Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a Roma il giorno 13/9/1960 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza n. 1481/2024 in data 23/7/2024 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23 luglio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Frosinone in data 27 giugno 2024 con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in reazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1 della rubric delle imputazioni), nonché per i reati di cui agli artt. 476, comma 2, 482 e 642, comma 2, cod. pen. (capi 2, 15, 22 e 24) e di cui all’art. 642, comma 2, cod. pen. (capi 26 e 27).
In estrema sintesi si contesta all’indagato, al capo 1 della rubrica delle imputazioni,di essersi associato con altri (rivestendo il ruolo di promotore ed organizzatore) al fine di compiere più delitti di falsità materiale ed ideologica nonché di frode ai danni di plurime compagnie assicurative finalizzati alla percezione di indennizzi legati a sinistri stradali in alcuni casi del tutto inesistent oppure svoltisi con persone, veicoli, danni materiali e lesioni personali diversi da quelli rappresentati, attraverso artificiose ricostruzioni degli incidenti e ciò anche avvalendosi di false certificazioni mediche appositamente realizzate, di ricevute fiscali relative a prestazioni mai effettuate apparentemente emesse da studi in realtà inesistenti, nonché di falsi testimoni.
Si contestano, infine, all’indagato una serie di reati-fine di cui ai capi sopra numericamente indicati.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 309 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in punto di attualità e concretezza dell’esigenza cautelare derivante dal pericolo di reiterazione delle condotte.
Sulla premessa che il gravame è stato presentato al Tribunale del riesame solo sotto il profilo delle esigenze cautelari che il Giudice emittente i provvedimento genetico ha ritenuto di ravvisare esclusivamente sotto il profilo della lettera “e” dell’art. 274 cod. proc. pen., osserva la difesa del ricorrente di avere rappresentato ai Giudici dell’incidente cautelare il fatto che il COGNOME è stato licenziato “per giusta causa” dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE presso la quale prestava attività lavorativa con le mansioni di liquidatore e che il suo principale interlocutore intraneus al sodalizio criminale (avv. COGNOME) è nel frattempo deceduto.
Si tratterebbe, pertanto, di situazioni che farebbero venir meno il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose.
Per contro il Tribunale del riesame, nella motivazione dell’ordinanza impugnata’si sarebbe profuso nella analisi della gravità indiziaria – come detto non oggetto di specifica devoluzione – senza invece adeguatamente motivare il dedotto
profilo delle esigenze cautelari con particolare riguardo ai profili di concretezza ed attualità delle stesse atteso che, una volta venuto meno l’incarico lavorativo di liquidatore che l’indagato rivestiva presso la Compagnia di assicurazioni ed essendo deceduto il soggetto con il quale si assume fosse legato dal patto illecito, non è dato comprendere come lo stesso possa reiterare le azioni delittuose che gli vengono contestate.
A ciò si aggiunge – prosegue parte ricorrente – che l’indagato, a seguito della circolazione delle informazioni che l’ANIA tende a diffondere, non potrebbe trovare occupazione in alcun’altra compagnia di assicurazioni perdendo quindi di rilevanza l’elemento evidenziato dal Tribunale del riesame riguardante il fatto che il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005) non regola tale eventualità non essendo stata istituita una banca dati dei liquidatori e dei dipendenti licenziati.
Infine, sarebbe priva di qualsivoglia collegamento ad elementi di fatto l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo la quale «il Pellegrino, proprio alla luce delle sue conoscenze e relazioni nel settore e proprio in ragione della sua personalità come sopra delineata, ben potrebbe riprendere a lavorare nel settore anche “in maniera occulta”».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Si è già detto sopra che il ricorso qui in esame riguarda soltanto i profili delle esigenze cautelari mentre non sono in contestazione quelli relativi alla gravità indiziaria.
Osserva, innanzitutto, la Corte che non è di certo censurabile il fatto che nell’ordinanza impugnata venga dedicato ampio spazio alla ricostruzione del modus operandi delittuoso dell’indagato trattandosi di elementi denotanti un livello di capacità delinquenziale dello stesso che inevitabilmente finiscono per riverberarsi anche sotto il profilo delle esigenze cautelari e, in particolare, di quella di cui alla lett. c), dell’art. 274 cod. proc. pen.
A ciò si aggiunge il fatto, evidenziato dal Tribunale, che il COGNOME, per la realizzazione del programma delittuoso,non ha avuto rapporti solo con il defunto avv. COGNOME ma anche con altri soggetti (Rotondo e Maramao) ancora attivi al momento dell’esecuzione delle misure cautelari nel settore delle pratiche assicurative relative a sinistri stradali.
Sempre lo stesso Tribunale ha, poi, anche evidenziato che l’odierno ricorrente – definito testualmente soggetto dotato di una «personalità altamente
spregiudicata e proclive alla violazione della legge penale» – non solo non ha palesato alcuna presa di distanza dalla condotta tenuta, né ha manifestato intenti risarcitori nei confronti dell’impresa societaria danneggiata dalle sue azioni, ma anche che è realistico e concreto il giudizio prognostico in base al quale lo stesso – ancorché sia intervenuto il suo licenziamento dalla RAGIONE_SOCIALE si possa avvalere delle proprie ramificate conoscenze e della collaudata esperienza nel settore infortunistico per riprendere a collaborare anche con un ruolo parzialmente diverso, con altri associati tuttora nel settore e, più ancora, con altri studi legal indicati dal dichiarante COGNOME ed allo stato non ancora identificati.
Osserva pertanto l’odierno Collegio che l’ordinanza impugnata risulta congruamente e logicamente motivata proprio in relazione all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Sul punto è solo il caso di ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), vizi non presenti nel provvedimento impugnato.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2024.