Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Null (ALBANIA) il 18/04/1975
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE del riesame di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame cautelare proveniente da annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione (sent. n. 39662/24), in riforma dell’impugnata ordinanza ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di NOME COGNOME per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 e reati fine in materia di stupefacenti con quella dell’obbligo di presentazione alla p.g.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, avuto riguardo al tempo trascorso dai fatti (risalenti, i più recenti, al 2017) ed all’esclusione del ruolo ( associativo apicale originariamente attribuito al prevenuto. Il Tribunale, pur escludendo l’attualità del pericolo di reiterazione del reato associativo e preso atto del lungo tempo trascorso dai fatti, oltre che degli ulteriori elementi favorevoli dianzi indicati, ha illogicamente ritenuto solo attenuate le esigenze cautelari, sostituendo la misura custodiale con quella dell’obbligo di presentazione alla p.g.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Si deve, in primo luogo, rammentare che non è compito di questa Corte analizzare nel merito gli elementi in fatto prospettati dal ricorrente al fine di valutare la situazione processuale del prevenuto, sotto il profilo della persistenza o meno di esigenze cautelari nei suoi confronti, trattandosi di operazione non consentita in questa sede.
In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME Rv. 269884-01).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’ordinanza impugnata ha offerto un non illogico percorso argomentativo a riguardo della persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, sebbene ritenute affievolite proprio in considerazione di quegli elementi favorevoli richiamati nel ricorso e puntualmente valorizzati nella parte motiva del provvedimento impugnato.
In particolare, il Tribunale ha bilanciato i citati elementi favorevoli con l’esito del giudizio di cognizione dinanzi al GUP presso il Tribunale di Catanzaro, che ha accertato che, nel procedimento principale cui accede il pendente giudizio cautelare, il ricorrente ha partecipato all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e ha commesso n. 28 reati-fine, ragione per cui è stato condannato alla pena di anni 9, mesi 10 e giorni 29 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria.
Pertanto, alla luce di quanto previsto dall’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e in relazione alla rilevante gravità dei fatti per cui si procede (fra cui la partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90), nonché tenuto conto della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha sostanzialmente valutato la permanenza delle esigenze cautelari e tuttavia, alla luce del ridimensionamento dell’apporto associativo del Garuja e degli altri elementi positivi addotti, ha sostituito la misura carceraria con la meno afflittiva misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Si tratta di una motivazione priva di errori in diritto, non manifestamente illogica e coerente con la situazione cautelare del prevenuto in rapporto alla gravità dei fatti e alla condanna subita, avendo il giudice del rinvio accolto le deduzioni difensive nei limiti dei reati per cui si procede, tenendo conto della presunzione di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari ma modulandola in senso meno afflittivo sulla scorta di quanto favorevolmente considerato in ordine al ruolo associativo non apicale processualmente accertato e all’assenza di condotte criminose successive ai fatti in contestazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 febbraio 2025
Il Consigli e estensore
Il Presidente