Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28207 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROFILIPPO il 28/07/1964
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 del TRIB. LIBERTA di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME AngeloCOGNOME il quale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha annullato relativamente alla contestazione sub 16) dell’incolpazione provvisoria e ha rigettato per il capo 18), e l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME Angelo avverso l’ordinanza emessa in data 8 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per l’ ipotesi di reato relativa al delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, comma 11, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 61 bis cod.pen., perché 1 in concorso con COGNOME NOME, COGNOME Angelo, COGNOME NOME e COGNOME Fabrizio e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, COGNOME NOME quale fornitore e trasportatore, COGNOME Angelo quale intermediario, illecitamente detenevano, trasportavano e cedevano a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Fabrizio n. 2 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, a fronte della pattuizione di complessivi
euro 28.000, destinata alla successiva rivendita a terzi. Avvalendosi di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.
Fatto commesso in Canicattì nel mese di ottobre 2022.
2. COGNOME NOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con tre motivi.
Con il primo motivo, deduce, ex art. 606, comma l ì lett. c), l’erronea applicazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod.proc.pen., ez c,e, GLYPH kgil( quanto alla nullità dell’ordinanza tr,~, per omessa autonoma valutazione da parte del GIP degli indizi relativi al reato contestato sub 18), posto che la gravità indiziaria era stata ritenuta sulla base di una singola frase (” Ti faccio conoscere una persona onesta”), rinviando poi a generici risultati dell’attività investigativa e senza dare conto dei rilievi sollevati con la memoria depositata il 7 febbraio 2025.
Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 292, comma 2tlett. c e c) bis l e 309, comma 9, cod.proc.pen., quanto alla nullità dell’ordinanza impugnata per omessa autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno gravi della custodia cautelare in carcere. Mancanza di motivazione per omessa risposta da parte del Tribunale all’eccezione di nullità di cui alla dedotta violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c bis , cod.proc.pen. formulata dalla difesa con memoria depositata il 7 febbraio 2025. Si deduce anche vizio di motivazione in ordine alla eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per mancata esposizione dell’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari riferibili a COGNOME NOME e comunque delle concrete specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno gravi la custodia cautelare in carcere.
Con il terzo motivo, si deduce nuovamente la nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto e manifesta illogicità della motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e in ordine alla ritenuta esclusione dei presupposti per l’applicazione di una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.
A seguito dell’annullamento ad opera del tribunale del riesame del capo 16 dell’incolpazione provvisoria, recante la contestazione del reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309 del 1994, art. 116 bis 1 cod.pen. e art. 61 bis cod. nen., nei confronti di COGNOME NOME non opera la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Il ricorrente critica le argomentazioni del giudice del riesame ai fini del giudizio di attualità e concretezza dei nericolo e comunque la scelta della misura, in quanto le ritiene illogiche non tenendo conto della condizione di incensuratezza di COGNOME NOME, restando sottovalutata l’incidenza, ai fini sopraindicati, del tempo trascorso dall’ultimo dei reati contestati, che si ipotizza
commesso nell’ottobre del 2022, tanto più nei casi in cui non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., per cui è necessario dare positivamente conto della concretezzavdell’attualità delle esigenze cautelari, cosa non avvenuta nel caso di specie. Inoltre, il ricorrente reputa tautologica, apparente e comunque illogicA la motivazione adottata dal éollegio distrettuale per escludere la concessione degli arresti domiciliari anche se accompagnate da modalità elettronica di controllo.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 dl. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento trae origine da un’articolata indagine, compendiata nell’informativa riassuntiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento del 15 luglio 2024 nonché nelle più recenti informative del 2 e 6 dicembre 2024, consistente in attività captative telefoniche, ambientali e telematiche, videoriprese, localizzazioni satellitari a mezzo GPS, servizi di osservazione, escussione di persone informate, nel cui più ampio ambito, in cui si è acquisito un quadro delle attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento/Villaseta e delle attività criminali controllate dai predetti sodalizi, prime fra tutte quelle relative al monopolio del redditizio settore del traffico di sostanze stupefacenti, si collocano le condotte di cui alle ipotesi di reato a carico dell’odierno ricorrente.
Il Tribunale del riesame, quanto al capo 18) di incolpazione provvisoria, non annullato, ha condiviso integralmente il percorso argomentativo svolto dal giudice della cautela, richiamando l’esito delle captazioni integrate da servizi di osservazione e visione di immagini di videosorveglianza.
