Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22860 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; /sentl – te le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.
lyzjtertr~
Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 5/2/2024, il Tribunale di Napoli, Sezione del GLYPH riesame, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, il quale aveva richiesto in prima istanza la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 11, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre alla multa, per il reato di detenzione di apprezzabili quantitativi di sostanza stupefacente di varia qualità.
L’appello era rigettato non ritenendo il Tribunale accoglibili le ragioni prospettate dall’imputato in ordine all’affievolimento delle esigenze cautelari ed alla possibilità di prevenzione del pericolo di reiterazione di reati con l’applicazione di una misura diversa da quella in atto.
Unico elemento di novità, si evidenzia nel provvedimento impugnato, è rappresentato dall’intervenuta condanna irrogata in primo grado, sede nella quale l’appellante aveva ammesso la propria responsabilità, circostanza che non consente di ritenere l’attenuazione delle esigenze cautelari. La gravità dei fatti compiuti per la rilevante quantità di sostanza in sequestro e la sua condizione di plurirecidivo specifico, si legge nella ordinanza, inducono a ritenere inefficace un regime cautelare di minore portata rispetto al presidio custodiale in corso.
Il difensore chiede annullarsi la impugnata ordinanza, articolando i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione dell’art. 310 cod. proc. pen. in relazione all’art. 127 cod. proc. pen.; mancata notifica al difensore costituito; violazione del diritto di difesa.
Il ricorrente era tratto in arresto m data 9/5/2023 e nell’immediatezza dell’arresto nominava quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO; la nomina era confermata in sede di udienza di convalida. Successivamente al giudizio di primo grado l’imputato affiancava alla precedente nomina quella dell’AVV_NOTAIO del foro di Salerno.
Successivamente alla fissazione dell’udienza del 5/2/24, avente ad oggetto l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., l’imputato revocava l’AVV_NOTAIO del foro di Salerno, nominando l’AVV_NOTAIO del foro di Napoli.
L’udienza innanzi al Tribunale del riesame che ha emesso il provvedimento impugnato si è svolta in assenza dell’AVV_NOTAIO, mai avvisato della procedura. L’AVV_NOTAIO non rinveniva alcuna traccia nel fascicolo della nomina dell’AVV_NOTAIO.
GLYPH
II) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’inidoneità della misura alternativa meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un piccolo comune del Molise, località molto lontana da quella di accadimento dei fatti.
Sulla specifica richiesta avanzata dall’AVV_NOTAIO, rafforzata dal deposito di memoria difensiva con allegazioni documentali, il Tribunale non si è pronunciato, richiamando pedissequamente l’ordinanza del G.i.p. di rigetto dell’istanza.
III) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
La legge n. 47/2015, innovando l’art. 274 cod. proc. pen. ha previsto che il rischio di recidiva debba essere non solo concreto, ma anche attuale. La legge ha inoltre rimarcato nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la sussidiarietà della custodia in carcere rispetto alle altre misure, adeguando il dettato normativo alle decisioni della Corte Costituzionale sulle presunzioni di adeguatezza della misura estrema ed incentivando l’uso del ricorso agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
Nel caso in esame non vi sono concreti elementi per ritenere che la misura degli arresti domiciliari in una diversa regione, a distanza di oltre 100 km. dal luogo di commissione del reato, non possa ritenersi idonea a fronteggiare le esigenze cautelari preesistenti. Il Tribunale ha confuso la gravità dei reato con l’inclinazione del soggetto alla violenza ed alla reiterazione nel reato. L’azione delittuosa per la quale il ricorrente ha riportato condanna appare ascrivibile ad un contesto episodico ed isolato che difficilmente potrebbe essere reiterato con la misura richiesta.
IV) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata valutazione della documentazione probatoria allegata.
Il Tribunale non ha considerato la copiosa allegazione prodotta in sede di appello e, successivamente, in sede di deposito della memoria difensiva ex art. 127 cod. proc. pen.
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sugli elementi di novità intervenuti nella vicenda.
VI) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sui precedenti penali annoverati dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dedotti dalla difesa sono infondati; pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, è d’uopo considerare che, sebbene sia documentato il mancato avviso per l’udienza del riesame al difensore AVV_NOTAIO, si tratta di una nullità di ordine relativo a regime intermedio, che risulta tuttavia sanata, non essendo stata dedotta dal codifensore presente all’udienza .
Del tutto priva di elementi a sostegno è l’affermazione in base alla quale nel fascicolo non sarebbe presente la nomina dell’AVV_NOTAIO.
Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione delle tematiche da esaminare, si osserva quanto segue.
Il profilo della persistenza delle esigenze cautelari, unico rilevante in questa sede, stante l’intervenuta condanna del ricorrente all’esito del giudizio di primo grado per i fatti in contestazione, è sostenuto da pertinente e congrua motivazione, scevra dai vizi lamentati dalla difesa.
Con riguardo alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità della sola misura massimamente afflittiva, il Tribunale ha rammentato come il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura non possa essere ritenuto elemento sintomatico di affievolimento delle esigenze cautelari, a fronte delle gravi condotte criminose accertate all’esito del giudizio abbreviato.
L’argomentazione è conforme al consolidato orientamento stabilito in sede di legittimità, in base al quale, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, il mero decorso del tempo, ex se, non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa e, quindi, necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a
Y
suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (in tal senso, ex plurimis, Sez. 2, n. 45213 del 08/11/2007, Lombardo, Rv. 238518).
A questo proposito il Tribunale ha posto in evidenza come gli unici elementi di novità rispetto alla situazione esistente al momento dell’adozione della misura siano rappresentati dalla grave condanna intervenuta per i fatti in contestazione e dall’ammissione di responsabilità effettuata nel corso del giudizio dal ricorrente.
Tale ultima circostanza, si legge in motivazione, deve reputarsi inidonea a produrre un’attenuazione delle esigenze cautelari, non esplicando alcuna incidenza in senso positivo sulla valutazione da compiersi: sia pure in modo sintetico, il Tribunale ha evidenziato come l’ammissione di responsabilità sia intervenuta rispetto ad un quadro probatorio ormai consolidato e del tutto univoco, rivestendo per questo una connotazione neutra con riferimento alle esigenze cautelari.
Quanto alla concretezza ed attualità del pericolo di ricaduta nel reato, ha rimarcato come la negativa personalità dell’imputato, plurirecidivo specifico, la gravità degli atti criminosi compiuti, le peculiarità allarmanti delle modalità di svolgimento della condotta illecita, consentissero di ritenere dimostrata la dei requisiti richiesti dall’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
In tema di misure cautelari personali, ai fini delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della “concretezza” riguarda l’indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali risulti prevedibile che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito della “attualità” sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, COGNOME). Pertanto, il pericolo di reiterazione può ritenersi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto, che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, COGNOME, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684),
Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo (Sez. 2, n. 47891 dei 07/09/2016, COGNOME, Rv. 26836601).
GLYPH
Ebbene, proprio facendo applicazione di tali principi, la motivazione impugnata resiste alle obiezioni difensive, prendendo in esame il complesso di condizioni soggettive ed oggettive di accadimento del reato che rendono plausibile, per il ricorrente, la previsione di un pericolo di recidiva prossimo, seppur non imminente, imponendo l’immutato giudizio cautelare espresso (si veda quanto riportato a pag. 3 della motivazione, dove si pone in evidenza, sul piano oggettivo, l’apprezzabile quantitativo di sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, la eterogeneità delle sostanze, il rinvenimento di macchinari e materiale per il confezionamento, il possesso di microtelefoni ed altri apparecchi, la tenuta di contabilità manoscritta, il possesso di una rilevante somma di danaro).
Sul piano soggettivo il Tribunale ha rilevato come il ricorrente fosse gravato da plurimi ed allarmanti precedenti anche specifici e come la concessione di benefici premiali rispetto alle precedenti condanne non avesse sortito alcun effetto deterrente, denotando una “pervicace intenzionalità e recidiva nel delinquere”.
Si tratta di argomentazioni del tutto logiche, fondate su considerazioni che prendono le mosse da una valutazione puntuale delle emergenze in atti, idonee a giustificare la decisione adottata.
Quanto alla lamentata insufficiente valutazione in ordine alla idoneità della misura alternativa degli arresti domiciliari fuori regione con braccialetto elettronico (motivo secondo e quarto di ricorso), si osserva quanto segue.
Sulla base del discorso giustificativo finora illustrato, fondato su una puntuale ricognizione degli aspetti oggettivi della condotta serbata dal ricorrente e sulla considerazione dei connotati allarmanti della sua personalità, il Tribunale ha escluso in radice la possibilità di ritenere che la invocata misura degli arresti domiciliari sia adeguata a tutelare le elevate esigenze di cautela rappresentate nel provvedimento.
Nondimeno, il Tribunale si è soffermato su taluni aspetti della richiesta difensiva, ponendo in evidenza la genericità del contenuto di essa (non si hanno notizie in ordine alla condotta di vita dell’ospitante, non si comprende come il ricorrente possa sostenersi presso la dimora della persona che ha offerto accoglienza).
Si tratta, tuttavia, di argomentazioni che non rivestono carattere di centralità nell’economia del provvedimento alla luce delle più pregnanti considerazioni svolte in ordine alla inidoneità assoluta di una misura diversa da quella maggiormente afflittiva a tutelare le esigenze di cautela individuate.
Le critiche difensive sul punto, pertanto, non sono suscettibili di incrinare la motivazione offerta dai giudici del riesame.
GLYPH
Stante la valutazione espressa in punto d’idoneità della misura in atto, ritenuta l’unica in grado di soddisfare le elevate esigenze di cautela sociali collegate ai fatti in contestazione, si deve ritenere, conformemente agli orientamenti stabiliti in sede di legittimità, che il Tribunale non fosse tenuto ad offrire specifica motivazione sull’eventuale impiego del c.d. “braccialetto elettronico” in regime di arresti domiciliari (così ex multis Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463).
I motivi quinto e sesto del ricorso sono inidonei a rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta nel provvedimento impugnato.
Nel motivo quinto si offre una diversa interpretazione delle circostanze esaminate dal Tribunale quali aspetti di novità influenti sull’affievolimento delle esigenze cautelari. In proposito occorre osservare come non sia consentito al giudice di legittimità di intervenire su aspetti valutativi di merito al cospetto di argomentazioni non manifestamente illogiche.
Nel sesto motivo di ricorso si precisa come l’unico precedente specifico annoverato dal ricorrente risalga all’anno 1979, e come l’altro precedente segnalato in motivazione riguardi la partecipazione del ricorrente ad un’associazione semplice e non di tipo mafioso. Il rilievo, tuttavia, non ha capacità disarticolante della motivazione, avendo il Tribunale posto l’accento principalmente sui plurimi precedenti penali annoverati dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
In Roma, così deciso il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Pre eInte