Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24327 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTRO DEI VOLSCI il 10/12/1954
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.Perfili NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 20/12/2024, con Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente al fine di ottenere l misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, che era stata dispos presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 18/11/2024, in relazione ai reati di ass delinquere e traffico di rifiuti commessi dal 2019 al 2021, a seguito della dich cessazione della misura degli arresti domiciliari, stante la scadenza dei termini di dell’art. 307 cod. proc. pen.
Si precisa che con l’atto di appello il ricorrente aveva lamentato in via princi dell’ordinanza custodiale per insussistenza delle esigenze cautelari, in via subord chiesto la revoca della misura in atto e, in via ulteriormente subordinata, la sost misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con l’obbligo di pres alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana.
2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla sussist esigenze cautelari. Evidenzia che il procedimento penale di cognizione non risulta più delle indagini, essendo stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai sen bis cod. proc. pen., e che, conseguentemente è tautologica e di mero stile l’affer giudice a quo secondo cui permangono immutate le esigenze cautelari di prevenzione di f condotte. In particolare, evidenzia che il GIP aveva ravvisato le esigenze cautelari “essendo il procedimento penale ancora in fase di indagini”circostanza, tuttavia erronea – e che il Tribunale ha ritenuto di integrare tale motivazione, ritenendo così “permanenti che avevano determinato la misura originaria, in quanto “non sono intervenuti elem facciano ritenere del tutto cambiata la situazione”.
Inoltre, il giudice ha ritenuto sussistente il rischio di recidivanza e persist cautelari sebbene siano sopraggiunti fatti successivi, quali l’avvenuta liquidazione gi società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società che – secondo la tesi accusat state impiegate per la commissione dei reati di associazione a delinquere e traffico d sussistono quindi elementi dai quali inferire, in termini di attualità e concretezza, delle esigenze cautelari e l’applicazione della misura cautelare in atto. Né il giudic una verifica in termini di idoneità della tutela cautelare mediante misure attenuate d per esempio il divieto di dimora.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, po giudice si è limitato a riproporre considerazioni esposte nel titolo genetico senz ragioni per le quali permangono le originarie esigenze cautelari o se ne fossero s delle nuove, considerate inoltre le circostanze sopravvenute, consistenti nella liquidazione giudiziale delle due società, con conseguente impossibilità di reiterar
criminose contestate. Nè il comportamento tenuto dall’indagato nel periodo in cui si trova ristretto in regime di arresti domiciliari e la lontananza temporale dei fatti og contestazione sono stati adeguatamente valutati, considerata altresì la cristallizzazione quadro indiziario a seguito della emissione dell’avviso di conclusione delle indagini ai dell’art. 415 bis cod. proc. pen. In tale senso, si ricorda che il decorso del tempo costitui parametro che il Giudice della cautela doveva necessariamente valutare per la verifica de presupposti per la permanenza.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia che, a norma dell’art. 275, c 2, cod. proc. pen., sarebbe più idonea all’applicazione di una misura meno gravosa rispetto quella applicata, quale, per esempio, l’obbligo di presentazione alla PG che veniva richiest via gradata con l’atto di appello. Non vi è nessuna valutazione di inadeguatezza delle misu gradate richieste in via subordinata.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate sono infondate. Le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito c principi di proporzionarità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momen dell’adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest’ultimo, imponen una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esige che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31 marzo 2011, Khalil, Rv. 249324).
Non è tuttavia necessario, secondo quanto è stato chiarito in giurisprudenza, che vengano analiticamente esposte le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, essendo necessario e sufficiente che vengano indicati gli elementi specifici che nel singolo caso induc a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all’indagato sia quella più idonea a soddisf le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5 n. 44882 del 18-10-2004; Sez. 1, n. 445011 del 26-9-2003, Rv. 227304): ciò che è certamente ravvisabile nel caso in esame.
Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misur gradata, indicando gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a riten ragionevolmente che la misura applicata all’indagato sia quella più idonea a soddisfare esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura, l’indagine che il giudice deve compier accertare l’adeguatezza di misure gradate, presuppone quindi l’individuazione delle esigenze
cautelari da soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali misure di minore affl vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di r La valutazione di tali profili integra un giudizio di merito che, se supportato da motiva congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e d ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione, onde, in presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al qu estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto non fondata l’eccezione di nullità dell’ordin genetica per omessa motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari, ritenendo di integrare la motivazione dell’ordinanza applicativa in ordine all’ immanenza delle esigen cautelari, precisando che il ricorrente ha ideato, programmato ed eseguito un progett delittuoso concernente un’ingente traffico di rifiuti, con grave danno all’ambiente alla coll – fatti che giustificano la misura restrittiva della libertà personale – mettendo in atto un persistente nel tempo che ha continuato ad operare fino al sequestro dell’impianto di Avian disposto in data 12/10/2021, dopo l’incendio occorso al sito della RAGIONE_SOCIALE L’attività è stata quindi interrotta solo per effetto dell’intervento dell’autorità giudiziaria, sebbene stati effettuati numerosi controlli su strada degli autoarticolati che trasportavano rifiuti, il ricorrente operato anche attraverso altre società site nel nord Italia che effettua trasporto di rifiuti all’estero, falsificando la classificazione come CSS, e continuato a del anche in stato di arresti domiciliari, sia pur per altro procedimento, attraverso NOME, che lo ha sostituito nel sito di Aviano. Inoltre, il ricorrente riveste la carica di della società RAGIONE_SOCIALE che ha stipulato un contratto di affitto con la società RAGIONE_SOCIALE, amminist da COGNOME, madre di NOME NOME, società attraverso cui egli ha operato.
Per tali ragioni, il giudice a quo ha ritenuto che anche i contatti con tali soggetti debbano essere impediti e che gli elementi favorevoli indicati, quali l’incensuratezza, il tempo deco i sequestri dei siti, lungi dall’essere connotati da novità, non hanno determinato a cambiamento delle circostanze fattuali. Al riguardo, si ribadisce che il “tempo trascorso d commissione del reato” deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, m analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567; Sez.2, n.12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278999).
Peraltro, si desume dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, che anche il giudice che aveva emesso la misura era a conoscenza di tali fatti nuovi, e aveva dato atto dell’intervenu fallimento della società RAGIONE_SOCIALE e del sequestro preventivo della società RAGIONE_SOCIALE ritene tuttavia che tali elementi di novità non abbiano comportato alcuna cessazione delle esigenz cautelari, disponendo la revoca della misura della misura cautelare degli arresti domicilia ragione della prossima scadenza dei termini di rito.
Quanto alla valutazione della pregressa osservanza delle prescrizioni connesso al vincolo non detentivo, si osserva che il giudice a quo ha ritenuto che il rispetto delle presc
costituisce elemento di valenza neutra, che nessuna incidenza sortisce nel caso de quo.
Pertanto, condividendo la valutazione del Gip che ha applicato la misura cautelare, il giudi a quo ha ritenuto la suddetta misura adeguata, anche in relazione alla pervicacia e capacit
criminale dimostrata dal ricorrente a determinate tipologie di condotte, potendo egli avvale di soggetti di fiducia e in relazione ai rapporti di interessenze con altre società e, perta
rigettato anche la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimor
Comune di residenza con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settiman
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed adere linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri
cui all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez.
306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione cri
non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta
(Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003,
Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero alta probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 17/04/2025
il Consigliere estensore
Il Presidente