Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25459 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25459 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da NOMECOGNOME nato a Lamezia Terme, il 01/08/1998. avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale della Libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Procuratore generale, che, ne riportarsi a quel rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invoc l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udite le conclusioni rassegnate dall’avv. NOME COGNOME difensore fiducia di Nicolosi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 novembre 2024 il Tribunale della Libertà di Catanzaro h rigettato l’istanza di riesame proposta, nell’interesse di NOMECOGNOME a
l’ordinanza del 14 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva applicato, tra gli altri all’odierno ricorrente, misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi nn. 129, 191, 192 e 249 di provvisoria imputazione.
Nicolosi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento dell’impugnata ordinanza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, 273, 292 cod.proc.pen., e 74 dPR 309/90.
2.2. Col secondo motivo lamenta violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, 273, 292, 274 e 275 cod.proc.pen..
Il Giudice per le indagini preliminari aveva reso in tema di sussistenza delle esigenze cautelari una motivazione generica senza farsi carico della eterogeneità delle situazioni esistenziali dei diversi indagati.
La pericolosità dell’odierno ricorrente è stata fugacemente attestata, nell’ordinanza gravata, attestandone la cruciale posizione di stabile fornitore oltre
che di spacciatore di cocaina, laddove le emergenze indiziarie dicono di modiche quantità di stupefacente dallo stesso di volta in volta trattate. Ancora una volta non sarebbero stati presi nella debita considerazione il lasso di tempo in cui le contestate condotte si sarebbero consumate, e il tempo ‘silente’ tra la consumazione dei fatti (le condotte sono state accertate fino al 2022) e la applicazione della misura custodiale, così facendo difetto nell’ordinanza impugnata sia la verifica della attualità del pericolo sia la sua concretezza e perduranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale richiama una serie di conversazioni intervenute tra fine dicembre 2021 e 9 febbraio 2022 da cui risultano alcune consegne di marijuana (e in un caso di una dose di cocaina, “tagliata” con una bustina di Oki che portava lo stesso COGNOME e che gli consentiva di pagare la dose 30 invece che 35 euro) effettuate in favore del ricorrente da NOME COGNOME – al vertice dell’ipotizzato sodalizio – previo pagamento del relativo prezzo; in una occasione emerge la collaborazione del ricorrente nel confezionamento della droga, portando una bustina, e, in un’altra, nel portare a COGNOME un bilancino necessario per pesare il quantitativo destinato a tale COGNOME. A tanto deve aggiungersi che, secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza di riesame, dopo l’arresto di COGNOME, avvenuto il 17 febbraio 2022, il 25 febbraio 2022 Nicolosi faceva da tramite tra tale NOME COGNOME e NOME COGNOME, dedito ad una propria ed autonoma attività di spaccio in collaborazione con NOME COGNOME di cui era intimo confidente, dirottando l’acquirente presso il nuovo spacciatore; analoga situazione avveniva il 28 aprile e il 10 maggio 2022, date in cui COGNOME chiedeva una fornitura di stupefacente per la propria compagna, pattuendo il pagamento mediante una ricarica di 20 euro. Corale è, stando alla ricostruzione offerta dal Tribunale impugnato, la reazione di COGNOME e COGNOME dopo il controllo del 3 gennaio 2022 del a carico dell’odierno ricorrente, nella disponibilità del quale venivano rinvenuti i 33,7 grammi di marijuana che aveva appena acquistato dal COGNOME: si legge, in sintesi, che COGNOME informava tale COGNOME rassicurandolo che lui aveva evitato di essere scoperto, e che COGNOME chiedeva notizie a COGNOME, il quale lo informava dell’accaduto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta di emergenze che vanno lette in uno con quanto pure il Tribunale attesta a proposito del momento di fibrillazione seguito all’arresto di COGNOME, quando COGNOME, come un altro stretto collaboratore del primo, COGNOME, venuta meno la figura di riferimento negli affari connessi allo spaccio di droga, transitava sotto la direzione del citato NOME COGNOME.
Corretta risulta pertanto la conclusione del Tribunale (cfr. pag. 10) secondo c ricorrente era un pusher del sodalizio, con ruolo all’occasione di tagliare la co (riferibile alla vicenda dell’Oki usato per tagliare una singola dose di so acquistata e pagata dal ricorrente) e imbustare la marijuana e inolt intermediario di ulteriori cessioni.
In tal senso il giudice del merito ha richiamato lo “stabile rapporto di fornit cui vi era persino la cessione di droga a credito, a supporto di un rapporto fidu tra fornitore e vertici associativi, in vista di una comunanza di interes adesione al sodalizio (cfr. pagine 13 e 14 quando, pur nell’ambito della tratta delle esigenze cautelari, viene evidenziato il suo ruolo cruciale nel sodalizio stabile fornitore di cocaina oltre che di spacciatore, indicandolo quale fornitor con la sua attività ha consentito all’associazione di perseverare nella i attività, arricchendosi con lo spaccio di droga; e si adduce, a riprova di ta sua capacità di rifornire non solo l’associazione ma anche altri soggetti, ingenti quantitativi).
Nessuno iato logico, come vorrebbe far rilevare la difesa, è rinvenibile n contestualità dei ruoli di fornitore e spacciatore. Nessuna contraddizione, anc può apprezzarsi nella valorizzazione dei rapporti del ricorrente, succes all’arresto di COGNOME, con COGNOME, pure indicato come dedito a una pro autonoma attività di spaccio (pag. 5 dell’ordinanza), essendo, innanzi tutto che plausibile un riequilibrio di rapporti conseguenti al venire meno di una fi apicale, per di più per un motivo contingente quale un arresto; non risulta siffatti rapporti, comunque, mai descritti in termini di previa contrapposizion COGNOME e COGNOME, anzi legati -come lo stesso Tribunale ha sottolineato- d rapporto di intima confidenza, che secondo l’id quod plerumque accidít è connaturata alla condivisione dell’affectio socíetatis, specie ove si consideri il ruolo apicale del primo; essendo, alfine, tali rapporti comprovati dai comuni univ interessamento -sempre stando alla ricostruzione offerta dal Tribunale impugnato e reazione di COGNOME e COGNOME rispetto al controllo effettuato dalla polizia giud il 3 gennaio 2022 a carico dell’odierno ricorrente, nella disponibilità del venivano rinvenuti i 33,7 grammi di marijuana che aveva appena acquistato dal COGNOME (evenienza in cui COGNOME informava tale COGNOME rassicurandolo che lui aveva evitato di essere scoperto, e COGNOME chiedeva notizie a COGNOME, il qu informava dell’accaduto).
La ‘liquidità’ dei ruoli nell’organigramma di una associazione del tipo di que contestazione è, pure, fatto notorio, che non osta alla ricostruzione, necess dell’aspetto organizzativo alla stessa consustanziale, pur nella sua agile str 1.1. Rammenta il Collegio il costante insegnamento di questa Corte secondo cui l partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un re
forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (La Corte – Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 – 01 -ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). Nè è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale(In motivazione, la Corte – Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 – 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un’associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi del partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 – 01).
1.2. Si ritiene, in conclusione, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione e governo dei principi che la giurisprudenza ha costantemente affermato in argomento secondo un percorso giuridico esplicitato con motivazione scevra da illogicità manifesta.
2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale del riesame (correttamente) affermata la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione di cui all’art. 74 dPR 309/90, ha, poi, premesso la sussistenza della doppia presunzione di legge in tema di esigenze cautelari, e, laconicamente, attestato l’assenza di elementi addotti dalla difesa atti a superarla, semplicemente rilevando che, a fronte di condotte contestate fino al 2022, «alla luce delle specifiche circostanze e modalità del fatto e della negativa personalità dell’indagato», non sarebbe emersa la fuoriuscita dello stesso dal contesto delinquenziale di appartenenza, con rescissione dei relativi legami.
Motivazione, ancora una volta genericamente resa con riferimento alla gravità dei fatti contestati ed alle pene edittali per gli stessi previste, che si innesta su quel
resa dal Giudice dell’ordinanza genetica, il quale aveva svolto, al proposito, una valutazione, cumulativa, in relazione a tutti gli indagati raggiungi da indizi in ordine al reato associativo.
2.1. Questa Corte ha costantemente ribadito come in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere – concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).
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(1,
Principio, tuttavia, con cui occorre confrontarsi considerando che il delitto in parola è sì incluso nel catalogo di cui all’articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «crite di scelta delle misure», sicchè è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, ma che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un’inversione dell’onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, Dalla Santa, n.m.; Sez. 3″, n. 30629 del 22/09/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, COGNOME, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l’inattualità di situazioni di pericolo cautelare)», elementi che, nella specie, sono stati indicati dalla difesa nella esiguità del valore economico delle singole transazioni, nella incensuratezza del ricorrente odierno, nella risalente datazione della operatività del gruppo criminale, da cui la invocata attenta e necessaria valutazione del cd. tempo silente, decorrente dall’epoca delle ultime condotte penalmente rilevanti, elementi, tutti dai giudici di merito non valutati, in uno con lo specifico profilo di personalità del ricorrente, sulla scorta di una non meglio comprovata, ma dal Tribunale affermata, persistenza di rapporti con ambienti criminali operanti nel settore degli stupefacenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma
7, cod. proc.pen..
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma 11 marzo 2025
Il Pres,id ente