Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35441 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35441  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa il 2 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del ’90.
Con il ricorso viene censurata la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, evidenziando l’incongruo riferimento ai precedenti dell’indagato (un unico precedente risalente al 2013 per furto in abitazione e un
pr
procedimento ancora pendente per un fatto di dieci anni fa) per giustificare l’applicazione della misura custodiale. Difetterebbe, poi, la motivazione in ordine all’attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato e all’inidoneità di una misura meno afflittiva, tenuto conto anche della assoluta impossibilità motoria dell’indagato
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sia perché generico sia perché manifestamente infondato.
Il ricorso si concentra esclusivamente sui precedenti del ricorrente per evidenziare l’incongruenza e l’illogicità del riferimento, stante la loro risalenza nel tempo e la non omogeneità di reati contro il patrimonio rispetto al reato per cui si procede; in realtà, non solo trascura la rilevanza, la gravità e le modalità del fatto accertato, consistente nella detenzione di 170 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, di 2 kg di hashish, suddivisi in panetti, e di 9 kg di marijuana, già suddivisa in dosi da smerciare, oltre a 4 bilancini e materiale per il confezionamento, di per sé indicativi di elevata capacità criminale e spregiudicatezza, ma non tiene conto della significatività attribuita, nel contesto e nelle condizioni accertate, proprio ai precedenti per reati contro il patrimonio.
Il Tribunale ha, infatti, rimarcato l’elevato livello criminale del ricorrente, attestato dal notevole quantitativo custodito e dalla disponibilità di canali di fornitura e di una rete di smercio in grado di assorbirlo, idoneo a fondare un concreto e attuale pericolo di reiterazione, oltremodo acuito dalla contingente situazione di difficoltà economica e personale. La finalità di profitto perseguita, già individuabile nei precedenti indicati, risulta valorizzata quale spinta a delinquere particolarmente allarmante, avendo il Tribunale attribuito rilievo alla circostanza che il reato è stato commesso nonostante il recente grave incidente subito dall’indagato, costretto all’immobilità, ma ugualmente determinato a delinquere, stante anche l’assenza di una lecita attività di lavoro.
Ne deriva la totale infondatezza della censura alla luce del più che coerente e completo giudizio di concretezza, attualità, proporzionalità e adeguatezza della misura, ritenuta indispensabile per arginare la proiezione criminale del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 25/09/2025.