Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25444 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Locri il 22/04/1986 avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di Roma.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME del foro di Locri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi 1 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.), 9, 10, 11, 12, 18, 29 e 31 della contestazione provvisoria.
1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti in questione si fermavano alla data dell’8 marzo 2021; del sodalizio di cui al capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri soggetti separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si avevano notizie fino all’esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. Per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad avviso del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 febbraio
2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell’associazione ogget contestazione nel presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazi dell’organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d’arresto, se non la fine dell’attività criminosa. Opinava il giudicante nel che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli r alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite or europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotogra attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinv essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano anc impegnati nello stesso contesto criminoso.
1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazio dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essen limitata la disamina al solo esame dell’attualità dei fatti contestati evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si proce anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona.
1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l’appello, ritenen sussistenza della gravità indiziaria e l’attualità delle esigenze caute confronti del Romeo.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (i sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. pr quanto segue.
2.1. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibili dell’appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivat con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omette di indicare i capi e i punti dell’ordinanza impugnata e non enunciando le rag di fatto e di diritto poste a fondamento dell’appello.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rite giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, carente di valutaz prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, che di fatto ri irrealizzabili in difetto di un’analisi accurata della fattispecie concreta de indicati dal GIP, quali la disarticolazione del sodalizio investigato e l’ sottoposizione a custodia cautelare, seppure in procedimento diverso ma per medesimi fatti, dei capi e degli organizzatori del sodalizio in questione, NOME è stato considerato semplice partecipe. Il Tribunale non si è confronta con le ragioni esposte dal GIP per escludere l’attualità delle esigenze di caut
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logicogiuridici nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, che ha adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Con riferimento al primo motivo, si osserva come il rilievo in punto di asserita genericità dell’appello del Pm risulti inammissibile in quanto aspecifico, posto che si limita a reiterare l’eccezione senza considerare i contenuti espliciti della motivazione fornita dal Tribunale, che ha confutato la doglianza rilevando che, a fronte di una ordinanza di rigetto della misura cautelare motivata esclusivamente sul preliminare rilievo del difetto di attualità del pericolo di recidiva, la relativa impugnazione non può che riferirsi a tali contenuti. Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 – dep. 2025, Rv. 287512 – 01).
4. Il secondo motivo è infondato.’
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in punto di esigenze cautelari sono conformi in diritto ai principi espressi dalla Corte di cassazione, avendo evidenziato il carattere relativo delle presunzioni dettate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valutando l’idoneità dei fatti emersi anche successivamente all’epoca delle condotte contestate, la concreta personalità dell’indagato e l’intero contesto in cui l’organizzazione agiva, al fine di impedire l’operare delle presunzioni. Così ha riportato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, soprattutto mediante l’accertamento della rilevanza dell’organizzazione di narcotraffico capeggiata da COGNOME e attivamente partecipata anche da COGNOME che si mostrava pienamente operativa anche durante la restrizione in carcere dello stesso collaboratore (v. pagg. 18-19 dell’ordinanza impugnata), e ne ha valutato la caratura tale da sopravvivere alle vicende carcerarie degli organizzatori e alla loro condanna, considerato in modo complessivo il quadro delle concrete modalità di partecipazione emerse. Il Tribunale ha pure
correttamente rilevato l’irrilevanza del mancato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. al
fine di attenuare l’estrema gravità dei fatti, atteso che l’accertato uso dei cripto-telefonini non si era rilevato mero strumento
di elusione dei controlli di polizia, ma indice di condivisione di strumenti messi a disposizione di una cerchia ristretta di associati. È stata anche valutata la
negativa personalità del COGNOME, avuto riguardo al precedente specifico a suo carico, sia pure risalente, all’emissione di decreto di sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, all’esecuzione nei suoi confronti di alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere per analoghi reati in materia di stupefacenti,
relativamente ai quali riportava anche condanne (v. pag. 19 dell’ordinanza impugnata), a dimostrazione della notevole caratura criminale del Romeo,
pienamente inserito nel mondo del narcotraffico su tutto il territorio nazionale e autore dei fatti in esame nel periodo di quasi tre anni di latitanza in Spagna.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.
esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 giugno 2025
Il Consiglier estensore
Presidente