Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARRUBIU il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari – Sezione per il riesame – ha confermato l’ordinanza del 12/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., commesso in Terralba il 05/12/2023 in danno di NOME COGNOME, ferito al collo e che, a seguito dell’accoltellamento subito, aveva riportato una “ferita lacero-contusa da punta in regione latero-cervicale sinistra”.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, suo difensore di fiducia unitamente all’AVV_NOTAIO, deducendo cumulativamente la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, laddove il Tribunale di Cagliari – anche con travisamento omissivo di quanto accaduto successivamente alla commissione del reato – ha ritenuto che l’unica misura custodiale, effettivamente idonea a soddisfare le esigenze cautelari individuate ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., fosse quella di natura carceraria e, consequenzialmente, ha reputato invece inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, pur se con l’adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ex art. 275-bis comma 1, cod. proc. pen. L’indagato, già il giorno successivo ai fatti, si è consegnato alle forze dell’ordine, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fatto ritrovare il coltello adoperato per l’accoltellamento. Ne lasso di tempo – pari a circa una settimana – intercorrente fra il fatto e l’esecuzion della misura, è rimasto in libertà senza subire restrizioni di alcun genere, eppure non ha posto in essere alcuna condotta evocativa della sussistenza di quell’incontrollato bisogno di vendetta, che pure gli viene imputato nell’ordinanza genetica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riferimento ai criteri di scelta della misura, non vi sono elementi per ritenere che NOME COGNOME possa essere propenso a sottrarsi alle prescrizioni conseguenti a una eventuale applicazione degli arresti domiciliari. Trattasi, del resto, di una persona di quasi sessanta anni, che ha sempre rispettato le leggi.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali si è integralmente riportato alle ragioni poste a fondamento del ricorso principale. A mezzo del ricorso si era rappresentato come l’ordinanza impugnata fosse affetta
da una manifesta illogicità di tipo omissivo, avendo il Tribunale del riesame conformemente a quanto fatto dal Giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione dell’originario provvedimento restrittivo della libertà personale trascurato due dati significativi della insussistenza di esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., tutelabili esclusivamente a mezzo della misura carceraria.
Non è stato considerato, anzitutto, come il giorno del contestato reato l’imputato avesse contattato un avvocato, si fosse consegnato alle forze dell’ordine, ammettendo le proprie responsabilità e facendo recuperare il coltello del quale si era servito. COGNOME, inoltre, era rimasto in libertà, dopo i fatti, una settimana, senza realizzare alcuna condotta aggressiva, idonea a dimostrare il ritenuto incontrollato bisogno di vendetta. Non vi sono, quindi, elementi concreti dai quali desumere l’inadeguatezza della meno afflittiva misura cautelare degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’unico tema che il ricorso devolve alla sede di legittimità, come esposto in parte narrativa, è quello attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va allora ricordato che questa Corte ha affrontato in più occasioni – in epoca posteriore alla novella del 2015 – il tema posto dal ricorrente, in ordine ai contenut della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all’a 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Non si può fare altro, quindi, se non ribadire che l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione de reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett a) della legge 16 aprile 2015 n. 47 nel testo dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all’osservanza da parte del giudice – di un presupposto già presente nel sistema, sub specie dell’elemento della concretezza (Sez. 1 n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonché, tra le altre, Sez. 6 n. 9894 del 16/02/2016, C., rv 266421 e Sez. 6 n. 15978 del 27/11/2015, COGNOME, rv 266988).
La volontà del legislatore del 2015 è animata da un finalismo meramente rafforzativo, rispetto a un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un pericolo, per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere – secondo logica – concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo.
2.1. Piuttosto, l’evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti si è, in effetti, individuata la necessità di valorizzare n solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita, in capo al soggetto, bensì anche l’esistenza di «occasioni prossime», idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si intende inibire (Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, COGNOME, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, rv 267091) .
2.2. Ciò rende necessarie alcune ulteriori precisazioni. Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda – in ogni ambito giuridico – sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod. pen.), che è rappresentato dalla valorizzazione della sua componente “storica” (la ricostruzione della, oppure delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato, nonché delle loro modalità concrete di realizzazione), che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi (quale apprezzamento della ricorrenza del pericolo) costituisce, per sua natura, il frutto di un giudizio rivolto al futuro; tale connotazione esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificare solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è, pertanto, un margine ineliminabile di fallibilità, tanto p doverosamente evitabile, quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l’analisi di tutto ciò che è emerso, sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire).
La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, dunque, è per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori; non può però negarsi – visto l’oggetto del particolare giudizio – che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva de condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto, non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. In tal senso, la necessar identificazione di «occasioni prossime», volte a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l’introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l’attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque – in realtà – soggettivist in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva).
In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa ricavare, dalla parte storica del giudizio, gli indicatori idonei a sostenere una
ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L’esistenza di “occasioni di riproduzione” è un dato – in realtà – non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius, del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare – in una con la verifica globale prima richiamata – l’esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come fattori accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata.
2.3. Con ciò, si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico – in sede cautelare personale – siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti, oltre che delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti a soggetto, piuttosto che alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 4, n. 27420 del 03/05/2018, M., rv 273084; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, rv 271522; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, rv 271216; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, COGNOME, rv 270634; Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, COGNOME, rv 269533; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, COGNOME, rv 269684).
Tanto premesso al fine di inquadrare la questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte, viene meno il fondamento in diritto della doglianza difensiva attinente all’individuato pericolo di reiterazione, che è stato logicamente desunto – nella decisione impugnata – non già dalla ricorrenza prossima di “occasioni di riproduzione” della condotta illecita, bensì dalla particolare tendenza alla aggressività dimostrata dal COGNOME, corrispondente alla disamina complessiva dell’accadimento e delle sue modalità realizzative. In tal senso, non sussistono carenze motivazionali o erronee ricognizioni dei presupposti di legge.
Giova poi precisare come, nel provvedimento ora al vaglio del Collegio, si trovi una ampia e dettagliata disamina della situazione cautelare concernente il ricorrente.
4.1. Il Tribunale del riesame di Cagliari, infatti, ha desunto la sussistenza delle esigenze cautelari, necessarie per l’emissione della relativa ordinanza restrittiva, evidenziando appunto la ricorrenza di un pericolo di reiterazione di ulteriori condotte criminose, del medesimo tenore di quelle per le quali si procede. Tale deduzione è, in primo luogo, ancorata alla considerazione dell’esser stato, il fatto per il quale si procede, un episodio non isolato, nell’ambito dei rapporti fr
COGNOME e COGNOME. Risulta richiamata nel provvedimento impugnato, sul punto specifico, l’aggressione a bastonate perpetrata dall’indagato circa un anno addietro, che è stata considerata – del tutto ragionevolmente – quale fattore fortemente evocativo di una testarda volontà eteroaggressiva e, quindi, di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte delittuose di tenore analogo.
E si tratta, peraltro, di un precedente del tutto sovrapponibile non solo sotto il profilo esecutivo e materiale, ma anche quanto al versante ideativo, posto che era sorretto sempre dalle medesime motivazioni, poste dal COGNOME a sostegno dell’accoltellamento per il quale si procede. L’indagato, infatti, ha ora accoltellato NOME COGNOME – avendolo già in passato aggredito a bastonate – ritenendo che quest’ultimo avesse una (non confermata) relazione extraconiugale con la figlia NOME e che, pertanto, fosse all’origine della rovina del matrimonio di lei.
4.2. Contrariamente all’assunto difensivo, l’avversata ordinanza prende specificamente in considerazione anche l’atteggiamento asseritamente collaborativo, che sarebbe stato serbato dal COGNOME, pur non traendo poi – da tale comportamento – le conclusioni auspicate dalla difesa. Vero dunque che il COGNOME – trascorso un breve lasso di tempo dal fatto – si è presentato, accompagnato dal difensore, presso i Carabinieri della Stazione di Marrubiu, ammettendo i fatti e facendo ritrovare il coltello che aveva adoperato; è però parimenti vero sottolinea il Tribunale del riesame – che COGNOME aveva riconosciuto COGNOME, che all’episodio, inoltre, aveva assistito un teste e che, infine, i sopra descri accadimenti erano stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza di un vicino bar. Secondo il Tribunale del riesame, insomma, l’indagato si è consegnato allorquando erano già trascorse, peraltro, alcune ore dal fatto – in quanto già rassegnato a essere agevolmente individuato, quale autore del sopra descritto gesto delittuoso.
Viepiù, lo stesso COGNOME non ha esitato, nell’immediatezza, a minacciare il teste oculare NOME COGNOME, intimandogli di non riferire quanto aveva visto; indice sicuro, tale atteggiamento, di una ferrea e stabile volontà di eludere le investigazioni, piuttosto che della invocata sussistenza di un affiato di resipiscenza e pentimento.
4.3. Il tema della scelta della misura cautelare – ad onta delle censure difensive – è pure adeguatamente affrontato dal Tribunale del riesame, che mostra, anche sul punto specifico, di saper fare buon governo dei principi di diritto sopra enucleati. Non è infatti emersa prova, in ordine all’adeguatezza della meno afflittiva misura detentiva domiciliare, in quanto questa – seppur con l’ausilio di dispositivo elettronico – postula pur sempre un rigoroso autogoverno, da parte del soggetto custodito. Una forma di controllo comportamentale che, se rapportato
alle modalità del fatto, oltre che alla causale dello stesso e al contesto storico e relazionale nella sua interezza, non pare poter essere garantito da COGNOME.
4.4. La struttura motivazionale dell’ordinanza avversata, in conclusione, è adeguata e coerente, nonché priva di fratture logiche e, quindi, sicuramente meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in questa sede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, a sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.