizio di pericolosità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME