Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7350  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del TRIB. LIBERTA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 10/07/2 che ha respinto la richiesta di appello avverso l’ordinanza della Corte di app Firenze del 25/05/2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzion misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria applicata in relazio contestazione provvisoria elevata ai sensi dell’art. 628, comma primo e terzo, 3-quinquies, cod. pen. e art. 582 cod. pen.
È stato proposto un solo motivo di ricorso che si riporta nei l strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. c pen., con il quale è stata evocata la violazione di legge, pur richiamando parametro normativo l’art. 606 lett. c), per poi articolare una consideraz termini di illogicità della motivazione, anche perché omessa e apparente in rela alla attualità delle esigenze cautelarí. La Corte di appello ha omesso di motiv punto e la motivazione resa, secondo la quale il ricorrente sarebbe inclin violenza e prevaricazione, non appare sufficiente e non si rapporta con i comportamentale successivo.
 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiar inammissibile.
 Il motivo, oltre che del tutto generico, perplesso ed aspecifico nell formulazione (la mera considerazione letterale del ricorso rende evidente tale considerato il richiamo contestuale alla violazione di legge ed alla violazione di processuali come parametro normativo, nonché ad una motivazione illogica, e no manifestamente illogica, omessa e apparente al tempo stesso) è anc manifestamente infondato.
 In tal senso, occorre considerare che la particolare gravità della con imputata è stata ritenuta significativa del pericolo di reiterazione di delitti d specie, anche tenuto conto delle diverse vicende cautelari che avevano interessa ricorrente a causa dei suoi comportamenti e della intervenuta condanna per il de ascritto.
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitand richiamare la disciplina di legge in senso del tutto astratto rispetto al provve impugnato, che, con la sua motivazione logica ed argomentata, ha fatto corr applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire, secondo l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettua confusa con l’attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il peric reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. pu legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticam
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proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito con maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 1 Dicembre 2023.