Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 511 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 11/04/2025 del Tribunale della Libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, che ha invocato il rigetto del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dagli avv.ti del ricorrente, NOME COGNOME e
NOME COGNOME, che hanno invocato l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 1061, emessa in data 11 aprile 2025, dep. il 30 aprile 2025, il Tribunale della Libertà di Napoli -decidendo sull’istanza di riesame proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli del 12 settembre 2024, di applicazione al prevenuto della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90, 416-bis.1 cod.pen. (capo a), 73, 80 d.P.R. 309/90, 416-bis.1, cod.pen. (capo 15)- a seguito di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, Quarta Sezione, con sentenza n. 12277/25 del 27 febbraio 2025, dep. il 28 febbraio 2025, ha annullato l’ordinanza gravata in relazione al capo 15, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 1, cod.proc.pen.; ha confermato il provvedimento impugnato nel resto.
COGNOME ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza, ex art. 311 cod.proc.pen..
2.1. Deduce, con l’unico motivo formulato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge -art. 627 con riferimento agli artt. 125 e 275, commi 3 e 3-bis cod.proc.pen., e 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90- e correlato vizio di motivazione.
Nonostante l’elisione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. in relazione al capo 15 di contestazione, l’ordinanza impugnata ha operato rinvio, in punto di esigenze cautelari, al contenuto di quella, primigenia, resa ex art. 309 cod.proc.pen. dal Tribunale di Napoli il 25 ottobre 2025.
La caducazione della contestazione associativa e della aggravante ad effetto speciale avrebbe dovuto imporre una motivazione ficcante ed autonoma rispetto a quella richiamata per relationem.
Acclarata la risalente conoscenza tra COGNOME e COGNOME; attesa l’equivocità del riferimento a NOME COGNOME, prima in ambito territoriale napoletano, poi calabrese; e l’univocità della condotta delittuosa contestata; e il brevissimo lasso di tempo in cui il ricorrente compare nell’orizzonte investigativo oggetto del procedimento; e la risalenza nel tempo dei fatti contestati, attribuibili ad un quinquennio addietro e a più di quattro anni prima della data di esecuzione della misura; contesta la difesa le deduzioni del Tribunale in ordine all’appartenenza del ricorrente al mercato degli stupefacenti in quanto desunte dalla intercettazioni da cui la provvista indiziaria a suo carico, e la presunzione della sua pericolosità, e, ancora, la inadeguatezza della misura domiciliare nonostante i presidi elettronici che la assistono in difetto di concreti addentellati fattuali che le legittimino.
La motivazione al proposito è, al più, apparente, anche con riferimento alla mancata valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.
Il ricorso è inammissibile.
Giova alla migliore comprensione del thema decidendum una sintetica ricostruzione degli accadimenti procedimentali, come ricostruibili sulla scorta degli atti.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 settembre 2024, ha applicato (tra gli altri) al prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90, 416bis.1 cod.pen., commesso in Caivano da settembre 2019 ad agosto 2020 (capo a), 110 cod.pen., 73, 80 d.P.R. 309/90, 416-bis.1 cod.pen., commesso in Motta Visconti (INDIRIZZO), Casorate Primo INDIRIZZO), Caianello e Caivano, dal 17 novembre 2019 al 19 novembre 2019 (capo 15).
1.2. Il Tribunale della Libertà di Napoli ha pronunciato, su istanza ex art 309 cod.proc.pen. dell’odierno ricorrente, il 25 ottobre 2024, la seguente ordinanza: «annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui al capo a) in relazione alla quale dispone la scarcerazione solo formale di COGNOME NOME. Conferma nel resto, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. contestata al capo 1, l’ordinanza impugnata».
1.3. Questa Corte, Quarta Sezione, con sentenza n. 12277/25 del 27 febbraio 2025, dep. il 28 febbraio 2025, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (articolato in un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo e della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod.pen. originariamente contestata in relazione al capo 15) e di COGNOME (articolato su tre motivi tutti riguardanti il residuo capo 15: il primo, con cui ha dedotto violazione di legge -art. 292, comma 2, lett. c-bis cod.proc.pen.- e vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza; il secondo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90; il terzo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di proporzionalità della misura da applicare nel caso concreto) ha, contestualizzata la residua condotta oggetto di contestazione nella sua concretezza (fornitura, in concorso col fratello COGNOME NOME, eseguita in Motta Visconti da NOME COGNOME con auto presa a noleggio, di 5 chilogrammi di cocaina a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dietro pagamento del corrispettivo pari a 181.000 euro, in ordine alla quale il Tribunale della Libertà aveva escluso la ricorrenza della aggravante) ha, dedotto l’inammissibilità, per aspecificità, del primo motivo di ricorso proposto dall’indagato; l’infondatezza del
secondo motivo di ricorso proposto dall’indagato; in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica quanto alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen’ e risultando per tale verso assorbito dall’annullamento della ordinanza per tale ragione il terzo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME, pronunciato la seguente sentenza: «nnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p. . Rigetta i ricorsi nel resto. ».
Il percorso motivazionale della Corte di Cassazione in sede rescissoria può così riassumersi.
2.1. L’aggravante de qua è stata contestata per essere stato il fatto commesso “al fine di agevolare le attività dell’associazione camorristica e gli scopi criminali del gruppo facente capo a COGNOME NOME detto NOME e COGNOME NOME, detto o chiattone, divenuto egemone sul territorio di Caivano subentrando al pregresso Clan COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME, decapitato dagli arresti dei vertici avvenuti nel periodo intercorso da novembre 2019 a febbraio 2020″.
2.2. L’aggravante ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità (Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734-01).
2.3. Il Tribunale della Libertà ha dato atto (notorio giudiziario: sentenza Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 20 novembre 2023, n. 2113/23) dell’esistenza della RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis cod.pen., camorristica, e dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e del suo al suo interno ricoperto da NOME COGNOME; dei risalenti rapporti tra NOME COGNOME e il gruppo capeggiato da COGNOME, e COGNOME personalmente, con cui era in rapporto di confidenza; ha affermato che in occasione dell’approvvigionamento di droga del 19 novembre 2019 i due avevano discusso menzionando anche esponenti di spicco di clan camorristici , NOME COGNOME in particolare. Ha escluso l’addebitabilità della circostanza aggravante a COGNOME, in quanto non sarebbe emerso che egli avrebbe agito con la finalità, specifica, di favorire l’organizzazione camorristica operante in altro territorio.
2.4. Ha dunque osservato questa Corte, con la sentenza rescindente, che «I giudici di merito non hanno considerato che la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
L’indagine che il Tribunale avrebbe dovuto compiere, dunque, non poteva limitarsi alla verifica della sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, ma avrebbe dovuto estendersi, piuttosto, alla verifica della sussistenza del dolo specifico di cui alla circostanza aggravante in esame in capo agli altri concorrenti e della eventuale rappresentazione da parte del COGNOME della finalità tipizzante la fattispecie aggravata e del fatto che il suo contributo era valso a perfezionare l’azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti, secondo l’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite con la sentenza su indicata».
3. Alla luce di tale principio deve leggersi l’ordinanza impugnata.
3.1. Con l’art. 627 cod.proc.pen. il giudizio di rinvio è delineato, non come semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma quale fase a sé stante, ulteriore, del precedente giudizio di merito, sebbene condizionata da alcune limitazioni indicate nell’art. 627 cod.proc.pen., che sono una ricaduta dei vincoli determinati dal giudizio di legittimità già svoltosi.
E’ noto, infatti, che nel disporre il rinvio, la Cassazione deve indicare il principio di diritto cui il giudice del merito deve uniformarsi (art. 627, comma 3, cod.proc.pen.), che può essere così di natura sostanziale come di natura processuale, principio talora implicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza della Corte, con riferimento alla sua ratio decidendi.
Deve rilevarsi che se, in linea di principio, il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza cassata, tuttavia l’art. 627 cod.proc.pen. detta talune limitazioni relative alla competenza del giudice del rinvio, alla rilevabilità di nullità, anche assolute, e di inammissibilità eventualmente verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari, al divieto di reformatio in peius, sia quando la sentenza annullata è emessa in appello da un giudice vincolato da tale divieto (avendo appellato il solo imputato), sia quando la sentenza annullata è emessa in grado di appello da un giudice non vincolato dal divieto (avendo appellato il pubblico ministero) e ricorrente in cassazione fosse il solo imputato (e non il pubblico ministero, nemmeno con ricorso incidentale).
Per quanto riguarda, in particolare, i poteri/doveri del giudice del rinvio, quest’ultimo è tenuto ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione in riferimento alle decisioni di diritto assunte dalla medesima, intendendosi per ‘questione di diritto’ il principio interpretativo di diritto, sostanziale o processuale cristallizzato dalla corte di cassazione.
3.2. Delimitata, come sopra, «la portata conformativa correlata alla statuizione di annullamento con rinvio», Il Tribunale della Libertà, con l’ordinanza impugnata, ha innanzi tutto chiarito come, più che di concorso ex art. 110 cod.pen. con gli acquirenti, nel reato contestato al capo 15, «richiamo fuorviante ed infondato
perché finisce nell’avvolgere in una condotta unitaria, oggetto di addebito indiscriminato nei confronti di tutti gli indagati, segmenti fattuali che, viceversa, anche sulla scorta di un nuovo esame negli atti di indagine perfezionano reati distinti, sottratti alla disciplina concorsuale», la specifica condotta dell’odierno ricorrente -col fratello NOME– lo colloca nella funzione, protagonista, di controparte negoziale degli acquirenti dell’ingente partita di droga, in quanto insieme col fratello appunto- grossista di cocaina di stanza in Lombardia.
Non quindi concorrente nella condotta di acquisto di COGNOME con la sua RAGIONE_SOCIALE (reciprocamente autonomamente punibile), della partita di cocaina, ma venditore della stessa, autonomamente responsabile in ragione di condotta materialmente autonomamente prevista, e tipizzata dal legislatore, come atta ad integrare il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, alternativamente ravvisabile, tra le diverse condotte ivi previste, nella vendita o consegna di stupefacente. Tanto nell’alveo di un rapporto prettamente e puramente ‘commerciale’, svincolato dalla qualità, mafiosa, della RAGIONE_SOCIALE.
Di tal che, elisa in radice la possibilità che il ricorrente abbia agito col dolo specifico della fattispecie aggravata dall’art. 416-bis.1 cod.pen., e valutato quale unico suo concorrente nella condotta di vendita/cessione della droga il fratello, il Tribunale ha escluso l’operatività della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, e si è riportato, in toto, al percorso motivazionale esposto nell’ordinanza del 25 ottobre 2025 in punto di sussistenza e attualità delle esigenze cautelari al massimo livello e di adeguatezza e proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere da ritenersi parte integrane del provvedimento.
Esigenze cautelari ivi motivate, nella loro cogenza e gravità, in ragione di gravità dei fatti, professionalità estrema, disponibilità di ‘compendio aziendale’, ‘avviamento commerciale’ concretizzato nei contatti con ambienti criminali ‘ndranghetisti sbandierati nel corso delle conversazioni captate (con “NOME COGNOME“), stabile rilevantissima operatività nel mercato della droga con legami con la ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Da cui la affermazione di una personalità criminale sì spiccata rispetto alla quale la distanza temporale dai fatti, e l’incensuratezza formale del ricorrente, sono stati ritenuti cedevoli; e la custodia domiciliare, anche ove assistita da presidi tecnici, inadeguata ad infrenare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie in quanto è stato ritenuto che il presente episodio delittuoso «che costituisce uno soltanto di moltissimi delitti programmati o commessi dal ricorrente» non potesse «relegarsi in un’area di accidentalità», e che «di fronte a reati di eccezionale gravità, organizzati in ambito domestico, con contatti telefonici con clienti/capo clan camorristici operanti a distanza di migliaia di chilometri, è fin troppo evidente che solo la detenzione inframuraria appare cautela adeguata a recidere i contatti
con fonti di approvvigionamento e clienti, non potendosi ritenere sufficiente la misura autotutelata, anche con strumentazione di controllo elettronico a distanza, che no impedirebbe di certo la commissione di reati in casa, essendo pronosticabile con certezza che il COGNOME non rispetterebbe le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari».
La lettura, diacronica, come proposta, dei provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento, rende chiaro ciò che tale non risulta dalla prospettazione difensiva e cioè che la motivazione resa in tema di esigenze di cautela. Concrete ed attuali, e di adeguatezza della sola misura cautelare inframuraria ad infrenarle nella loro attestata gravità, svolta per relationem rispetto a quella resa dal Tribunale della Libertà del 25 ottobre 2025, è resa con riferimento, precipuo, alla esatta, residua, contestazione del reato di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90, sicchè la censura mossa in termini di violazione di legge e vizio di motivazione al proposito è sconfessata a partire dalle sue fondamenta procedimentali, in quanto la valutazione è perfettamente coerente con le risultanze disponibili.
4.1. Ora, come allora, cioè, la valutazione di che trattasi è stata svolta al cospetto di contestazione scevra dall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen., in ragione -come desumibile dalla motivazione sopra riprodotta (cfr. § 3.2 del Considerato in Diritto)- delle ritenute attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (correttamente non concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo; cfr. Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01.
4.2. Tutte le lagnanze difensive (relative alla risalente conoscenza tra COGNOME e COGNOME; attesa l’equivocità del riferimento a NOME COGNOME, prima in ambito territoriale napoletano, poi calabrese; e l’univocità della condotta delittuosa contestata; e il brevissimo lasso di tempo in cui il ricorrente compare nell’orizzonte investigativo oggetto del procedimento; e la risalenza nel tempo dei fatti contestati, attribuibili ad un quinquennio addietro e a più di quattro anni prima della data di esecuzione della misura; contesta la difesa le deduzioni del Tribunale in ordine all’appartenenza del ricorrente al mercato degli stupefacenti in quanto desunte dalla . intercettazioni da cui la provvista indiziaria a suo carico, e la presunzione della sua pericolosità, e, ancora, la inadeguatezza della misura domiciliare nonostante i presidi elettronici che la assistono in difetto di concreti addentellati fattuali che le legittimino,), risultano puntualmente passate in disamina, in assenza di contraddittorietà con atti del procedimento (così per
esempio quanto alla fuorviante allegazione della contradittoria appartenenza di COGNOME ad ambienti ora calabresi ora napoletani, laddove, invece, la notazione svolta in ordinanza attiene a colloqui, con calabresi, a proposito di COGNOME, napoletano) o illogicità manifeste, e nell’alveo delle coordinate ermeneutiche che secondo il granitico orientamento di questa Corte presiede alla materia.
Ciò, si ribadisce, sia quanto alla esistenza e cogenza, per la loro intensità, delle ravvisate esigenze di cautela -desunte, come sopra indicato, sia dalle modalità e gravità dei fatti- sia dal dato di personalità, ritenuto allarmante.
Tanto, in particolare, è stato valutato, insieme con la comprovata spiccata capacità criminale, come compendio investigativo atto ad elidere qualsivoglia rilevanza alla distanza temporale dai fatti (fermo restando che «l c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari», cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020 ) Rv. 278999 – 01), e all’incensuratezza, solo formale, del ricorrente (rispetto alla quale la decisione del Tribunale distrettuale, che non ne ha ritenuto il peso decisivo nella valutazione di pericolosità, si sottrae alle censure del ricorrente se si considera che secondo la giurisprudenza di questa Corte «in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, poiché la pericolosità dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla sua personalità, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, è legittima l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere; sicchè le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così come corretta in diritto e correttamente motivata senza cesure logiche risulta, pure la inadeguatezza della custodia domiciliare, anche ove assistita da presidi tecnici, in ragione della impossibilità di relegare il fatto in questione in un’area di accidentalità, e della considerazione per cui «di fronte a reati di eccezionale gravità, organizzati in ambito domestico, con contatti telefonici con clienti/capo
clan camorristici operanti a distanza di migliaia di chilometri, è fin troppo evidente che solo la detenzione inframuraria appare cautela adeguata a recidere i contatti con fonti di approvvigionamento e clienti, non potendosi ritenere sufficiente la misura autotutelata, anche con strumentazione di controllo elettronico a distanza, che no impedirebbe di certo la commissione di reati in casa, essendo pronosticabile con certezza che il COGNOME non rispetterebbe le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari».
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-Ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025