Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22307 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 7/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 7/12/2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del Gip del 10/10/2023 con la quale l’odierno ricorrente è stato attinto dalla misura degli arresti domiciliari e dalla mìsura carceraria in relazione rispettivamente ai reati di cui ai capi 130) e 131).
Al capo 130) si è contestato al ricorrente di avere, in concorso con altri soggetti identificati, prestato abusivamente servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dalla legge (artt. 61, n.2, 61-bis, 81 cpv, 110 cod. pen. e
131- ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385); al capo 131) di aver posto in essere, nell’ambito dell’esercizio della abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui al capo precedente, condotte di riciclaggio (art. 61-bis, 81 cpv, 110 cod. pen. 648-bis, comma 1, cod. pen.)
Secondo la prospettiva accusatoria l’odierno ricorrente aveva partecipato alla gestione di servizi dì pagamento abusivi consistiti, tra l’altro, in particolari rimesse di denaro (con modalità cash to cash ovvero card to cash) eseguite nell’ambito del sistema “hawala”, sistema connotato dall’offrire, in via continuativa, al pubblico ed ad un numero indeterminato di soggetti – con la garanzia dell’assoluto anonimato ed in assenza di qualsivoglia identificazione del “cliente” e del beneficiario della rimessa – il servizio di raccolta di denaro e di cambio di valuta unitamente alla gestione del successivo trasferimento all’estero mediante la trasmissione e l’esecuzione di ordini di pagamento.
Al ricorrente è stato altresì contestato di aver trasferito con le modalità descritte, in concorso con altri soggetti, dall’Italia alla Spagna una somma di denaro non inferiore a euro 26.503,790 proveniente dai delitti, a lui non riconducibili, di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame Wei COGNOME, tramite difensore, propone ricorso per Cassazione deducendo la nullità dell’ordinanza per omessa, o comunque insufficiente motivazione, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Si lamenta che l’ordinanza impugnata, riferita ad una pluralità di soggetti indagati, risulterebbe sul punto del tutto priva di motivazione in merito all’indicazione delle specifiche esigenze cautelari in relazione alla posizione del ricorrente.
Si censura, altresì, che nel negare l’applicazione di una misura diversa da quella maggiormente afflittiva il Tribunale del riesame si è limitato a confermare l’assunto del AVV_NOTAIO sostenendo “l’inaffidabilità” del ricorrente, senza tuttavia specificare gli elementi dai quali desumere la prognosi in ordine al non rispetto dì una diversa cautela.
Ci si duole, inoltre, che il Tribunale abbia omesso di valorizzare, ai fini della scelta della misura cautelare il ruolo accessorio e non strettamente funzionale alla condotta di riciclaggio, del ricorrente svolgendo lo stesso il mero ruolo di contabile del denaro da amministrare e gestire in base alle specifiche direttive impartite dal correo NOME COGNOME.
Nel medesimo motivo si lamenta l’apparenza della motivazione addotta a sostegno della inidoneità del domicilio del ricorrente alla misura degli arresti domicillari “essendo il medesimo luogo in cui erano custoditi il denaro e la macchina conta soldi”. Anche tale argomento, nella prospettazìone difensiva,
darebbe vita ad una motivazione meramente apparente in quanto il denaro rinvenuto non era proveniente da attività illecite ma dall’attività lavorativa dell’indagato e del suo nucleo familiare moglie e dalla figlia (conviventi) “e la presenza di una macchinetta conta soldi non sarebbe stata di per sé significativa in quanto di uso comune soprattutto nella comunità cinese”.
Da ultimo, la difesa sottolinea che il Tribunale del riesame, come il AVV_NOTAIO, non hanno valutato che l’indagato, non aveva “capacità e mezzi” per reiterare la condotta criminosa e omesso di considerare che egli ha posto in essere le attività criminali contestate solo per un breve lasso di tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è da considerare inammissibile
In primo luogo, va chiarito che è insegnamento dì questa Corte che anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa “per relationem” in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti. (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017, dep, 2018, P.M. in proc. Liccardo e altri. Rv. 272596 01).