Nel corso delle conversazioni intercettate, è stato ritenuto che gli interlocutori discutessero inequivocabilmente di attività riconducibili al traffico di stupefacenti, facendo riferimento a quantità, a qualità e a prezzo da corrispondere, solo raramente ricorrendo a termini criptici (ad es. “macchina” o schede”) i quali, tenuto conto del contesto, facevano chiaramente riferimento alla droga.
I giudici del merito cautelare hanno considerato raggiunta la soglia della gravità indiziaria a carico del COGNOME in relazione ai delitti di cui all’ipotesi accusatoria sub 18), sulla base dei contatti intercorsi tra il ricorrente e COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (indagato nell’ambito del medesimo procedimento in ordine al delitto di cui all’art. 74 T.U. Stup con funzioni di vertice del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti 1 – conducibile alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle e svariati reati fine) il quale, svolgendo funzioni di intermediario, perfezionava con una serie di accordi poi effettivamente sfociati nello scambio di denaro contro sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Va, in primo luogo, rilevato come l’ordinanza impugnata alla pagina 17 abbia puntualmente indicato in quali passi dell’ordinanza genetica il giudice ha svolto un’autonoma valutazione delle risultanze investigative in relazione al capo 18) dell’incolpazione provvisoria, avendo fatto riferimento alle pagine da 498 a 533 della richiesta cautelare. Tanto è sufficiente a supportare il giudizio d’infondatezza dell’asserita inosservanza dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. nonché della dedotta mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Come chiarito dai primi passi dell’ordinanza genetica, il compendio investigativo, costituito da intercettazioni telefoniche e ambientali con puntuali riscontri acquisiti attraverso servizi mirati di osservazione e controllo, risulta particolarmente chiaro e, ove criptico o cifrato, indicativo in quanto tale dell’illiceità delle attività svolte dai conversanti. Il provvedimento applicativo della misura cautelare si fonda, come puntualmente attestato nell’ordinanza impugnata, su acquisizioni solide sotto il profilo della gravità indiziaria richiesta nel procedimento cautelare, essendo peraltro a tal fine sufficiente il contenuto delle sole intercettazioni telefoniche o ambientali, connotate da genuinità e attendibilità in quanto i soggetti intercettati non sanno di esserlo; di esse, comunque, si è fatta una valutazione contestualizzata e correlata a fatti e comportamenti documentati da attività di controllo di polizia giudiziaria. Il tribunale ha fornito una spiegazione non manifestamente illogica, da va:utare comunque nel più ampio contesto argomentativo dal quale si è desunta ‘identità del COGNOME quale destinatario della cocaina. La deduzione difensiva, sul punto, risulta inidonea, a fronte dell’ampio compendio investigativo, a destrutturare il guadro di gravità indiziaria segnalato dall’ ordinanza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
In linea di principio, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità dell’indagato richiedono che il giudice preveda che si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018,
COGNOME, Rv. 273674 – 01; Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 266999 – 01), da intendere nel senso che valuti in prospettiva quali siano e se vi siano elementi concreti recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01), dovendosi quindi escludere a fronte di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere riconosciuti qualora, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. La pluralità degli elementi che devono e possono essere valutati a tal fine presuppone l’ulteriore chiarimento per cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. ben, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).
Nel caso in esame, il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di duelli per i quali si procede non è stato ancorato alla sola commissione dei fatti in tempi recenti, essendovi chiaro riferimento, nonostante l’incensuratezza dell’indagato, COGNOME lle modalità della condotta (nazionalità di italo ameicano, residente in Germania e quindi agevolatore dell’incontro tra il COGNOME, Par!a e Corbo e interventore nella risoluzione della problematica restituzione del credito di euro 55000 dovuti al COGNOME da COGNOME) in quanto indicative dell’inserimento dell’indagato in un contesto criminale, dedito in maniera professionale al traffico illecito in larga scala di sostanze stupefacenti, alla ripetitività degli affari conclusi.
A fronte di tale giudizio, supportato dali’ulteriore, logica, considerazione che unica misura idonea a recidere i contatti con i fornitori dello stupefacente e con la platea di acquirenti è la custodia in carcere., nel ricorso si tenta di avvalorare una diversa valutazione senza però offrire indicazioni positive oggettive e contrarie, laddove, secondo il giudizio discrezionale rimesso ai giudici della cautela, l’indagato «ha mostrato sicura pervicacia criminale».
Al rigetto del ricorso segue la cordanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso il 2 luglio 2025