Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni per l’inammissibilità del ricorso del sostituto procuratore generale
ETTORE COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/12/2023 che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha applicato alla ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine ai reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4 dell’imputazione provvisoria).
Al riguardo, la difesa deduce:
violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.).
Si rappresenta, anzitutto, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, in quanto limitato a stigmatizzare la condotta tenuta dall’indagata mediante un mero richiamo all’originaria richiesta cautelare, omettendo, però, di fornire alcuna critica precisa alla decisione del Gip che aveva rigettato la richiesta stante l’assenza di esigenze cautelari. Inoltre, non si era considerato che la ricorrente è incensurata, non ha carichi pendenti e nell’economia delle truffe contestate ha un ruolo di secondo piano essendosi limitata ad accompagnare le altre due coindagate (la COGNOME e la COGNOME). Difettava, poi, l’attualità del periculum posto a fondamento della disposta cautela.
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove il Tribunale ritiene di dichiarare inammissibile l’appello del P.M., nella parte relativa al coindagato COGNOME NOME, ritenendo che l’appello avesse ripercorso i passaggi della misura cautelare.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 21/01/2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto alla dedotta inammissibilità, correttamente si è osservato che l’appello proposto dal Pubblico ministero verte sul solo profilo delle esigenze cautelari per avere il Gip riconosciuto la sussistenza nei confronti dell’indagata dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittole. Richiamandosi il motivo di appello (v. pag. 7) si è osservato che il pubblico ministero, lungi da un generico richiamo alla richiesta di misura, ha motivato il proprio atto stigmatizzando la gravità della condotta decettiva, le modalità della sua perpetrazione e il coinvolgimento dell’indagata in due truffe che anche avuto riguardo alla loro complessità non ne rendono la condotta affatto occasionale. Tutto ciò si riflette sull’attualità e concretezza della misura e che comporta con elevato grado di probabilità che la ricorrente tornerà a delinquere ove fosse del tutto assente un
presidio cautelare. A ciò si aggiunga che nessun fatto nuovo è stato proposto dalla ricorrente rispetto al quadro cautelare iniziale. L’appello, dunque, soddisfa i requisiti di specificità.
il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato pe il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (ex multis v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01);
3.2. Quanto al periculum di reiterazione, l’ordinanza impugnata evidenzia il ruolo rivestito dalla ricorrente nelle truffe contestate di traid union tra le intestatarie della carta post pay su cui sono confluiti i proventi delle truffe e i soggetti autori materiali delle operazioni di hackeraggio e dei contatti telefonici con la vittima prescelta; di accompagnatrice delle due donne intestatarie della post pay ad attivare la carta per verificare l’accredito del denaro, ad eseguirne plurimi prelievi in contanti e non in un’unica soluzione, così da non far sorgere il sospetto alla polizia giudiziaria che comunque risulta avere fermato e identificato l’indagata in compagnia di NOME, all’uscita dell’Ufficio Postale di INDIRIZZO in Salerno con al seguito la documentazione relativa al conto postale intestato alla NOME e la carta post pay su cui la vittima ha accreditato il denaro; dalle chat estrapolate dall’utenza cellulare alla medesima in uso, ove emergono i contatti con gli altri correi, a dimostrazione del particolare inserimento nel programma criminoso; dalle dichiarazioni rese a suo carico dalla complice NOME la quale ha ammesso di essere stata contattata dalla ricorrente e di avere autorizzato, dietro compenso, l’accredito del denaro sulla propria carta post pay facendosi accompagnare proprio dalla ricorrente, così confermando la parte finale della macchinazione criminosa. Tutto ciò lumeggia sul ruolo effettivo svolto dalla ricorrente e che ha portato il Tribunale ad operare una differenziazione nella valutazione delle singole posizioni processuali non certo irrazionale, né manifestamente illogica ed a ritenere recessiva l’assenza di precedenti penali al cospetto di contributi non affatto isolati, bensì espressivi di un’attività di carattere organizzato e di certo non elementare. E ciò comporta l’inammissibilità del motivo, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte di legittimità in tema di misure cautelari a mente dei quali: Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett.. c) cod. proc. pe
può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (peraltro nel caso in esame si è in presenza di condotte assai recenti), ma non anche la previsione di specifiche ipotesi di recidiva. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell’imputato che aveva eccepito l’insussistenza del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. Cod. proc. pen. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16/02/2024