Tanto premesso, il ricorrente non si misura con l’articolata motivazione fornita dal Tribunale del riesame in ordine alle specifiche esigenze di natura cautelare concernenti la posizione soggettiva dello Wei cui viene riconosciuta una posizione tutt’altro che “rimpiazzabile” e secondaria, reputandosi che lo stesso abbia avuto il compito di gestire l’articolata e sistematica attività delle attività illec contestate.
Il Tribunale, condividendo le argomentazioni del GIP, ha ritenuto sussistente il rischio di fuga nel suo paese d’origine in ragione della facilità con la quale il ricorrente potrebbe trovare contatti; a tal fine si evidenzia 1A-LtauL nq la circostanza che membri della sua famiglia, ed in particolare il cognato, pur stabilmente residente in Italia da anni, nel corso delle indagini conservano ancora riferimenti utili a consentire il rientro e la permanenza nel paese d’origine.
Quanto ai pericolo concreto di reiterazione del reato il Tribunale ha correttamente messo in evidenza la professionalità delle condotte, svoltesi in un
sistema, evidentemente stabile, di ripulitura dei proventi di traffici illeciti foriero di elevati guadagni desumibili dalle alte commissioni applicate.
A sostegno della sussistenza delle esigenze cautelarí si sono messi, inoltre, in luce i rapporti illeciti che l’odierno ricorrente è riuscito ad intrattenere con COGNOME COGNOME, soggetti di elevata caratura criminale, con ciò evidenziando la sua spregiudicatezza e allarmante capacità di porsi come operatore nel mondo criminale.
A fronte dell’argomentazione difensiva tesa a valorizzare il tempo trascorso dalla partecipazione alle attività illecite, il Tribunale del riesame ha sottolineato che tale dato di fatto è stato “neutralizzato” dal rinvenimento, all’esito della perquisizione domiciliare, di banconote di vario taglio ccirs -a W.000 per circa 10.000 C e una macchina conta soldi, beni che risultano, con tutta probabilità, legati all’attività illecita oggetto delle contestazioni provvisorie.
Da ultimo, in ordine alla dedotta possibilità per il ricorrente di accedere ad un impiego lecito, il Tribunale ha affermato che tale elemento non appare utile a determinare il venir meno delle esigenze cautelari anche perché dalle conversazioni intercettate dei coindagati di nazionalità cinese è emersa una particolare facilità a reperire documentazione lavorativa di copertura, come del resto confermato dall’esito della perquisizione domiciliare effettuata in data 17 gennaio 23 presso l’abitazione dell’odierno ricorrente, all’esito della quale sono stati rinvenuti timbri autoinchiostranti di cui uno proprio recante la dicitura “RAGIONE_SOCIALE” , esercizio commerciale ove l’indagato avrebbe dovuto svolgere lavoro.
Il Tribunale ha motivato anche in ordine alle esigenze specialpreventive in relazione al reato di riciclaggio, ritenendole fronteggiabili solo con la misura in corso non potendosi fare affidamento sulla spontanea osservanza la parte ricorrente alla luce della sua negativa personalità essendo un soggetto ben ìnserìto nella rete cìnese dì ticiclaggio di somme di provenienza illecita e privo di alcun moto di resipiscenza che possa fare ipotizzare un distacco dall’ambiente criminale di riferimento.
Anche il diniego della misura degli arresti domiciliari presidiati dal braccetto elettronico viene giustificata, in maniera coerente rlogica e non manif eetnen e illogica, in ragione della rà7 ritenuta inaffidabilità del ricorrente e per i oneitbi domicilio indicato trattandosi della medesima abitazione ove il ricorrente custodiva i contanti e la macchina contasoldi.
Le ampie argomentazione fornite dal Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, hanno dato vita ad una motivazione tutt’altro che assente, che ha dato esaustivamente conto di tutti i profili interessati dalle doglianze difensive.
3.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della cifra di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 14/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente