Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, del procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Varapodio il DATA_NASCITA, il provvedimento impugnato e il ricorso e le memorie delle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
udite le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 6 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Brescia ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. emessa dal Tribunale di Brescia in data 19 marzo 2023 nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di usura aggravata.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale avrebbe desunto il venir meno delle esigenze cautelari dal decorso del tempo dall’applicazione della misura cautelare, omettendo di valutare che il ricorrente era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. da soli due mesi e senza indicare il parametro di riferimento che avrebbe indotto i giudici dell’appello a ritenere «significativo» tale periodo temporale.
I giudici di merito avrebbero, inoltre, ritenuto decisiva la circostanza che lo RAGIONE_SOCIALE fosse stato autorizzato a svolgere attività lavorativa presso la società RAGIONE_SOCIALE dal febbraio 2023 senza tenere conto che presso la sede di tale compagine societaria sarebbero avvenuti gli incontri tra gli imputati e senza considerare che il Tribunale di Brescia -sezione misure di prevenzione- con provvedimento del 30 maggio 2023- ha rigettato la richiesta del ricorrente di allontanarsi dal Comune di residenza per svolgere attività lavorativa sul presupposto che tale richiesta poteva costituire «un modo pretestuoso per continuare a gravitare negli ambienti malavitosi» (vedi pag. 3 del ricorso).
Il Tribunale avrebbe, infine, ignorato la mancanza di elementi da cui desumere l’affievolimento del pericolo di reiterazione criminosa di un soggetto che, oltre ad essere ritenuto pericoloso da parte dei giudici della misura di prevenzione in quanto dedito alla commissione di reato, non avrebbe mai manifestato alcuna resipiscenza.
Il difensore del ricorrente, in data 18 ottobre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo di doglianze relative alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, già esaminate dai giudici dell’appello che hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le deduzioni sviluppate nei motivi di gravame.
Il Collegio ritiene che l’ordinanza oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione; non risultano esservi errori nell’applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l’attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell’ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici dell’appello
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che siano venute meno le esigenze cautelari poste a fondamento della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in considerazione del ruolo marginale svolto dall’imputato nella
vicenda criminosa, della sopravvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen., del decorso di un periodo congruo di sottoposizione a misura cautelare (pari ad 1 anno e 6 mesi) e della circostanza che lo RAGIONE_SOCIALE da circa due mesi era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa nei locali della società RAGIONE_SOCIALE, non essendo emersi elementi da cui desumere il «carattere fittizio della società ed il coinvolgimento della stessa nel procedimento in esame» (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza oggetto di ricorso).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze processuali, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede.
I giudici dell’appello, rimarcando l’irrilevanza della decisione di segno contrario adottata in sede di misura di prevenzione, hanno correttamente fatto uso del principio dell’autonomia della cautela penale rispetto al procedimento di prevenzione in tema di formulazione del giudizio di pericolosità (da ultimo Sez. 6, n. 24616 del 21/03/2023, Stellitano, Rv. 284789 – 01).
Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato in ordine alle emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici dell’appello in tema di sussistenza delle esigenze cautelari con conseguente aspecificità della doglianza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 24 ottobre 2023
GLYPH
Il Presi ente