Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3779 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3779 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 14/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, respingendo la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Milano che ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere il 9 settembre 2025, in quanto indiziato in ordine al delitto di partecipazione ad un’associazione a delinquere dedita alla consumazione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio, in particolaredelitti di ricettazione e riciclaggio di autovetture di provenienza delittuosa, nonchØ a due episodi di riciclaggio ed uno di ricettazione.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari per pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli contestati.
Osserva il ricorrente che il Collegio del riesame ha condiviso le conclusioni del GIP in merito alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio osservando che COGNOME avrebbe il ruolo di esecutore delle direttive di COGNOME e di suo stretto collaboratore e risulterebbe stabilmente inserito nel contesto associativo.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato la spiccata propensione a delinquere del ricorrente, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposto a misure alternative alla reclusione, che non hanno avuto alcuna efficacia deterrente rispetto alla sua propensione a reiterare condotte illecite. Il pericolo di inquinamento probatorio e
quello di recidiva sarebbero, pertanto, concreti e attuali, poichØ gli associati disporrebbero di una fitta rete di rapporti personali e di contatti anche all’interno delle amministrazioni.
Osserva, tuttavia, il ricorrente che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica sulla permanenza dello stato di pericolosità dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare e l’ordinanza impugnata risulta contraddittoria, nella misura in cui respinge la richiesta di misura cautelare nei confronti dei coindagati, non ravvisando elementi da cui desumere l’attualità delle esigenze e valorizzando l’arco di tempo trascorso dalla commissione dei fatti e, di contro, considera sussistente il rischio concreto di recidiva per COGNOME,sebbene i reati a lui ascritti risalgano a ottobre, novembre 2022 e i precedenti penali a suo carico siano risalenti e di diversa natura rispetto ai reati per cui Ł sottoposto a custodia cautelare.
Con nota trasmessa il 19 novembre 2025 il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con nota del 13 gennaio 2026 Ł stato comunicato che NOME dal 2 dicembre 2025 Ł sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammisisbile perchŁ l’unico articolato motivo Ł manifestamente infondato, in quanto il GIP prima e il Tribunale poi hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, evidenziando le costanti attività di sottrazione, ricettazione e riciclaggio di veicoli svolta in seno all’associazione dai sodali, ciascuno secondo le proprie competenze e il proprio ruolo, con sistematicità ed efficienza; il ruolo di spicco assunto dal COGNOME nell’ambito dell’organizzazione; la continua ricerca di clienti interessati all’acquisto di veicoli e le intenzioni anche da parte del ricorrente di ampliare il proprio commercio illecito, individuando locali dove svolgere piø agevolmente le proprie attività criminose.
La circostanza che l’indagato svolga regolare attività lavorativa non costituisce un elemento dirimente, tale da incidere sulla sua valutazione di pericolosità, considerato che evidentemente le risorse lecite non sono state da lui ritenute sufficienti per astenersi dal reiterare condotte criminose; ed il suo stabile inserimento in un contesto associativo amplifica e proietta nel futuro il pericolo di recidiva, considerato che non gli viene addebitata una condotta occasionale ed episodica, ma un’attività sistematica svolta instretta collaborazione con l’esponente apicale, nell’ambito di un gruppo organizzato e con connotati di stabilità e professionalità.
Il Tribunale ha escluso che la posizione del COGNOME possa essere assimilata a quella degli altri coindagati che, pur essendo coinvolti in alcuni reati fine, non risultano stabilmente inseriti nel sodalizio, e ha correttamente evidenziato il suo peculiare ruolo di braccio destro del COGNOME e il suo specifico profilo di pericolosità, considerato che l’indagato potrebbe agevolmente mantenere contatti con i correi e con soggetti compiacenti, allo scopo di continuare la commercializzazione di veicoli ancora nella loro disponibilità.
Si tratta di considerazioni corrette sotto il profilo giuridico, congrue rispetto alle emergenze indiziarie e immuni dai vizi dedotti
Non va peraltro trascurato che il GIP ha già sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, riconoscendo un’attenuazione delle esigenze ravvisate, sichŁ le censure formulate in ordine alla scelta della misura cautelare della custodia in carcere devono ritenersi prive di concreto interesse.
Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME