Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a Crotone il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del -icorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, propone rico -so per cassazione avverso l’ordinanza del 5 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento del riesame proposto dalla Procura cella Repubblica di Rimini avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 9 novembre 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis cod. pen. ed 11 d.lgs. 74/2000.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 274 e 284 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della medesima indole facendo generico riferimento ai precedenti penali del ricorrente senza tenere conto che gli stessi risalgono ad un periodo intercorso tra gli anni 7 17
novanta ed i primi anni duemila con conseguente carenza del requisito dell’attualità dell’esigenza cautelare di cui alla lett. C) dell’art. 274 cod. proc. pen
La difesa ha, altresì, affermato che le ulteriori condotte poste a fondamento della decisione (tentativi di sottrazione delle sue risorse patrimoniali all’esecuzione di misure di prevenzione) non sarebbero idonee a fondare un giudizio di pericolosità a seguito della sopravvenuta confisca di prevenzione di tutti i beni riferibili al COGNOME ed alla società RAGIONE_SOCIALE riconducibile.
Il Tribunale avrebbe, infine, erroneamente fondato la decisione sulla richiesta avanzata dal COGNOME di essere autorizzato a svolgere l’attività di intermediario, senza tenere conto che tale richiesta dimostrerebbe al contrario che il ricorrente intendeva attivarsi per lavorare in modo del tutto legale e tracciabile così da reperire i necessari mezzi di sussistenza per sé e la propria famiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è infondato.
1.1. L’ordinanza impugnata non risulta essere caratterizzata da errori nell’applicazione delle regole della logica né da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, risultando una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell’ambito del percorso seguito.
Il Tribunale i con percorso argomentativo coerente con le risultanze investigative t. e privo di illogicità manifeste, ha desunto l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dalla gravità delle condotte illecite poste in essere, dall’omogeneità del modus operandi caratterizzato dal ricorso a prestanonni per celare il proprio coinvolgimento nelle condotte fraudolente, dall’elevata capacità a delinquere desumibile dai plurimi precedenti penali, dai carichi pendenti per reati tributari e di interposizione fittizia nonché dalla reiterata violazione della misura di prevenzione personale e reale cui il COGNOME è stato sottoposto nel gennaio del 2023 con conseguente denuncia per violazione dell’art. 75 d.l.gs. 159/2011 (vedi pagine 5 e 6 dell’ordinanza impugnata), elementi ritenuti decisivi a dimostrare l’attuale pericolosità sociale del ricorrente ed infausta la prognosi di reiterazione di condotte della medesima indole.
Tale ricostruzione, che contiene una valutazione globale e completa di tutti gli elementi rilevanti del giudizio, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, anche in considerazione della mancata prospettazione da parte del ricorrente di elementi da cui desumere l’affievolimento della sua pericolosità.
Il Collegio intende, peraltro, ribadire che il requisito dell’attualità del pericolo reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive
e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, NOME, Rv. 282991).
1.2. Il ricorrente non si è adeguatamente misurato con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell’effettiva sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, sviluppando deduzioni assertive, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione delle risultanze investigative.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Il GLYPH sigliere estensore GLYPH La Presidente Così deciso il 10 aprile 2024