Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29925 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Il 24 febbraio 2025 il Tribunale di Locri ha condannato XXXXXXXX in relazione al reato di maltrattamenti alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione assolvendolo da tutti gli altri reati perchØ il fatto non sussiste.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha respinto l’appello avverso l’ordinanza emessa il 13 marzo 2025 dal Tribunale di Locri di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a
XXXXXXXX.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione XXXXXXXX, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale adottato una motivazione apparente sulla attualità e concretezza delle stesse.
La difesa ha individuato come elementi di novità:
-il fatto che nella suindicata sentenza di condanna per maltrattamenti Ł stata esclusa la condotta relativa alla rottura di un dente della vittima conseguente a un pugno del ricorrente;
la circostanza che l’episodio del 24 aprile 2023 (chiamata della persona offesa alle
– Relatore –
Sent. n. sez. 848/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 13256/2025
forze di Polizia per denunciare la violenza subita) Ł rimasto privo di prova.
Il ricorrente ha, infine, evidenziato di avere espiato un periodo superiore alla metà della pena con un residuo inferiore a due anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.La difesa propone argomenti aspecifici e generici rispetto ad un percorso motivazionale che si sviluppa adeguatamente sulla carenza di elementi che possano favorire un giudizio prognostico di autocontrollo dell’indagato con la concessione di una misura coercitiva di minore rigore rispetto a quella degli arresti domiciliare, in presenza di indici di segno contrario, come la consistente gravità dei maltrattamenti, e l’assenza di resipiscenza.
Premesso che, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133), deve osservarsi che, nel caso in esame, a fronte di un singolo episodio di volenza ritenuto escluso (la difesa non ha prodotto, però, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria), residuano altrettanti episodi gravissimi di violenza.
In ragione di ciò, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’asserito elemento di novità non sia tale da comportare una modifica del giudizio di pericolosità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME