Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dei difensori della ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, con provvedimento del 08/11/2023, ha confermato l’ordinanza del G.i.p. della stessa città del 16/10/2023 con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui eartr, 629 e 416-bis.1. cod. pen. (capo 1) della imputazione provvisoria, nonché artt. 110, 81 cod. pen., artt. 2 e 4 I. n. 895 del 1967 (capo 3).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME COGNOME, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. perì.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. e art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen.; il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti imputati alla ricorrente, sulla base di argomentazioni inconsistenti e generiche; le caratteristiche personologiche e l’origine familiare del NOME NOME non potevano essere automaticamente riferite alla ricorrente. È mancato qualsiasi accertamento effettivo dei fatti e tutto il compendio di gravità indiziaria si basa sostanzialmente sulle autoreferenziali dichiarazioni della persona offesa, mentre non è stato in alcun modo considerato che il COGNOME e la COGNOME erano assolutamente convinti della legittimità della loro pretesa, atteso che la responsabilità del sinistro era da riferire allo COGNOME NOME. La COGNOME, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non aveva alcuna conoscenza del curriculum criminale del COGNOME ed era totalmente all’oscuro dei suoi affari, come dimostrava la gelosia mostrata nei confronti dell’AVV_NOTAIO. Le condotte della ricorrente, specialmente quanto al racconto del sinistro effettuato al padre, sono state lette in modo strumentale e sostanzialmente travisate, ricorrendo, al contrario di quanto affermato dal Tribunale,un quadro indiziario assolutamente incoerente.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione, perché mancante in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; l’applicazione della aggravante è derivata dall’evidente travisamento delle emergenze probatorie, atteso che la ricorrenza della aggravante viene desunta esclusivamente dai precedenti penali e accertamenti giudiziali riferibili alla famiglia del COGNOME NOME; il mero legame sentimentale con il COGNOME è stato ritenuto sufficiente a configurare a carico della ricorrente la aggravante contestata.
2.3. Violazione di legge e di norme processuali, nonché motivazione manifestamente illogica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; la motivazione è incongrua con riferimento alla proporzione della misura cautelare adottata, nonché quanto alla mancata considerazione di elementi probatori favorevoli; il Tribunale ha richiamato non solo i fatti oggetto di imputazione provvisoria, ma anche fatti ulteriori, che non avrebbero dovuto essere considerati al fine di valutare le esigenze cautelari. Anche il pericolo di inquinamento probatorio è stato ritenuto sulla base di “un grado di approssimazione accertativo”, privo di concretezza e attualità.
2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione sia quanto alla qualificazione giuridica, che quanto alla mancata considerazione di elementi favorevoli alla ricorrente in relazione al capo 3) della imputazione; la ricorrenza della provvista indiziaria si è basata esclusivamente su una pura rappresentazione astratta in assenza di prove concrete, è del tutto assente una prova, anche solo indiziaria, quanto alla disponibilità di una arma nella occasione oggetto di imputazione provvisoria.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha depositato memoria in data 22/03/2024, con la quale ha ribadito le proprie conclusioni e i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e generici.
Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 dell’8.10.2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 delll’8.3.2012, Rv. 252178).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc.pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod.proc.pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato.
Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che sono prive di specificità le doglianze formulate nel primo, secondo e quarto motivo del ricorso.
La ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro, decisivamente rilevante, a suo carico.
Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato, conformemente a quanto effettuato nell’ordinanza genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata ipotesi estorsiva, nella sua forma aggravata, così come la detenzione ed il porto di arma; ha evidenziato, con motivazione logica ed argomentata y una pluralità di elementi Ld -a -T estremamente significativi (pag. 16 e seg. quanto alla ricostruzione del Giudice di primo grado, pienamente condivisa, e pag. 17 e seg, pag. 23 e seg. quanto alla complessiva provvista indiziaria, al ruolo della ricorrente, alla qualificazione del fatto come pretesa illegittima e non altrimenti azionabile, alla presenza di un agire intimidatorio con chiaro riferimento ad associazioni per delinquere presenti sul territorio di riferimento) con i quali la ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche ed astratte quanto alla provvista indiziaria in relazione ai capi 1) e 3). In tal senso il Tribunale, tenendo conto delle osservazioni difensive ha evidenziato che: la ricorrente aveva un deciso ruolo di concorrente morale e promotrice della condotta materiale posta in essere in danno dello COGNOME NOME; – la pretesa azionata non poteva ritenersi lecita, sia quanto alla titolarità della stessa, che quanto alla modalità di proposizione delle proprie ragioni, intese in senso del tutto prevaricatorio e ingiustificato (in quanto tese a raggiungere un risarcimento totale dei danni riportati dalla vettura del padre a prescindere da qualsiasi effettiva responsabilità della persona offesa, in mancanza di qualsiasi accesso alle vie legali, con il supporto violento, reiterato e minaccioso del COGNOME per un interesse riferibile alla famiglia della ricorrente); – le modalità particolarmente violente della condotta;-la minaccia chiaramente riferibile alla provenienza sociale e familiare del compagno della ricorrente, alla quale la stessa assisteva con sostegno evidente per raggiungere un proprio personale e non legittimo profitto; – la condivisione di scopi ed obiettivi, proprio in considerazione della predisposizione di luogo e mezzi dove porre in essere congiuntamente al NOME, la pretesa estorsiva; – l’assoluta univocità dei dialoghi captati in ordine alle condotte imputate ai capi 1) e 3), in assenza di qualsiasi valida allegazione in senso contrario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con tale ampia, articolata e logica motivazione la ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a reiterare le proprie doglianze, in presenza di una ricostruzione non solo fattuale, ma anche giuridica, quanto ai principi applicabili al caso in esame, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Anche le doglianze in tema di esigenze cautelari sono prive di specificità e del tutto generiche nel loro argomentare e in pieno contrasto con le diverse affermazioni del Tribunale, esplicite e puntuali sul tema delle esigenze cautelari in considerazione della personalità della ricorrente, anche quanto all’inidoneità di misure gradate.
Il ricorso fornisce un’interpretazione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242), in tema di misure cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Tribunale ha adempiuto con motivazione logica ed articolata all’onere motivazionale sul punto, anche quanto al pericolo di inquinamento probatorio, evidenziando specificamente la particolare spregiudicatezza della ricorrente nel porre in essere le condotte imputate, il suo avvalersi, per i suoi interessi, della caratura criminale del compagno, sottolineando, anche in considerazione delle emergenze in atti, l’evidente radicamento della stessi& nel contesto criminale locale e, dunque, la possibilità di costanti contatti una volta all’esterno del carcere, tenuto conto di tutte le allegazioni della difesa. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta, con evidente aspecificità e genericità del motivo. In altri termini, il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagata non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, COGNOME, Rv. 267965-01; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, COGNOME, Rv. 268366-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684-01), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla
“attuale”, permanente sussistenza dell’esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977-01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ldeve rilevarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori relativi alla valutazione dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il suddetto pericolo fosse attuale e concreto, in ragione soprattutto del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata e organizzata capacità delinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche della ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna der) ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i. ‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 -ter, comma 1-ter, d isp. att.cod . proc. pen.
Così deciso il 3 aprile 2024.